Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33284 del 09/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33284 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALAMITA RAFFAELE N. IL 14/09/1989
avverso l’ordinanza n. 1259/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 02/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Roh,to P Ct. E LLO,

UditildifensortAvv.8

pokce L Lt i L.

0-12,4A1-to

,~1b

Data Udienza: 09/05/2013

N.49620/12-RUOLO N.22 C.C.P. (2190)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 2 novembre 2012 il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta da
CALAMITA Raffaele avverso l’ordinanza del 12 ottobre 2012, con la quale il G.I.P.
del Tribunale di Vibo Valentia aveva applicato nei suoi confronti la misura
cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziato, in concorso
verificatosi in Tropez! il 10 settembre 2012, in danno di RUSSO Salvatore e dei
connessi delitti di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco,
con la quale erano stati esplosi nei confronti del RUSSO ed in rapida sequenza
ben 12 colpi, che ne avevano causato l’immediato decesso; dopo di che
l’indiziato, peraltro a volto scoperto, si era allontanato assieme ai suoi complici a
bordo di un’auto predisposta per la fuga.
2.11 Tribunale ha ritenuto la sussistenza a carico di CALAMITA Raffaele di validi
indizi di colpevolezza, consistiti principalmente nelle dichiarazioni accusatorie
rese dalla testimone oculare GOSPODINOVA Grozdanka Koleva, ritenuta persona
pienamente credibile ed il cui narrato era stato caratterizzato dai connotati della
coerenza, costanza, spontaneità e non era stato determinato da acrimonia o
rapporti di conflittualità, tali da giustificare intenti diffamatori.
3.11 Tribunale ha altresì ritenuto la sussistenza di gravi esigenze cautelari ex art.
274 lettera c) cod. proc. pen., tenuto conto della gravità della condotta, stante la
spregiudicatezza dell’azione, eseguita senza scrupolo nei confronti di persona
disarmata e minuZiosamente organizzata, tale da evidenziare un abito
delinquenziale idoneo a far ritenere la sua contiguità ad ambienti criminali ed a
far presumere in modo molto elevato il pericolo di reiterazione di condotte
criminose della stesso specie.
Ha altresì ritenuto la isussistenza di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione
e la genuinità delle prove ex art. 274 lettera a) cod. proc. pen., al fine di evitare
Il pericolo che l’indagato potesse accordarsi con i complici al fine deliberato di
precostituirsi una comune e menzogniera versione dei fatti che lo avevano visto
coinvolto.
ha pertanto ritenuto che la misura custodiate inframuraria fosse l’unica idonea a
salvaguardare il quadro cautelare, atteso che gli arresti domiciliari gli avrebbero
consentito margini di manovra e di libertà inidonee ad inibire la reiterazione della
condotta criminosa; e ciò nonostante il suo formale stato di incensuratezza.

con altre persone non ancora identificate, del delitto di omicidio volontario,

4.Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro propone
ricorso per cassazione CALAMITA Raffaele per il tramite del suo difensore, che ha
dedotto:
I)-erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente
illogica, per non avere l’ordinanza impugnata tenuto conto che la Procura della
Repubblica aveva omesso di trasmettere al Tribunale tutti gli atti richiamati nel
provvedimento, che aveva disposto la misura cautelare nei suoi confronti, fra i
uso alla GOSPODINOVA; ugualmente la Procura aveva omesso di trasmettere al
Tribunale gli atti da lui richiesti e concernenti la perizia balistica, la consulenza
medico legale sul corpo della vittima, nonché la disponibilità delle bobine relative
alle intercettazioni disposte sull’utenza in uso alla teste GOSPODINOVA;
II)-nullità dell’ordinanza impugnata per avere omesso di motivare in ordine alle
singole censure da lui mosse, non essendo state indicate le ragioni per le quali
non erano state ritenute attendibili le prove contrarie da lui addotte.
Non erano state poi indicate le specifiche esigenze cautelari, nonché i motivi per i
quali le esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. non avrebbero potuto essere
soddisfatte con altre misure.
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva ritenuto la necessità di una
motivazione reale e non apparente, che indicasse dettagliatamente le ragioni
della scelta disposta dal giudice ed enunciasse concretamente quali fossero state
le ragioni che l’avessero indotto a disattendere le singole censure prospettate da
una delle parti, ma ritenute inaccoglibili.
In particolare il provvedimento impugnato non aveva disatteso le proprie
argomentazioni difensive, relative all’assoluta inattendibilità della teste
GOSPODINOVA Grozdanka Koleva, stanti le innumerevoli antinomie e
contraddizioni interne ed esterne, tali da inficiare il quadro di gravità indiziaria
ritenuto dal Tribunale; relative alla mancata sussistenza degli indici sintomatici
della contestata premeditazione ed alla mancata contestazione della
continuazione:
Non era stato tenuto conto delle sue censure, riferite alla inutilizzabilità delle
dichiarazioni rese dalla GOSPODINOVA, ex artt. 63 e 350 cod. proc. pen., avendo
la stessa dichiarato nell’immediatezza dei fatti di non conoscere alcun elemento
utile alle indagini; poi la Procura, con provvedimento convalidato dal G.I.P.,
aveva disposto l’intercettazione di alcune conversazioni tenute dalla stessa sulla
sua utenza telefonica, dalle quali era invece emerso che la stessa sapesse più di
quanto in un primo momento riferito agli inquirenti, si da rendere ravvisabile nei
suoi confronti il reato di favoreggiamento ex art. 378 cod. pen.; ciò nonostante la
2

quali i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche disposte sull’utenza in

teste era stata escussa dal P.M. il 5 ottobre 2012 come persona informata dei
fatti, mentre invece avrebbe dovuto essere sentita quale persona sottoposta ad
indagini;
III)-motivazione insufficiente circa l’adeguatezza della misura cautelare disposta,
non sussistendo nella specie il pericolo di inquinamento probatorio, essendo il
quadro indiziario abbondantemente cristallizzato ed essendo stata assicurata alla
giustizia la raccolta di ogni elemento utile per le indagini; neppure erano state
motivate le esigenze connesse al pericolo di reiterazione del medesimo reato,
gravità del reato in Contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
LE’ infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che la
Procura della Repubblica non ha trasmesso al Tribunale del riesame tutti gli atti
richiamati nel provVedimento applicativo, da parte del G.I.P., della custodia
cautelare in carcere ‘nei suoi confronti.
Come esattamente rilevato dal provvedimento impugnato, la giurisprudenza di
legittimità è concorde nel ritenere che il Tribunale del riesame, ai sensi degli artt.
309 comma 5 e 291, comma 1 cod. proc. pen., è tenuto a decidere sulla base del
solo materiale traSmesso dal P.M. al G.I.P. per l’emissione della misura
custodiale impugnata, si che non è idoneo ad inficiare le decisioni del Tribunale
del riesame la mancata trasmissione ad esso degli atti che il P.M. ha ritenuto di
non presentare al G,I.P. al momento della richiesta del provvedimento cautelare
(cfr. Cass. Sez. 5 n. 47080 del 26/10/2011, Rapisarda, Rv. 251441); d’altra
parte il ricorrente non ha provato, com’era suo onere, che la Procura abbia
ritualmente trasmesiso al G.I.P. e che sia stato quest’ultimo ad avere omesso la
trasmissione al Tribunale del riesame degli atti da lui indicati e concernenti la
perizia balistica sulParma, la consulenza medico legale sul corpo della vittima,
nonché la disponibilità delle bobine relative alle intercettazioni disposte
sull’utenza in uso alla teste GOSPODINOVA.
2.E’ altresì infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente
lamenta il mancato esame da parte dell’ordinanza impugnata delle censure da lui
addotte in ordine alla sussistenza di validi elementi indiziari a suo carico.
3.Va preliminarmente osservato che, in ordine all’applicazione dell’art. 273 cod.
proc. pen., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi
a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o
soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono
3

essendo egli inceneurato ed essendo stato fatto riferimento unicamente alla

di per sé a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato, si da
consentire la pronuncia di una sentenza di condanna, pur lasciando tuttavia
prevedere, per la liOro consistenza, che, attraverso il prosieguo delle indagini,
saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una
qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le
tante: Cass., Sez. VI, 06/07/2004, n.35671).
4.Nella specie il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine
in concorso, tanto avendo desunto principalmente dalle dichiarazioni accusatorie
rese dalla testimone oculare GOSPODINOVA Grozdanka Koleva, ritenuta persona
pienamente credibile ed il cui narrato era stato caratterizzato dai connotati della
coerenza, costanza, spontaneità, non essendo stato determinato da acrimonia o
rapporti di conflittualità, tali da giustificare intenti diffamatori.
5.11 ricorrente ha contestato l’anzidetto quadro indiziario dilungandosi
nell’enunciare i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità circa la
necessità di una motivazione reale e non meramente apparente in ordine alla
sussistenza di indizi di colpevolezza a carico degli indiziati di reato;

ed ha

ritenuto che, nel concreto, il provvedimento impugnato abbia violato detti
principi per essere stata sentito la teste GOSPODINOVA Grozdanka Koleva come
persona informata dei fatti senza le cautele previste dagli artt. 63 e 350 cod.
proc. pen. per Pescussione delle persone indagate di reati connessi, avendo
ritenuto ravvisabile nei confronti della teste anzidetta il delitto di
favoreggiamento personale, di cui all’art. 368 cod. pen., per essere stata la
stessa all’inizio reticente nel riferire agli organi inquirenti quanto era a sua
diretta conoscenza in ordine all’omicidio in esame.
Va la contrario rilevato che il provvedimento impugnato, con motivazione
incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della
non contraddizione, ha escluso che a carico della teste GOSPODINOVA fosse allo
stato ravvisabile alcun reato, avendo ritenuto che la sua iniziale reticenza fosse
ben comprensibile ed ampiamente giustificata, siccome determinata dal timore,
tutt’altro che ipotetico e teorico, di subire ritorsioni.
6.E” infondato anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta
l’insussistenza a suo carico di esigenze cautelari così gravi da far luogo alla
custodia cautelare inframuraria impugnata.

4

alla sussistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza per i reati contestatigli

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
ornist,

n 31,21,223__

7.Va al contrario rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente
motivato in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo di inquinamento
probatorio, avendo formulato all’uopo un corretto giudizio prognostico, sulla base
dei parametri offerti dall’art. 133 cod. pen., avendo fatto riferimento sia alla
gravità della condotta, stante la spregiudicatezza dell’azione, eseguita senza
scrupolo nei confronti di persona disarmata e minuziosamente organizzata, tale
da evidenziare un abito delinquenziale idoneo a far ritenere la sua contiguità ad
ambienti criminali ed a far presumere in modo molto elevato il pericolo di
riferimento alla sussistenza di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione e la
genuinità della prova ex art. 274 lettera a) cod. proc. pen., al fine di evitare il
pericolo che l’indagffito potesse accordarsi con i complici al fine deliberato di
precostituirsi una comune e menzogniera versione dei fatti che lo avevano visto
coinvolto.
Il provvedimento impugnato ha altresì adeguatamente motivato in ordine
all’inadeguatezza di altre misure cautelari meno afflittive a fronteggiare le
riscontrate esigenze cautelari., avendo rilevato, sul punto, come nel caso
concreto fossero presenti valide esigenze cautelari che, in maniera concreta e
non meramente presuntiva, inducevano a ritenere adeguata la sola misura
cautelare della custodia in carcere, l’unica idonea a salvaguardare il quadro
cautelare, atteso che gli arresti domiciliari gli avrebbero consentito margini di
manovra e di libertà inidonee ad inibire la reiterazione della condotta criminosa;
e ciò nonostante il suo formale stato di incensuratezza.
8.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
9.Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94 comma 1 ter delle disposizioni di
attuazione cod. proc. pen.

MA&
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 9 maggio 2013.

reiterazione di condotte criminose della stessa specie; avendo altresì fatto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA