Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33283 del 22/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33283 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OMEROVIC FADILA N. IL 28/11/1980
OSMANOVIC LEPA N. IL 25/10/1993
avverso la sentenza n. 13903/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
31/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 22/05/2014
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma applicava ad OMEROVIC Fadila ed OSMANOVIC Lepa, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero
in ordine al delitto di furto aggravato in concorso, nonché OMERO VIC anche di evasione.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione le imputate che deducono mancanza di
motivazione della sentenza.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualilà dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00# per ognuna.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roiia il 22 maggio 2014.