Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33278 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33278 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI NAPOLI COSIMO DANIELE N. IL 15/04/1986
avverso la sentenza n. 52/2010 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Campobasso ha confermato la sentenza emessa
in data 15 ottobre 2009 dal locale Tribunale, appellata, fra l’altro, da DI NAPOLI Cosimo Daniele, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato in concorso, commesso il 2 agosto 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione alla valorizzazione dell’individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente evidenziato, rifacendosi a corretta interpretazione della norma,
secondo la giurisprudenza di questa Corte al proposito, che l’attendibilità dell’individuazione fotografica dipende non tanto dall’attività ricognitiva in sé, quanto dall’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali di chi riferisce di aver riconosciuto un soggetto nelle fotografie esibite in sede
di indagini; e nel caso di specie la Corte di merito ha rilevato correttamente che chi aveva effettuato la ricognizione su fotografie estrapolate dal video riprese aveva dimostrato di esser certo
della propria individuazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2014.

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