Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33277 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33277 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAGGIO EMILIO N. IL 27/04/1955
D’ALBERO LIDIA N. IL 17/03/1959
avverso la sentenza n. 2699/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha riformato, dichiarando non doversi
procedere per estinzione del reato a seguito di prescrizione, confermandola nel resto, la sentenza
emessa in data 29 marzo 2011 dal Tribunale di Bergamo, appellata da DI MAGGIO Emilio e
D’ALBERO Lidia, dichiarati in primo grado responsabili del delitto di falso in scrittura privata
in concorso, commesso il 4 novembre 2004.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo violazione di legge quanto alla liquidazione delle spese alla parte civile essendosi la prescrizione maturata nelle more fra i giudizi di
merito.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché
l’intervenuta prescrizione nel corso della fase di appello, dopo una condanna per il reato ascritto
agli imputati e la correlativa condanna al risarcimento del danno, impone al giudice d’appello una
completa valutazione dell’impugnazione ai fini delle decisioni sulla responsabilità civile e, in caso di scrutinio negativo quanto a fondamento dell’appello, di pronunciare la condanna
dell’appellante alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, attesa la soccombenza in relazione all’azione civile nei suoi confronti esercitata.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2014.

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