Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33277 del 11/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33277 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOCCUZZI GIOVANNI RINUNCIANTE N. IL 01/12/1987
avverso l’ordinanza n. 1102/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
09/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
44~/sentite le conclusioni del PG Dott.
et<_ eL: ■ ■ C/L- cx--LAA.42, • (9-1 -C- fti ft-7 C-"- -t-4 _ ci/C- va'° Data Udienza: 11/04/2013 N. 40554/12-RUOLO N.37 C.C.P. (2165)
RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del :9 luglio 2012 il Tribunale di Bari, adito ex art. 309 cod. proc.
pen., ha respinto la richiesta di riesame formulata da BOCCUZZI Giovanni
avverso l'ordinanza del 18 giugno 2012, con la quale il G.I.P. in sede gli aveva
applicato la misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente
indiziato del delitto di tentato omicidio di MAZZE' Giuseppe, oltre che dei 2.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Bari ricorre per cassazione
BOCCUZZI Giovanni per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea
applicazione di legge circa la sussistenza a suo carico di gravi indizi di
colpevolezza per i delitti ascrittigli, non avendo il Tribunale adeguatamente
valutato in suo favore l'alibi a lui fornito dalla sua fidanzata LIPPOLIS Rita.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va rilevato che il ricorrente, con istanza a sua firma del 29 gennaio 2013, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso anzidetto.
2.Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
500,00 alla Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso 1'11 aprile 2013. connessi reati in materia di armi.