Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33276 del 11/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33276 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
SENTENZA
sul ricorso proposlp da:
GENCHI MICHELE RINUNCIANTE N. IL 22/07/1968
avverso l’ordinanza n. 495/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
26/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZ1;
lue/sentite le conclusioni del PG Dott. 1 4,,
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4 t:r:<_ c:ct- 4 P, -;.\--R-4-4. ,A Data Udienza: 11/04/2013 N.40149/12-RUOLO N.32 C.C.P. (2164)
RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 26 aprile 2012 il Tribunale di Bari, adito ex art. 309 cod.
proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame formulata da GENCHI Michele
avverso l'ordinanza del 5 aprile 2012, con la quale il G.I.P. del Tribunale di
Foggia gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, siccome
gravemente indiziato dei delitti di ricettazione di un'auto di provenienza furtiva;
kalashnikov con caricatore bifilare, da considerare arma da guerra; di illecita
detenzione di una pistola Beretta calibro 7,65 con caricatore e con matricola
abrasa, nonché di ricettazione di tale ultima pistola.
2.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Bari ricorre per cassazione
GENCHI Michele per il tramite del suo difensore, che ha eccepito carenza di gravi
Indizi a suo carico per i delitti ascrittigli,
CONSIDERATO IN DIRITTO 1,Va rilevato che il difensore del ricorrente ha prodotto documentazione
attestante che il GENCHI, nel frattempo sottoposto a processo per i delitti di cui
sopra, è stato mandato assolto dai medesimi e scarcerato.
2.Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso 1'11 aprile 2013. di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile mitragliatore marca