Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33260 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33260 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARRA FERNANDO N. IL 06/04/1977
avverso la sentenza n. 779/2013 TRIBUNALE di VIBO VALENTIA,
del 24/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 22/05/2014

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Marra Fernando, per il reato di rissa la pena
concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi sei di reclusione;

l’imputato, personalmente, denunciando una violazione della legge processuale
in merito alla mancata declaratoria di contumacia e una motivazione illogica in
merito al mancato proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che in diritto si afferma pacificamente come: “nel procedimento di
applicazione della pena su richiesta delle parti (articoli 444 e seg. cod.proc.pen.),
(queste) non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni
incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato
e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto
l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far
valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti
alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato.
Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del Giudice è
assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione
dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli
elementi di cui all’articolo 129 cod.proc.pen. conformemente ai criteri di legge”,
(v. Cass. Sez. II 14 gennaio 2009 n. 5240 e Sez. V 25 marzo 2010 n. 21287).
Nella specie, questa volta in fatto, il Tribunale ha dato conto del controllo
effettuato circa la sussistenza dei fatti e la loro qualificazione giuridica e, quindi,
dell’impossibilità di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi
dell’articolo 129 cod.proc.pen.; inoltre, l’imputato presente a mezzo del proprio
difensore munito di procura speciale aveva chiesto di definire il procedimento
all’udienza del 24 giugno 2013 per cui non può oggi rimettere in discussione un
accordo processuale al quale aveva dato volontariamente corso;

1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2014.

P. T. M.

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