Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33251 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33251 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE SANTIS CARLO N. IL 24/11/1952
DE FILIPPIS VLADIMIRO N. IL 03/02/1979
avverso la sentenza n. 1522/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del
07/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 22/05/2014

l

RITENUTO IN FATI-0
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a De Filippis Vladimiro e De Sanctis Carlo per i
reati di tentato e consumato furto aggravato in concorso la pena concordata con
la Pubblica Accusa;

e due gli imputati, con distinti ricorsi, denunciando il De Filippis una generica
violazione di legge e il De Sanctis un difetto di motivazione e una violazione di
legge in ordine al mancato proscioglimento;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili n quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e
ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nei ricorsi, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione ovvero l’accordo raggiunto fra le parti (e non modificabile in
alcun modo dal Giudice) sarebbe stato da respingere per eccessività della pena
(peraltro, all’evidenza, tutt’altro che esorbitante dalla media); il che, in linea con
il consolidato orientamento di questa Corte, costituisce appunto causa di
inammissibilità del gravame (v. Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768 e Sez. H
21 maggio 2003 n. 27930);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
1

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2014.

della Cassa delle Ammende.

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