Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33244 del 09/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33244 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SICURO GIUSEPPE N. IL 16/05/1966
avverso la sentenza n. 1083/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. kel~to pt-rt I E-L L e
4-41
che ha concluso per e

Data Udienza: 09/05/2013

N.25735/12-RUOLO N.2 P.U. (2183)

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 29 febbraio 2012 la Corte d’appello di Palermo ha confermato
la pena di giustizia inflitta a SICURO Giuseppe dal Tribunale di Agrigento con
sentenza del 14 ottobre 2010 per la contravvenzione di cui all’art. 4 della legge
n. 110 del 1975 (aver portato fuori della propria abitazione senza giustificato

2.Avverso detta sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre per cassazione
SICURO Giuseppe per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione
illogica, in quanto il, porto ingiustificato del coltello fuori della propria abitazione
era stato da lui finalizzato alla volontà di suicidarsi lontano dalla propria
abitazione, si che era da ritenere sussistente il giustificato motivo, in quanto
l’attività di chi intendeva suicidarsi era da ritenere lecita, con conseguente
sussistenza nella specie del giustificato motivo scriminante, non essendo punito
nell’ordinamento vigente il tentativo di suicidio; pertanto il suicidio era da
ritenere non illecito In sé, anche per le particolari condizioni in cui egli versava al
momento del fatto, siccome affetto da grave disabilità e versando in condizioni
economiche disastrose; il che era peraltro indice di una grave sua incapacità di
intendere e volere, che avrebbe dovuto farlo mandare assolto dal reato
ascrittogli.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto da SICURO Giuseppe è infondato.
2.Conformemente invero a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non
costituisce giustificato motivo, idoneo a scriminare la condotta del ricorrente di
avere portato fuori della propria abitazione un coltello con lama lunga cm. 21, il
proposito suicidiario da lui manifestato, essendo stata sua intenzione porre fine
alla propria esistenza con detto coltello lontano dalla propria abitazione.
Si osserva invero che il suicidio, pur non essendo punito in sé nel vigente
ordinamento penale a titolo di tentativo, costituisce pur sempre una scelta
moralmente non condivisibile, non giustificabile ed avversata dalla stragrande
maggioranza dei consociati, a prescindere dalle loro convinzioni religiose e
politiche, siccome contraria al comune modo di sentire, in quanto negatrice del
principio fondamentale, su cui si fonda ogni comunità organizzata e costituito dal
rispetto e dalla promozione della vita in ogni sua manifestazione.

motivo un coltello con lama a scatto lunga cm.21).

3.Per gli stessi rnOtivi appare pienamente condivisibile l’avere la sentenza
impugnata negato dl ricorrente l’attenuante del fatto di lieve entità, di cui all’art.
4 comma 3 seconda parte della legge n. 110 del 1975, essendo da ritenere non
condivisibile, gravemente riprovevole e non liquidabile come fatto di lieve entità
il proposito suicidiario manifestato dal ricorrente.
4.E’ infine del tutto generica ed aspecifica la censura addotta dal ricorrente
riferita alla sua ingapacità di intendere e volere al momento del fatto, non
potendosi essa automaticamente collegare alle sue disastrose condizioni
economiche ed al suo stato di grave disabilità.
5.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M,

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Così deciso il 9 maggio 2013.

avendo addotto alcun elemento idoneo a supportare tale stato di incapacità, né

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