Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33243 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33243 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposte da:
BORRELLI GIUSOPE N. IL 18/05/1972
GIONTA PASQUALE N. IL 01/08/1977
avverso la sentenza n. 4360/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
grirse,escek 06Jche ha concluso per cg f1,1\e.Risa
‘‘.\c.z

Udito, per la
e civile, l’Avv
,
Udit Ldffensor Avv.

Data Udienza: 07/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Iri’data 15.12.2011 la Corte di appello di Napoli, per quanto qui interessa,
confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli che, all’esito del giudizio
abbreviato, condannava Giuseppe Borrelli, con le circostanze attenuati generiche
ritenute equivalenti all’aggravante contestata, alla pena di anni quattro di
reclusione per la partecipazione all’associazione di stampo mafioso denominata
clan Gionta, operante nel territorio di Torre Annunziata e zone limitrofe; in

Pasquale, degli interventi repressivi e della dislocazione sul territorio delle forze
dell’ordine al fine di frustrarne l’esito, con la recidiva reiterata specifica ed
infraquinquennale. Confermava, altresì, la condanna di Pasquale Gionta, ritenuta
la continuazione, alla pena di anni tre e mesi sei ed euro 600 di multa per le
violazioni in materia di armi, aggravate ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991,
(capo d), accertate il 24.11.2006.
La Corte di appelloal fine di inquadrare compiutamente il contesto criminale
nel quale si inseriscono le vicende in esame, premetteva la indicazione di plurimi
elementi acquisiti attraverso il materiale probatorio raccolto in altri procedimenti
relativi al clan Gionta ed al ruolo svolto da Gionta Pasquale, attuale reggente del
sodalizio; evidenziava, quindi, che dalle intercettazioni delle utenze in uso a
Gionta Pasquale ed a Ferraro Salvatore, risultava che il primo si recava a trovare
Il padre Valentino presso il carcere di Biella scortato da alcuni fedeli sodali
armati. Il servizio di controllo predisposto al casello autostradale, tuttavia,
veniva sventato a seguito di una fuga di notizie; infatti, Borrelli Giuseppe aveva
informato il Gionta della presenza delle forze dell’ordine e questi, a sua volta,
aveva avvertito della presenza di carabinieri il Ferrara che, seguendo le
indicazioni del Gionta, aveva chiamato il nipote Peppe per farlo andare presso
l’area di servizio di Caserta per consegnare qualcosa. Che si trattasse di armi, ad
avviso della Corte territoriale, emergeva univocamente dal tenore delle
conversazioni, dalla necessità di liberarsene a seguito dell’avvertimento ricevuto
dal Borrelli, dal fatto che i sodali che accompagnavano il Gionta presso il carcere
per il colloquio avevano senza alcun dubbio la funzione di scorta dell’attuale
reggente del clan in un periodo in cui vi era un acceso conflitto tra due sodali9
che si contendevano il territorio di Torre Annunziata per la spartizione delle
piazze di spaccio( eche già aveva visto numerose vittime. Evidenziava, altresì,
che gli imputati sul punto non avevano fornito alcuna spiegazione alternativa
plausibile dei dialoghi captati.

2. Hanno proposto ricorso per cessazione i suddetti imputati con distinti atti.

2

particolare, per aver informato i vertici dell’organizzazione, tra i quali Gionta

2.1. Gionta Pasquale, a mezzo del difensore di fiducia, denuncia il vizio di
motivazione rilevando che la Corte territoriale si è limitata a ripercorrere le
valutazioni del giudice di primo grad9 omettendo di esaminare le deduzioni
difensive in ordine alla interpretazione del contenuto delle conversazioni
intercettate sul quale esclusivamente è stata fondata la decisione / in mancanza di
altri elementi di prova ed, in specie, in mancanza del sequestro delle armi
nonostante fosse stato predisposto un servizio di appostamento a tale fine.
Rileva che detti elementi di prova sono stati interpretati e valutati alla luce

per duplice omicidio e dalla quale sono stati tratti argomenti per descrivere la
caratura criminale del ricorrente e le vicende del sodalizio. La Corte, quindi, non
ha operato un’autonoma valutazione della prova acquisita nel processo ai sensi
dell’art. 192 cod. proc. pen..
Lamenta, quindi, che la Corte di appello non ha offerto una logica
spiegazione, ancorata ai fatti acquisiti, del mancato rinvenimento delle armi di
cui alla contestazione. In ordine alla pretesa fuga di notizie, non ha dato conto
del fatto che il procedimento penale a carico del militare ritenuto responsabile
della fuga di notizie si è concluso con l’assoluzione del predetto.

2.2.

Borrelli Giuseppe, per il tramite del difensore di fiducia, denuncia la

violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Assume che la Corte di appello ha travisato la prova, atteso che non è
emerso alcun elemento di fatto dal quale si possa inferire la partecipazione del
ricorrente al sodalizio camorrista facente capo al Gionta, risultando
esclusivamente provata la condotta del Borrelli che aveva segnalato, il
24.11.2006, a Pasquale Giontati la presenza delle forze dell’ordine. Non sono
emersi altri incontri o contatti tra i due, pertanto, le affermazioni della Corte
territoriale sono de, tutto disancorate dalle prove acquisite.
Rileva che, in ogni caso, non può configurarsi il reato contestato quanto,
piuttosto, quello di favoreggiamento personale, atteso che: le condotte del
ricorrente sono del tutto occasionali; il Borrelli avrebbe riscosso volta per volta il
compenso delle prestazioni, circostanza che contraddice la partecipazione al
sodalizio; non vi sono contatti periodici e frequenti con il Gionta; la soffiata del
ricorrente favorisce personalmente il Gionta e non il sodalizio; non vi è prova
alcuna, né motivazione, in ordine alla consapevolezza della partecipazione
all’associazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Gionta Pasquale è inammissibile.
3

della sentenza, non ancora irrevocabile, con la quale il Gionta è stato condannato

Invero, il predetto formula # rilievi palesemente generici che, quindi, non
consentono la neceissaria individuazione di punti e capi del provvedimento
impugnato oggetto delle censure e sono finalizzati ad una rivalutazione delle
circostanze di fatto poste a fondamento della prova della responsabilità del
ricorrente( preclusa al giudice di legittimità/ a fronte della valutazione compiuta e
corretta, immune da vizi di illogicità e‘da interne contraddizioni, ancorata agli
elementi di prova acquisiti come sintetizzati in premessa.
Peraltro, la doglianza secondo la quale la Corte territoriale non ha tenuto

penale a carico del militare ritenuto responsabile si è concluso con l’assoluzione
del predetto pecca sotto il profilo della autosufficienza del ricorso.

2. E’ inammissibile, altresì, ad avviso del Collegio, il ricorso proposto dal

Borrelli.
Manifestamente infondato è il dedotto vizio di travisamento della prova che
deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del
processo, purchè specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile uando
l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo
illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato
processuale/probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso cosiddetto
di <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA