Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33242 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33242 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AYDIN RAMAZAN N. IL 04/08/1978
avverso la sentenza n. 1010/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
27/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. o- SCAPA”Cct co,/
che ha concluso per
~ 9,4
Ae.Q.

Udito, per la p

e civile, l’Avv

Data Udienza: 07/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il 27 settembre 2011 la Corte di appello di Trieste confermava la
sentenza del Tribunale della stessa città con la quale, per quanto qui interessa,
Aydin Ramazan è stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti
generiche, alla peno di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in
relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 3 d.lgs. n.286 del
1998, perché, al fine di trarre profitto, unitamente ad altre persone, compiva
proveniente dalla Turchia, accertato il 6.2.2003.
Come si rileva dalle sentenze di primo e secondo grado, l’imputato aveva
tenuto contatti telefonici con il clandestino dopo l’arresto di due complici ed
aveva ricevuto la somma di danaro quale corrispettivo dell’attività.
2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di
fiducia, denunciando in primo luogo il vizio della motivazione in ordine alla prova
della responsabilità, avendo la Corte territoriale confermato la decisione di primo
grado con affermazioni apodittiche, in specie, avuto riguardo alla prova della
consapevolezza della illiceità della condotta da parte del ricorrente.
Lamenta, inoltre, l’omesso giudizio di bilanciamento tra delle riconosciute
circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, contestando la
affermazione della Corte di appello secondo la quale l’ipotesi di cui al comma 3
dell’art. 12 d.lgs. n,286 del 1998 costituisce fattispecie autonoma di reato e non
ipotesi aggravata della fattispecie disciplinata al comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze relative alla motivazione in ordine alla prova della
responsabilità ed i in particolarmlla prova della consapevolezza della illiceità della
condotta da parte del ricorrente sono, all’evidenza, generiche e, pertanto,
inammissibili. Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di
essere nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare
i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure. Si tratta di
un requisito espressione di un’esigenza di portata generale, che implica, a carico
della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a
uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo
chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime e le
ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di
2

attività dirette a favorire l’ingresso clandestino in Italia di un cittadino

esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 24054, 01/04/2004, Distante, rv.
228586).
In ordine alla quantificazione della pena / la Corte di appello ha rilevato che
correttamente il giudice di prime cure non aveva operato il giudizio di
bilanciamento delle riconosciute circostanze attenuanti, ritenendo che l’ipotesi di
cui al comma 3 dell’art. 12 d.lgs. n.286 del 1998 costituisce fattispecie autonoma
di reato.
Orbene, la censura che il ricorrente ripropone sul punto ornil FiWszP è
Infatti, la condotta è stata accertata il 6.2.2003; pertanto, alla stessa deve
essere applicata la disciplina di cui al comma 3 dell’art. 12 d.lgs. n.286 del 1998
come novellato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 che ha completamente
modificato il sistema sanzionatorio previsto dall’originario d.lgs. n. 286 del 1998,
art. 12, commi 1 e 3, trasformando in reato autonomo il favoreggiamento
commesso per fine di profitto che prima configurava soltanto una aggravante
(comma 3) del reato descritto nel comma 1.
Tanto è reso evidente dalla tecnica usata dal legislatore che per la
configurazione del reato di favoreggiamento per fine di profitto (sempre prevista
al comma 3, completamente sostituito), anziché rinviare per la descrizione del
precetto al comma 1 che prevede una condotta del tutto identica a quella del
comma 3, salvo che per la mancanza del fine di profitto, ha, invece, ritenuto di
riformulare completamente la disposizione (indicando sia il precetto che la
sanzione), così da confezionare, anche graficamente, una ipotesi di reato del
tutto autonoma da quella prevista dal comma 1. Tale autonomia è confermata
dai successivi commi 3 -bis e 3 -ter, relativi alle circostanze aggravanti, che
fanno distintamente riferimento alle ipotesi di reato rispettivamente previste dai
commi 1 e 3 (Sez. 1, n. 11578 del 25/01/2006 dep. 31/03/2006, Rufai Kuku,
rv. 233872).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso, il 7 ma

manifestamente infondata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA