Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33239 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33239 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTI GIROLAMO N. IL 27/08/1975
avverso la sentenza n. 29961/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 22/05/2014

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fr

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza n. 20698 depositata il 29 maggio 2012 la Prima
Sezione Penale di questa Suprema Corte ha rigettato il ricorso, proposto da
Monti Girolamo, avverso la sentenza n. 472/2010 della Corte di Appello di
Palermo con la quale il ricorrente era stato condannato per il reato di cui

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso straordinario il condannato
Monti, personalmente, deducendo un errore materiale di fatto nascente
dall’intervenuta pronuncia 17 giugno 2013 della Corte Costituzionale in tema di
articolo 41 bis della legge 354/75 (ordinamento penitenziario).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
2.

L’articolo 625 bis, comma 2 cod.proc.pen. prevede, infatti, la

proponibilità presso questa Corte del ricorso ad opera del condannato entro il
termine di centottanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato.
Nella specie, la sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte è
stata depositata il 29 maggio 2012 mentre il ricorso del condannato è pervenuto,
sebbene presentato il 28 ottobre 2013 presso la Casa Circondariale di Spoleto,
alla Corte Suprema il 13 novembre 2013, e quindi, in ogni caso, oltre il termine
di 180 giorni dal deposito della sentenza impugnata.
3.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente

condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende.
P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
delle Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2014.

all’articolo 416 bis cod.pen..

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