Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33237 del 03/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 33237 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BOLOGNA
nei confronti di:
GENNARI JEAN MARIE N. IL 09/12/1954
avverso l’ordinanza n. 30/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
29/01/2013

“r

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
,..,
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ..;z.._x_ki 3.2_.
–.1.4 i’,■~G ‘
1/4)1 ,0 cda,
\

Uditi difeij6r Avv.;

( o /CulA

Data Udienza: 03/05/2013

Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna impugna l’ordinanza in
epigrafe indicata con la quale è stata modificata l’ordinaria qualificazione giuridica di concussione
in quella di truffa aggravata con l’effetto di minore durata della misura interdittiva dell’esercizio
della professione sanitaria nei confronti di Jean Marie Gennari ab origine indagato per due episodi
di concussione, commessi qual* medico di una struttura pubblica convenzionata , poiché chiedeva
danaro a due pazienti per attività svolte all’interno dell’ospedale, per assicurare, nell’un caso,

servizio pubblico.
Ad avviso del giudice del riesame, l’indagine è caratterizzata da “notevoli carenze” tali da
non costituire una gravità indiziaria che possa inquadrare in fatti nell’ambito di concussione:
entrambi gli episodi possono essere ricostruiti solo in base alla genesi e al contenuto degli
accordi.
Per uno degli episodi, le modalità di fatti propendono più per il diverso inquadramento in
una truffa aggravata, poiché il soggetto passivo appare essere stato indotto in inganno,
consistente nel far credere che falsamente che la residenza in altro Regione non avrebbe
consentito di usufruire della gratuità della prestazione sanitaria.
hi°
Anche per l’atro episodio le conversazioni intercettate non consento di ritenere che il
paziente avesse mai messo in dubbio che la prestazione sarebbe stata a totale carico del Servizio
sanitario. Non vi è mai stata la consapevolezza da parte del paziente di una prestazione
ingiusta.
Il quadro indiziario richiedeva ulteriori verifiche e accertamenti per la ricostruzione dei fatti
e per il loro corretto inquadramento giuridico, allo stato potendosi qualificare come truffa
aggravata e non concussione.
Per il tribunale, infine, appare adeguata all’esigenze di pericolosità sociale l’applicazione
della interdizione dall’esercizio di una professione sanitaria. Mancano elementi che possano far
ritenere che ci sia stata una costrizione richiesta per la sussistenza di concussione, anziché meri
raggiri riconducenti entrambi i fatti al delitto di truffa.
2. Il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge e vizio di motivazione.
Ad avviso del ricorrente, il quadro indiziario è univoco nel senso che la condotta mediante i
quali entrambi gli episodi sono stati commessi integri una costrizione. In tal senso, è emerso che
al paziente Gbali era stata richiesta la somma di danaro dal dr. Gennari quale “condizione”
necessaria per l’esecuzione dell’intervento. Altrettanto, per il paziente Caiati l’atteggiamento
mentale è stato quello della vittima di una concussione e non di un inganno.
In realtà, per il ricorrente, il giudice del riesame appare dimostrare che le somme sia state
versate al medico in una condizione di assoggettamento derivante dall’abuso della funzione. Tale
affermazione è poi contraddetta nelle conclusioni in cui si ritiene non raggiunta alcuna certezza

cure più idonee e, nell’altro, per l’esecuzione di un intervento non adeguatamente pagato dalla

che vi sia stata costrizione, concludendosi irragionevolmente per la sussistenza in entrambi i casi
di truffa.
Nel ragionamento del Tribunale, ad avviso del ricorrente, non emergano elementi per i quali
si possa ritenere che entrambi i pazienti abbiano versato la somma loro richiesta per essere stati
indotti in errore.
Considerato in diritto
Il ricorso è diretto a ot t enere una rivalutazione delle circostanze oggetto di adeguata e
completa valutazione da parte del giudice del riesame.

fornito su essi un’argomentata valutazione circa la mancanza di elementi tali dai quali avere la
prova della configurabilità di una costrizione e di un assoggettamento all’abuso di potere da parte
del pubblico ufficiale
E’ oramai diritto vivente che, in sede di ricorso per cassazione, sono rilevabili
esclusivamente i vizi di motivazione che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità
del discorso argomentativo svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione e che
il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non é possibile
procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi probatori o a un diverso esame
degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto del giudizio.
Pertanto, gli elementi posti a base dell’ordinanza impugnata, riassunti nei loro punti
significativi, sono stati oggetto di un’esauriente motivazione, nel rispetto dei canoni di ordine
logico che debbono orientare le scelte per una corretta qualificazione giudica dei fatti.
Peraltro, il giudice del riesame si è espresso nel senso di una incompletezza del quadro
indiziari, la cui evoluzione sui punti posti a fondamento della decisione non è preclude una
diversa qualificazione giuridica dei fatti all’esito di ulteriori accertamento nel corso del
procedimento.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso i

oma, il 3 maggio 2013

onsiglk e e ensore

Il Presidente

Come posto in rilevo in narrativa, il giudice del riesame ha descritto i dati indiziati e ha poi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA