Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33236 del 03/05/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33236 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CARCANO DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MASTRONARDI PASQUALE N. IL 17/10/1948 parte offesa nel
procedimento
c/
CANFORA GIOVANNI N. IL 26/01/1950
avverso il decreto n. 29628/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
14/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
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letteAmetite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 03/05/2013
In fatto e in diritto
Con decreto 14 settembre 2012, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
di Napoli disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di Giovanni Canfora, indagato per
il delitto di minaccia a pubblico ufficiale.
Ricorre per Cassazione Pasquale Mastronardi, deducendo di non essere stato avvisato
querela avesse dichiarato di volere essere informata.
Il ricorso è fondato.
L’art. 408 c.p.p., comma 2, impone che l’avviso in ordine al deposito della richiesta di
archiviazione sia notificato alla persona offesa, qualora questa abbia chiesto di essere
informata. Secondo l’orientamento prevalente e comunque più recente di questa Corte dV
luogo a nullità del decreto di archiviazione, deducibile con ricorso per Cassazione, l’omissione
della notifica dell’avviso della richiesta alla persona offesa che abbia preventivamente richiesto
di essere avvisata (Cass. n. 19929 del 2009; n. 17921 del 2009; n. 18666 del 2008) e ciò
perché in ipotesi del genere si è in presenza di un vizio che, impedendo alla persona offesa
ogni possibilità di contestare la richiesta di archiviazione, colpisce all’origine la stessa
potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell’udienza in camera di consiglio.
Per quanto concerne il termine per la proposizione del ricorso, trattandosi di provvedimento
pronunciato de plano, il ricorso è svincolato dal rispetto dei termini di cui all’art. 585 c.p.p., ma
non per questo è esercitatile fuori dal rispetto di qualsiasi termine .Esso è esercitatile nel
termine ordinario di dieci giorni, il quale però decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto
conoscenza del provvedimento (cfr. Cass. n. 17201 del 2009, n 741 del 2000; n 28613 del
2007; n 18666 del 2008).
L’eventuale intempestività del ricorso= non risulta dagli atti.
Nella fattispecie dall’esame del fascicolo si è accertato che la persona offesa, nonostante
l’esplicita richiesta avanzata con l’atto di querela, non è stata avvisata.
Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato senza rinvio, con trasmissione atti al
Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2013.
della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nonostante che nell’atto di