Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33233 del 03/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 33233 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOVRISO GESUALDO N. IL 25/06/1976
avverso la sentenza n. 10163/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO
Udito il Procuratore Cnera1e in sona del Dott. 2.-kdasL.
che h concluso per
ea
eiou, ijj
s2A25c2,_

Udito, per la p
Udit i dife

l’Avv
Avv.

Data Udienza: 03/05/2013

Ritenuto in fatto

1.Gesualdo Lovriso impugna la sentenza della Corte d’appello di Napoli
che ha confermato la pronuncia di condanna del giudice di primo grado per il
delitto di minaccia a Michele Lista, agente di polizia penitenziare, volto a
impedire che Io stesso intervenisse per compiere un atto del proprio ufficio.

delitto di minaccia, la Corte d’appello ha condiviso le conclusioni cui è giunto il
giudice di primo grado, tenuto conto che il comportamento del Lovriso non era
riconducibile a un mero dissenso, bensì manifestasse l’intento di intimidire il
skt,
pubblico ufficiale in modo da fagli orryett e un atto del proprio ufficio.
2.La difesa deduce:
-violazione di legge in relazione all’art. 178 lett. c) e 179 c.p.p., per nullità
della notifica del decreto di citazione in appello per l’udienza del 22 novembre
2011, poiché dagli atti risulta che non si è potuto effettuare la notifica presso il
domicilio, peraltro erroneamente indicato, ed eletto da altro e diverso imputato
Vincenzo Criscuolo. Tutti gli atti del giudizio di primo grado sono stati invece
notificati, in Marano di Napoli alla via Marano Pianura n.137. Ciò comporta la
nullità della citazione effettuata ex art. 178 comma 8 bis al difensore, poiché
negli atti processuali risulta indicato il domicilio eletto presso il quale non è stata
effettuata .

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Le circostanze indicate in ricorso circa l’omessa notifica al domicilio
risultano in atti. In realtà la notifica all’imputato del decreto del giudizio in
appello è stata effettuata, senza alcun esito positivo, a un domicilio diverso da
quello eletto presso il quale è avvenuta la notificazione di tutti gli atti del
processo di primo grado.
Ne discende che manca il requisito richiesto per effettuare la notifica al
difensore ex art. 157, comma 8 bis c.p.p., costituito dall’impossibilità della
notifica ex art. 161, comma 4, c.p.p.
Solo l’impossibilità della notificazione al domicilio eletto può legittimare
l’esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dagli
art. 161, comma quarto e 157 comma ottavo bis, c. p. p.; impossibilità può

A fronte dei motivi d’appello volti a contestare la configurabilità del

I

essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato, al momento
dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad
attestata verifica di vera e propria irreperibilità.
Nel caso concreto, non vi è stata, come risulta in atti, un notifica effettuata
nel domicilio dichiarato, bensì presso un domicilio erroneamente ritenuto di
chiarato dall’ufficiale giudiziario.
Pertanto, vi nullità della notifica dell’atto di citazione in appello effettuato

giugno 2011, dep.22745).
La sentenza impugnata va annullata con rinvio per—ntrrytreen123 ad altra
Sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte d’appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2013.

nelle forme di cui 157 comma ottavo bis, c. p. p..(Sez. V, 21 aprile 2011, dep. 7

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA