Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33229 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33229 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 12/04/2013

SENTENZA

Sul ricorso proposto dalle difese di
Esposito Ciro nato * il .40 , 0g

t(i516 o-

Dantese Giuseppe nato a Torre del Greco il 10.6.1984
Suarino Salvatore nato

Ce Coi.* :e 1-02.

mEg

Suarino Giuseppe nato a Ercolano il 15.4.1973
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 20
.12.2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Sante Spinaci , che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per l’imputato Esposito, il difensore di fiducia ,avv. Renato
Bonajuto; per Suarino Salvatore e Suarino Giuseppe il difensore di
fiducia Avv.Valerio De Malo, che hanno insistito per raccoglimento
dei ricorsi;

Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli, in
parziale riforma dell’ordinanza impositiva della misura cautelare della
custodia In carcere, per i seguenti reati:
ESPOSITO Ciro, MADONNA Antonella (OLIVIERO Mario), SUARINO Giuseppe:
A) del reato di cui alliart. 416 bis co” l, 2, 3, 4, 5 e 8 c.p. per aver partecipato,
unitamente ad ASCIONE Giovanni, ASCIONE Michele CA PASSO Giuseppe,
CIARAVOLO Michele D’ANNA Alessandro, DE CRESCENZO Michele, DE
CRESCENZO Vincenzo, DENTALE Pasquale, DI BARTOLOMEO Giorgio, DI DATO
Giovanni, ESPOSITO Andrea, ESPOSITO Gaetano, ESTILIO Aniello,
FALANGA Mario, FRANCATO Ivan, GARGIULO Fabio, GUIDA Ciro, LTRIO Claudio,
• MONTELLA Ciro, MUNIZZI Biagio, NOCERINO Ciro classe 1981, NOCERINO Ciro
classe 1985, NOCERINO Domenico classe 1986, NOCERINO Luigi classe 1983,
PALOMBA Bartolomeo, PAPALE Ciro, PAPALE Pietro di Ciro, PAZIENZA Michele,
SANNINO Antonio, SPAGNUOLO Vincenzo e SPRONELLO Pasquale, ASCIONE
Mario, DANTESE Natale, FIORE Salvatore, GRAZIOLI Pasquale, MERLINO Ettore
(deceduto in Torre dei Greco in data 24.05.2007), NOCERINO Domenico classe
1952, NOCERINO Luigi classe .1957, PAPALE Pietro di Luigi e SCUDO Fausto,
MONTELL4 Gennaro (deceduto in Torre del Greco in data 15.01.2007),
MONTELLA Vincenzo (deceduto in Torre del Greco in data 15.01.2007),
NOCERINO Ciro classe 1972, PUGLIESE Salvatore, NOCERINO Salvatore, per i
quali già si è proceduto separatamente, e ad altre persone in corso di
identificazione, ad un’associazione di tipo mafioso, di carattere armato,
denominata clan “ASCIONE – PAPALE” che, avvalendosi della forza
d’intimidazione proveniente dal vincolo associativo e della conseguente
condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano, ha per scopo la
commissione di delitti (traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, omicidi,
detenzione e porto illegale di armi) al fine di acquisire il controllo, anche
attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminali rivali e
segnatamente con il gruppo dei “BIRRA
In particolare:
ESPOSITO Ciro:
• componendo il “gruppo di fuoco” del clan ed in questa veste occupandosi di
organizzare ed eseguire agguati ai danni degli avversari della cosca;
• approvvigiono il sodalizio di armi da fuoco e di detenere e custodire le stesse
per conto del dar;
• trafficando per conto dell’organizzazione ingenti quantitativi di sostanza
stupefacente;
MADONNA Antonella:
• per aver concordato e condiviso con i vertici dell’organizzazione le linee
strategiche del sodalizio con riferimento alle più importanti attività e vicende
criminali allo stesso riconducibili;

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RITENUTO IN FATTO

(OLIVIER° Mario) SUARINO Giuseppe e SUARINO Salvatore
B)
del reato di cui agli artt. 81 cpv. cp., 110 c.p. e 610 co. 1 e 2 c.p.,
perché, in numero superiore a cinque, in concorso e previo accordo tra loro e
con altri soggetti allo stato identificati, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e minacce contro
la incolumità personale di ATTANASIO Raffaele e dei di lui familiari e
segnatamente – pro fferendo all’indirizzo dello stesso la seguente frase : “TU
SEI UN BRAVO RAGAZZO, SAPPIAMO CHE IMBARCHI, DOVE ABITI, CHE
CAMMINI CON TUO FIGLIO SUL MOTORINO E TUTTO Ciò CHE FAI E TI
DICIAMO CHE DEVI LASCIARE PERDERE ANTONELLA” e “TU NON SAPEVI
ANTONELLA CON CHI ERA SPOSATA?”, costringevano ATTANASIO, contro la
sua volontà, a fissare un appuntamento in una struttura alberghiera con

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• provvedendo, anche unitamente al di lei marito DANTESE Natale, alla nomina
dei difensori degli affiliati tratti in arresto, di cui affrontavano le spese
processuali e di sostentamento durante i periodi di detenzione;
• occupandosi di detenere ed occultare armi e sostanza stupefacente di
pertinenza dell’organizzazione; concorrendo inoltre nelle attività estorsive poste
in essere dal sodalizio;
• imponendo ai commercianti ed imprenditori il pagamento di somme di danaro
e/o l’assunzione di soggetti intranei al dan o comunque allo stesso collegati da
vincoli di parentela e/ o amicizia;
• comunicando agli affiliati in libertà gli ordini e le direttive criminali del marito
detenuto DANTESE Natale;
OLIVIER° Mario, occupandosi:
• di approvvigionare il sodalizio di armi da fuoco e di detenere e custodire le
stesse per conto del dan;
• di trafficare per conto dell’organizzazione ingenti quantitativi di droga del tipo
cocaina;
• di attivarsi per individuare le località dove si erano rifugiati gli affiliati della
cosca che avevano iniziato a collaborare con l’Autorità Giudiziaria o erano in
procinto di farlo; ciò al fine di organizzare rappresaglie nei loro confronti;
• di imporre ai titolari di immobili, attraverso minacce e la evocazione
intimidatoria della sua appartenenza al clan, la vendita degli stessi a DANTESE
Natale, e comunque soggetti suoi prestanome, ad un prezzo di gran lunga
inferiore a quello di mercato.
SUARINO Giuseppe:
• per aver concordato e condiviso con i vertici dell’organizzazione le linee
strategiche del sodalizio con riferimento alle più importanti attività e vicende
criminali allo stesso riconducibili;
• occupandosi di organizzare ed eseguire le attività estorsive poste in essere dal
sodalizio, imponendo ai commercianti ed imprenditori il pagamento di somme di
danaro e/o l’assunzione di soggetti intranei al clan o comunque allo stesso
collegati da vincoli di parentela e/o amicizie;
• occupandosi di trafficare per conto dell’organizzazione ingenti quantitativi di
sostanza stupefacente del tipo cocaina;
• partecipando alla i>ianificazio•e ed organizzazione di agguati ai danni di
esponenti della cosca pernice.
Con l’aggravante dell’essere l’associazione di carattere armato.
Con la recidiva reiterata ed infra quinquennale per OLIVIER° Mario.
In Ercolano (NA) e paesi limitrofi dal mese di agosto 2007 con condotta
perdurante per ESPOSITO Ciro;
In Ercolano (NA) e paesi limitrofi dall’anno 2009 con condotta perdurante per
MADONNA Antonella;
In Ercolano (NA) e paesi limitrofi dall’anno 2001 con condotta perdurante per
OLIVIER° Mario;
In Ercolano (NA) e paesi limitrofi dall’anno 2008 con condotta perdurante per
SUARINO Giuseppe.

DANTESE Giuseppe e SUARIN0 Salvatore
del reato di cui agli artt 81 cpv. 110 e 628 c.p„ perché in concorso e
C)
previa accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano, dopo aver
fatto irruzione nella camera n. 5 della struttura alberghiera denominata
“Nicola’s dreams” di Terzigno, delle chiavi dell’appartamento di MADONNA
Antonella, sottraendo/à alla stessa – che le deteneva all’interno della propria
borsa – mediante violer consistita nel percuotere la donna al viso ed al capo.
Con l’aggravante, di cu . all’art. 628 comma 2 nr, 1 c.p., essendo stato commesso
il fatto da più persone riunite e da soggetti facenti parte del clan ASCIONE PAPALE, attivo nel territorio di Ercolano e paesi limitrofi.
Con l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto
avvalendosi della forza di intimidazione del clan camorristico denominato
ASCIONE – PAPALE, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi.
In Terzigno (NA) il 20.07.2012.
DANTESE Giuseppe e SUARINO Salvatore
D)
del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110 e 614, comma 4, c.p., perché in
concorso e previa accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, dono essersi introdotti fraudolentemente nella camera n. 5
della struttura alberghiera denominata “Nicola ‘s dreams” di Terzigno, dopo si
trovavano riuniti MADONNA Antonella ed ATTANASIO Raffaele, vi rimanevano
contro la espressa vOlontà di costoro nei confronti dei quali agivano con
violenza ed in particolare percuotendo la donna al viso ed al capo e
schiaffeggiando al volto l’ATTANASIO.
Con l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto
avvalendosi della forza di intimidazione del clan camorristico denominato
ASCIONE – PAPALE, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi.
In Terzigno (NA) il 20.07.2012.
(DANTESE Ciro), DANTESE Giuseppe, (SUARINO Clelia), SUARINO Salvatore (ed
OLIVIER° Mario)
E)
del reato di cui agli artt. 81 cpv. cp., 110 c.p. e 610 c.p., perché, in
concorso e previa accordo tra loro e con altri soggetti allo stato identificati, con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi,
mediante violenze e minacce ai danni di MADONNA Antonella consistite in
particolare:
– nell’aggressione fisica della donna dentro la struttura alberghiera denominata
“Nicola ‘s dreams”;
– nelle minacce, anche implicite, ai danni della incolumità personale di MADONNA
Antonella, qualora non avesse abbandonato il proprio domicilio coniugale;
– nella manipolazione della serratura della abitazione della MADONNA e nella
sostituzione della stessa,

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MADONNA Antonella, al fine di fare sorprendere in flagranza l’adulterio della
donna.
Con l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto
avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico
denominato ASCIONE – PAPALE, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni
limitrofi, evocando chiaramente all’A7TANASIO l’interesse del clan ASCIONE PAPALE nella vicenda e la volontà dei suoi affiliati di porre in essere azioni di
rappresaglia in caso di non ottemperanza ai relativi ordini.
Con la recidiva reiterata ed infra quinquennale per OLIVIERO Mario.
In Torre del Greco (NA) Il 19.07.2012

costringevano MADONNA Antonella a non entrare più dentro la propria abitazione
ubicata in via Santa Rosa nr. 15 ed a tollerare di fatto la sua violenta espulsione
dalla propria dimora.
Con l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto
avvalendosi della forza di intimidazione del clan camorristico denominato
ASCIONE – PAPALE, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi.
Con la recidiva relterata ed in fra quinquennale per DANTESE Ciro
Con la recidiva reiterata ed in fra quinquennale per OLIVIER° Mario.
In Terzigno ed Ercolano dal 20.07.2012 condotta perdurante,

Giuseppe , riteneva assorbito il capo d) nella rapina , aggravata ai sensi
dell’art.628 co 3 n.3 bis cod.pen. ascritta al capo c) ed escludeva
l’aggravante dell’art.7 dai capi c) ed e).
Avverso tale decisione propongono ricorso i suddetti indagati, per mezzo
dei difensori di fidu0a, chiedendo l’annullamento del provvedimento e
deducendo:
Esposito:
la violazione di legge ed i vizi della motivazione perché il Tribunale
avrebbe motivato il provvedimento di rigetto con frasi apodittiche e di
stile senza valutare le molteplici prospettazioni difensive avanzate
nell’interesse dell’Esposito. Le acquisizioni probatorie ed in particolare le
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non giustificano gli asseriti
indizi a carico dell’Esposito perché privi dei necessari riscontri.
Dantese:
Impugna il provvedimento solo in punto di esigenze cautelari e
proporzionalità della misura alla reale rilevanza del fatto. L’indagato ha
Infatti ammesso le responsabilità in ordine ai fatti contestati ma contesta
l’opportunità della custodia carceraria tenuto conto che l’attività illecita si
è sviluppata nei confini di una vicenda familiare e che la persona offesa
non può essere oggetto di malevole attenzioni dell’indagato perché é
attualmente reclusa per l’accusa di associazione a delinquere di tipo
mafioso.
Suarino Giuseppe
Lamenta la errata applicazione della legge penale e la mancanza ed
illogicità della motivazione circa il reato associativo .Deduce il ricorrente
che le chiamate in reità ed in correità e le conversazioni intercettate non
5

per Esposito Ciro, Suarino Giuseppe, Suarino Salvatore e Dantese

sono connotate dai requisiti di gravità e precisione richieste dalla norma
sicchè risulta incomprensibile l’iter logico seguito dai giudici del riesame
per giustificare l’applicazione della misura. Le accuse dei collaboratori
Savino sono generiche e dettate dalla ostilità esistente tra i Savino ed i
Suarino ; le dichiarazioni dei collaboratori ,comunque, non sono state
idoneamente riscontrate con riferimento alla coerenza, spontaneità,
costanza e genuinità,

riconosciuto la sussistenza dell’aggravante dell’art.7 il relazione
all’episodio di violenza privata di cui al capo b) con una motivazione
generica e non incentrata su elementi specifici camorristici ; al Suarino si
addebita l’aggravante solo in relazione al rapporto di parentela che lo
lega al Dantese, sen0 far riferimento a specifici elementi di accusa tanto
che il Tribunale fa riferimento solo a minacce implicite.

Suarino Salvatore
Lamenta la errata applicazione della legge penale e la mancanza ed
illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui
all’art.7 L.203 del 1992. La natura oggettiva dell’aggravante esclude
ch’essa possa essere connessa alla capacità criminale dei soggetti
interessati. Gli elementi della condotta, così come rilevati dal Tribunale
non sono idonei a configurare l’aggravante né a connotarne le
caratteristiche senza ‘interferire con la minaccia e violenza necessarie a
connotare la violenza, privata.A parere del ricorrente il carattere familiare
dell’intera vicenda repde impossibile ravvisare i connotati della mafiosità
nella condotta sicchè illogica si manifesta la motivazione sul punto. In
relazione ai reati di n:O:dna e violenza privata il ricorrente deduce che non
è stata correttamente valutata la gravità indiziaria degli elementi emersi
a carico del Suarino, che non aveva partecipato alla sottrazione delle
chiavi dell’abitazione i della donna, come riferito nell’interrogatorio di
garanzia reso da Dantese Giuseppe, tanto che il concorso del Suarino ai
fatti deve essere parametrato ai sensi dell’art.116 cod.pen. Infine nessun
apporto causale può essere ascritto alla condotta del Suarino in relazione
al capo e).

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. I ricorsi sono all’evidenza inammissibili perché generici e volti ad
6

Con il secondo motivo il ricorrente si duole che il Tribunale abbia

accreditare una diversa ricostruzione dei fatti, incompatibile con le finalità
propria dell’impugnatione di legittimità.
2.1 I motivi svolgorio argomentazioni solo in punto di fatto che, pur
prospettando, in apparenza, vizi di illogicità della motivazione, in realtà
intendono propiziare una diversa valutazione di merito, non consentita
nel giudizio di legittiriiità.
2.2 I

ricorrenti

censurano, infatti,

nel merito le valutazioni del

Tribunale, sia in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria sia in
contrappongono alla ricostruzione dei fatti ed alle valutazioni del
Tribunale, ricostruzioni e valutazioni affatto diverse, per lo più basate
su elementi fattuali. Tale modo di articolare le censure contrasta con
quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, con la
sentenza, sez un. del 23/06/2000, Jakani, 216260, ha deciso che: “In
tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è
normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti
gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla
sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomenta tivo che la
sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno e
dalle istanze difensive; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo
esclusivamente al tosto del provvedimento impugnato, che si presenta
quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto
ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della
coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata,
necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi a
cui essa è “geneticamente” informata, ancorché questi siano
ipoteticamente sostituibili da altri”.
2.3 In realtà , rifacendosi ai predetti parametri di giudizio, il
provvedimento del Tribunale del riesame non evidenzia illogicità od altri
vizi della motivazione manifesti. Analizzando i motivi nello specifico,in
ordine alla posizione di Esposito, si rileva che puntuali sono gli elementi
evidenziati dal Tribunale e le ragioni che disattendono la
prospettazione difensiva secondo cui sarebbe del tutto equivoca la
identificazione del ricorrente perché anche altre persone sono note con il
soprannome Trezeguet’, a fronte del riconoscimento fotografico operato
7

ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, e

dai coindagati e della sicura riconducibilità ad Esposito delle utenze
telefoniche intercettate ,ed alle captazioni probatoriamente assai
rilevanti. Il Tribunale ha indicato quali riscontri puntuali alle dichiarazioni
di Fiore, Scudo e Munizzi ,che tratteggiano il ruolo di Esposito
nell’organizzazione criminale, le numerose conversazioni telefoniche,
affermando che tale materiale probatorio dà contezza “…

di un soggetto

partecipe al gruppo,, avvezzo all’ uso delle armi, fedele al capo Dantese
agli omicidi che tanta importanza, rivestono nella vita del gruppo perché
si inseriscono nella storica faida con il clan avverso, ma anche al traffico
di sostanze stupefacenti, le cui dosi contribuisce a confezionare…”
,delinea compiutamente il ruolo svolto dall’Esposito nel gruppo criminale
di appartenenza e attribuisce un sicuro valore indiziante anche alle
dichiarazioni di Madonna, vittima dell’aggressione di cui ai capi di
imputazione b)c)d)e).
2.4 In ordine alla posizione dei due Suarino , i

motivi di ricorso si

limitano alla prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti e ad una
valutazione alternativa delle prove che nessuno spazio può trovare in
sede di legittimità.
2.4.1 In particolare Suarino Giuseppe contesta che le dichiarazioni di
otto collaboratori di giustizia , tra i quali annovera i fratelli Savino, già
appartenenti al clan Birra-Iacomino, Esposito Andrea ,Esposito Gaetano,
Munizzi Biagio e Scudo Fausto siano dirette, circostanziate e puntuali ,tali
da raggiungere quel , grado di determinatezza necessario ad assumere
piena valenza probatoria come invece ritenuto nel provvedimento
impugnato.
2.4.2 Entrambi i Suarino contestano ,poi, con argomentazioni comuni, la
motivazione che ha ritenuto sussistente, per il reato di violenza privata,
l’aggravante di cui all’art.7 L. n. 203 del 1991 , perché generica e non
diretta ad evidenziare gli elementi oggettivi di rilevanza del metodo
mafioso e della relativa condotta, rimanendo in tal modo non condivisibile
il giudizio dato dal Tribunale alle circostanze del fatto . Affermano
,entrambi i ricorrenti, che l’aggravante ha natura oggettiva e non dipende
dallacapacità criminale degli interessati né dalla qualifica di associato
del soggetto l’assenza dei carattere mafioso della condotta è poi
comprovato dai modesti esiti conseguiti con l’aggressione. Contestano i
8

Natale del quale funge da scorta armata, partecipe ( come specchiettista)

ricorrenti, ma in modo puramente assertivo, il giudizio di minaccia
implicita formulato dal Tribunale alle modalità dell’agguato che deve
essere minimizzato ed affermano profili di contraddittorietà della
motivazione nella parte in cui esclude il carattere di mafiosità alla
condotta relativa ai capi c) ed e) attesa la riconducibilità dell’azione alla
chiara matrice di onore.
2.1.5 Suarino Salvatore afferma, inoltre, che la consistenza della
protagonista dell’azione, è assai contenuta e va inquadrata nell’ambito
del reato diverso da quello voluto dai concorrenti., tenuto conto oltretutto
che tra l’impossessamento delle chiavi e l’aggressione alla donna non vi è
stata la contestualità necessaria a farla inquadrare nello schema della
rapina, mentre manca ogni elemento probatorio di una sua
partecipazione al reato sub e).
2.1.6 E’ però evidente che nell’articolare le censure i

ricorrenti si

preoccupano piuttosto di avvalorare la propria tesi che di individuare
precise e riscontrabili carenze sul piano logico concettuale ovvero sulla
coerente tenuta delle argomentazioni della motivazione del Tribunale .
Tale caratteristica dei motivi di impugnazione, peraltro, era già stata
riscontrata dal Tribunale che aveva puntualmente rilevato come :” La
vicenda, del resto, non è contestata dai ricorrenti, i quali ,tutti hanno solo
inteso darne un taglio diverso, riportandola nell’ alveo della bega
familiare….” ed aveva, poi, al contrario, fornito tutti gli elementi di
valutazione che lo aveva indotto ad affermare la caratura camorrista
dell’azione, che sebbene inserita in una vicenda privata, dimostrava che
“… le modalità con cui i ricorrenti hanno avvicinato I’ Attanasio, arrivando
i primi due a bordo di scooter e fermandolo, quindi alludendo alla
caratura camorristica del Dantese nonché preannunciandogli l’ arrivo di
altre persone poi effettivamente giunte, evocando mali oscuri che
avrebbero potuto attingere lui e la sua famiglia – la allusione alla
conoscenza dei posti frequentati e del camminare con il figlio è
sintomatica assai – e quindi imponendogli di collaborare a punire la donna
infedele ( cosa effettivamente avvenuta posto che 1′ Attanasio si
incontrava con Suarino Salvatore al quale riferiva dell’ appuntamento
preso con l’ amante) sono palesemente camorristiche. Ed invero le
minacce, sebbene implicite, ma comunque oggettivamente idonee alla
9

condotta attribuitagli in concorso con Dantese Giuseppe, vero

coartazione della volontà de/I’ Attanasio, non sono state formulate a titolo
individuale ma anzi rivelando o in ogni caso sottintendendo l’inserimento
dei ricorrenti in unp specifico ambito delinquenziale, gravitante nella
zona…..”.
2.1.7 Nel formulare le censure, tuttavia, i ricorrenti dimenticano che, in
tema di misure cau[elari personali, la valutazione del peso probatorio
degli indizi è compito riservato al giudice di merito ed, in sede di
profilo della sussistenza di una corretta motivazione sul piano dell’
adeguatezza, completezza e logicità , mentre sono inammissibili le
censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già
esaminate da detto giudice (di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 4
luglio

2003,

Pilo;

nonché, Sez. 4^, 21 giugno 2005, Tavella).
2.1.8 Ritiene il Collegio che, sotto tale specifico aspetto, i ricorsi sono
manifestamente infondati, a fronte di una decisione giuridicamente
corretta , congruamente e compiutamente motivata, in modo logico e non
contraddittorio ,tanto in fatto che in diritto. Il Tribunale, infatti , ha
riassunto in termini sintetici la vicenda, evidenziando che Dentale
Giuseppe ed i suoi

cconti , avendo appreso che Madonna Antonella,

moglie di altro affiliato di rilievo, aveva una relazione con un marittimo di
Torre del Greco, Attanasio Raffaele, decidevano di sistemare la faccenda
a modo loro, sì da, ottenere sostanzialmente la estromissione della
moglie infedele dalla famiglia e dal gruppo. Pertanto dapprima Suarino
Giuseppe e Salvatore – insieme all’ Olivier° e ad un altro – fermavano l’
Attanasio mentre passeggiava con la famiglia e quivi dopo averlo
chiaramente intimorito, dicendogli “tu sei un bravo ragazzo, sappiamo
che imbarchi, dove abiti, che cammini con tuo figlio sul motorino e tutto
ciò che fai e ti diciamo che devi lasciare perdere Antonella”,
sostanzialmente gli imponevano di organizzare un appuntamento con la
amante per sorprenderla con lui. Poi, Dantese Giuseppe e Suarino
Salvatore si recavano presso l’ albergo ove era organizzato il convegno
amoroso , vi sorprendevano i due amanti, li percuotevano, e
sottraevano le chiavi di casa alla donna, intimandole di non mettere più
piede in casa del Dantese. Quindi cambiavano la serratura alla porta di
10

legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il

ingresso impedendole di accedere a casa.
2.1.9 Quanto alla acguatezza degli elementi indiziari ,ritenuti tali anche
In relazione alla i peculiare procedimento incidentale, sono state
richiamate le dichiarazioni di Attanasio , (e quelle di Madonna che le
confermava), – che riconosceva i due Suarino ,Giuseppe e Salvatore ,
come coloro che lo avevano avvicinato al porto, minacciandolo perchè
troncasse la relazione e li aiutasse a palesare la infedeltà della donna;
irruzione nella stanza d’ albergo, e più puntualmente nel Dantese il suo
aggressore e colui che si impossessava delle chiavi di casa della Madonna
asportandole dalla sua borsa e nel Suarino colui che aveva percosso la
donna . E’ stata inoltre evidenziata anche la testimonianza del portiere
dell’ albergo, che ha riconosciuto in foto i due ricorrenti, i cui nomi con il
documento di Suarino , – erano annotati nel registro dell’ albergo. Il
Tribunale con motivazione assolutamente congrua, ha poi, ritenuto che,
anche riconosciuta la causale strettamente personale della azione, le
modalità con cui i ricorrenti hanno avvicinato Attanasio aveva le
Inequivocabili caratteristiche dell’essenza camorrista, “arrivando i primi
due a bordo di scooter e fermandolo, quindi alludendo alla caratura
camorristica del Dantese nonché preannunciandogli l’ arrivo di altre
persone poi effettivamente giunte, evocando mali oscuri che avrebbero
potuto attingere lui e la sua famiglia , la allusione alla conoscenza dei
posti frequentati e del camminare con il figlio è sintomatica assai – e
quindi imponendogli di collaborare a punire la donna infedele ( cosa
effettivamente avvenuta posto che l’ Attanasio si incontrava con il
Suarino Salvatore al quale riferiva de/I’ appuntamento preso con I’
amante) sono palesemente camorristiche….”

2.1.10 Il Tribunale ha correttamente valutato che, con quelle modalità di
manifestazione, le minacce, sebbene implicite, erano oggettivamente
idonee alla coartazione della volontà dell’ Attanasio, perché formulate
non a titolo individuale ma evocando e in ogni caso sottintendendo
l’inserimento dei ricorrenti in uno specifico ambito delinquenziale,
gravitante nella zona.D’altra parte ,va ribadito, che una volta che la
motivazione non presenti fratture congetturali manifeste e sia
intrinsecamente logica, la Corte di cassazione non deve stabilire se la
decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile
11

indicava in Suarino Salvatore e Dantese Giuseppe coloro che fecero

ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie,
compatibile con Il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità
di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente.
Restano escluse da tale controllo sia l’interpretazione degli elementi a
disposizione del Giudice di merito sia le eventuali incongruenze logiche
che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente
provvedimento impugnato. Ne consegue che non possono trovare
ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa
prospettazione dei fatti ne’ su altre spiegazioni, per quanto plausibili o
logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente. (Sez. 6, Sentenza n.
1762 del 15/05/1998 Cc. – dep. 01/06/1998 -Rv. 210923; si vedano
anche Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv
230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv
215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 4;12.1993 dep. 25.2.1994, rv
196955).
Anche il ricorso di Dantese é inammissibile perché , anche a voler
prescindere dagli inammissibili profili di merito sui quali non è consentito
un intervento in sede di legittimità, è un ricorso generico e non
rispondente alla regola dell’art.581 lett.c) cod.proc.pen. perché, lungi da
sottoporre la decisione del Tribunale ad una argomentata critica che ne
dimostri la conoscenza , si limita a riproporre le medesime
argomentazioni già sviluppate dinanzi al Tribunale del riesame e da
quest’ultimo puntualmente analizzate e respinte.
Tutti i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili: ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento
a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà dei
ricorrenti, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94
12

Incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del

disp. att. c.p.p., comrna 1 ter

P.Q.111.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille,
ciascuno, alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94

Così d cis
Il Conigli

a camera di consiglio del 12 aprile 2013
nsore

Il P e idente

(M

(A.

13

hia)

disp. att. c p.p..

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