Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33228 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33228 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sui ricorsi proposti dalla difesa di
Terziantz Stella nata a Roma il 13.2.1949
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 4.09.2012 e
avverso l’ordinanza del 29.10.2012
visti gli atti, i provvedimenti impugnati ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci , che hal concluso per il rigetto dei ricorsi ;

RITENUTO IN

Farm

Data Udienza: 12/04/2013

1.. Con la prima delle ordinanze indicate in epigrafe, del 4.9.2012 , il
Tribunale del riesame di Firenze , su appello avanzato ex art.310
cod.proc.pen. dalla difesa di Terziantz Stella, avverso l’ordinanza di rigetto
della richiesta di revoca degli arresti domiciliari, del 15.6.2012 del GIP dello
stesso Tribunale, confermava tale ordinanza.
Con il secondo provvedimento , all’esito dell’udienza camerale disposta a
norma dell’art.130 cod.proc.pen. , lo stesso Tribunale correggeva un errore

inserimento di un paragrafo, nel tessuto argomentativo del provvedimento.
1.2 Contro entrambi i provvedimenti, con due distinti ricorsi, ricorre la difesa
lamentando:
.a) Violazione degli art k 125, co. 3, c.p.p., 310 co. 2 cp.p., 178 lett c), 546, co. 1,
lett. e) cp.p. ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., come modificato dalla L. n.
46/2006, per mancata Idefinizione del rapporto di impugnazione e mancanza della
motivazione in ordine alle specifiche censure mosse con atto di appello ex art. 310
c.p.p. relative all’ordinanza del 15.06.2012, con cui il G.I.P. del Tribunale di
Firenze, in difetto di competenza funzionale, esprimeva valutazioni sull’ordinanza
del 23.05.2012, con cui il G.I.P. del Tribunale di Roma disponeva l’applicazione
della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Stella Terziantz.
b) Violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale in relazione
all’art. 27 c.p.p., e alrart. 54 c.p.p, nonché dell’art. 178 lett a) cp.p ai sensi
dell’art. 606 lett. b) e c) cp.p., in quanto, con l’ordinanza del 15.06.2012, il
Tribunale di Firenze, Giudice del riesame, riteneva il G.I.P. del Tribunale di Firenze
funzionalmente competente a esprimere valutazioni di merito sull’ordinanza del
23.05.2012 con cui il G.I.P. del Tribunale di Roma disponeva gli arresti domiciliari
nei confronti di Stella Terziantz dichiarando contestualmente la propria
competenza.
c) . Violazione degli artt. 125, co. 3, cp.p., 310 co. 2 cp.p., 178 lett c), in relazione
agli artt. 547 e 130 cp.p. ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. c) cp.p., come modificato
dalla L. n. 46/2006, poiché il Tribunale di Firenze, Giudice del riesame, con
udienza fissata d’ufficio in data 29.10.2012 integrava illegittimamente il contenuto
della * motivazione dell’ordinanza del 05. 09.2012, sostanzialmente e fisicamente
mancarne tra la fine della pagina n. 2 e la pagina successiva, con integrazioni del
contenuto valutativo e discrezionale, mediante la procedura di correzione i
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materiale insito nel predetto provvedimento, consistito nel mancato

dell’errore materiale, ex ad 130 cp.p., in violazione dei presupposti da questa
previsti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. I ricorsi sono manifestamente infondati e perciò inammissibili.
2.1 Anche a prescindere dalla manifesta infondatezza della tesi secondo la

la frase asseritamente sfuggita alla stampa, posto che è di tutta evidenza
che solo dando lettura, nel punto indicato in ordinanza ,della frase
mancante l’argomentarle assume un senso finito e comprensibile, rileva in
termini di assoluta inarnmissibilità, sul piano formale, che la difesa non
ha

sollevato alcun rilievo nel corso dell’udienza camerale, non

opponendosi alla

correzione ,che solo ora viene, inammissibilmente,

contestata .
2.2 Manifestamente infondata è anche la censura di nullità assoluta
dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere di Terziantz Stella
perché emessa dal GIP di Firenze, giudice asseritamente funzionalmente
incompetente. Sul punto la motivazione del Tribunale non merita censure.
Infatti,come già evidenziato nel provvedimento impugnato, che sul punto
ha richiamato la giuriSprudenza annosa ,univoca e consolidata di questa
Corte , ed in particolare la sentenza n.29343 del 2009 Rv. 244325 , la
trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del

P.M. non spiega alcuna incidenza sull’efficacia delle misure cautelari in
corso di applicazione che, a norma dell’art. 27 cod. proc. pen., viene meno
solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che la abbia disposte,
non seguita dall’emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo
provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente; e ciò
perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione non venga
formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dar
luogo a conflitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una
parte, sia pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale,
a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e
seguenti cod. proc. pen., altro giudice possa essere in seguito investito del
procedimento .

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quale i giudici avrebbero inteso surrettiziamente integrare la decisione con

2.3 Nella sentenza richiamata, che riguarda un caso analogo, si rinviene
puntuale risposta alle ulteriori perplessità agitate in ricorso , che è d’uopo
riportare perché esaustive dell’argomento e condivise da questo collegio.
Ha affermato infatti la Corte che:”

non tanto e soltanto per

l’inequivoca portata letterale della norma in parola sia da escludere
l’invocata identità di situazione tra lo “spostamento” del procedimento
provocato dal P.M. (come nella specie) e quello provocato dal giudice, ma
esame da parte della Consulta con esclusione di profili di illegittimità della
norma (cfr. la decisione della Corte Costituzionale n. 262/91) è lo stesso
sistema del vigente ordinamento di rito che traccia, in materia di
competenza funzionale e di competenza in generale, compresa quella
territoriale, un ambito normativo del tutto autonomo (cfr. Libro lA Titolo
2A del c.p.p. vigente) in relazione alla figura del Pubblico Ministero,
rispetto a quella del &dice (cfr. Libro lA Titolo 1A). E per questo che,
nell’ipotesi attinente la posizione del Giudice, è . richiesto, ex art. 27 c.p.p.,
non solo, si badi, in via formale, ma soprattutto in via sostanziale, una
pronuncia giudiziale di incompetenza, come, del resto ribadito dall’unanime
indirizzo, anche recente, di questa Corte (tra le tante: Sez. 4A, 11 luglio
2000, n. 4054, Tare Gramos, riv. 217483; Sez. 2A, 5 febbraio 2001, n.
14787, Ge/mini, riv. V8552; Sez. 6A, 12 marzo 2004, n. 23819,
Neumann, riv. 229519; Sez. 4A, 6 marzo 2006, n. 15127, Barbato, riv.
233962) Ne consegue che la possibilità di porre rimedio, a possibili
contrasti tra P. M. nello fase procedimentale delle indagini preliminari,
attraverso gli istituti tracciati dagli artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p. – che,
però, sono intuibilmente del tutto estranei alla procedura giurisdizionale
dei conflitti – conferma dell’assoluta impossibilità di pur suggestive identità
di situazioni, come richiamate dalla difesa del ricorrente in tema di
“spostamento” del procedimento ed in relazione la sfera di applicabilità
dell’ad. 27 c.p.p. con il determinante riflesso dell’inefficacia della misura
coercitiva, alle condizioni in tale norma tracciate, motivatamente escluse
dal tribunale…..”.
3. Per le ragioni che precedono, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati
inammissibili: ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la ricorrente deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché
4

sopratutto perché, a ben riflettere sulla questione, peraltro già oggetto di

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

Dichiara inammissibile ll ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
processuali e delle somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
carnera di consiglio del 12 aprile 013
Il Pr idente
(A.

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