Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33227 del 12/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33227 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla difesa di
Romanello Silvio nato a Castelfranco Veneto il 30.6.1959
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia del 23.10.2012
visti gli atti, il provvedignento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci , che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 12/04/2013

Avverso l’ ordinanza indicata in epigrafe, che ha confermato, a carico di
Romanello Silvio , l’ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa dal
GIP del Tribunale di Treviso, il 15.10.2012, in relazione al reato di estorsione
e ricettazione in danno di Claudio De Bortoli , ricorre l’avvocato Luigi Fadalti,
difensore di fiducia di Romanello , chiedendo l’annullamento dell’ordinanza
per violazione dell’art. 606 lettera b) e e) c.p.p. in relazione all’art. 274 lett.

Deduce il ricorrente il vizio di motivazione in ordine al cd. “pericolo di
recidivanza”,perché non sono stati osservati i parametri di concretezza ed
attualità normativamente previsti per giustificare il giudizio di pericolosità e di
aver desunto la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato soltanto dalle
modalità e circostanze del fatto, e senza valutare la concreta personalità
dell’indagato, dando esclusivamente rilievo a lontani precedenti penali, ”
connessi allo sfortunato epilogo di un’attività commerciale” sicuramente non”
significativi di una qualche proclività a delinquere” ed assolutamente
eterogenei rispetto alle vicende oggetto dell’indagine attualmente in corso, sì
da poter escludere una effettiva pericolosità dell’indagato. Con il secondo
motivo, lamenta la violazione dell’art. 275.2 bis cpp., avendo il Tribunale con
motivazione puramente apparente giustificato l’esigenza esclusiva della misura
carceraria con una motivazione apparente , che utilizza gli stessi elementi
evidenziati per giustificare la pericolosità sociale e non evidenzia la necessità
della specifica misura cautelare disposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.
2.1

Ritiene questo collegio che nessuna censura può essere mossa

all’ordinanza impugnata, essendosi i giudici attenuti ai principi normativi
richiamati dal ricorrente ed avendo effettuato un rigoroso controllo delle
effettive esigenze cautelar- i, sulla base degli elementi messi a loro
disposizione.
Il Tribunale infatti ha ritenuto , che :” le violenze, le minacce e le richieste
estorsive si sono protratte per mesi; che il Romane/lo non ha esitato a

c) c.p.p. ed all’art.274 cod.proc.pen.

ricorrere all’aiuto di terze persone senza screpoli, pronte ad eseguire i suoi
ordini, pur di intimorire il De Bortoli e di forzarne cosi la volontà: hai
dimostralo quindi una notevole spregiudicatezza e pericolosità, come del resto
i precedenti per truffo e bancarotta fraudolenta già avevano chiarito per il
passato; il fatto poi che. al momento del controllo, oltre alla somma appena
ricetta dal De Bortoli. il prevenuto portasse con se tre mazzette di denaro,
rispettivamente di 655, 4500 e 20.000 euro – somme rilevanti delle quali non
attività illecite del ric«reme non siano limitate alle estorsioni perpetrate ai
danni dell’odierno denupciame..”
2.2 Manifestamente infondata, pertanto, é la censura di mera apparenza della
motivazione al pari della censura relativa all’assenza di un effettivo iter logico
motivazionale, in relaziane alla scelta éd alla proporzionalità della misura che
il Tribunale ha ,puntualmente giustificato con ”

la gravità dei fatti, la

negativa personalità def prevenuto e l’attuale pencolo di reiterazione di reati
contro il patrimonio”sicchè “..• ritiene il collegio che l’unica misura in concreto
idonea sia, allo stato, quella della custodia in carcere, dovendo il prevenuto
essere sottoposto ad un rigoroso controllo che gli impedisca qualsiasi contano
con terze persone, in grado di coadiuvarlo – come è avvenuto nel caso di
specie – nella sua illecito attività….”
2.3 D’altra parte l’art. 274, lett. c) cod.proc. pen.

non impedisce di trarre

valutazione del perici:43 concreto di recidivanza, anche dalle specifiche
modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività e dalla
valutazione negativa della personalità dell’indagato, che può sicuramente
dedursi ,sulla base dei cilteri , oggettivi e specifici indicati dall’alt 133 cod.pen
anche dai precedenti peali, nè il giudice è tenuto a valutare singolarmente la
ricorrenza di tutte e di ciascuna delle ipotesi di cui ali art. 133 C.P, ma, per un
pacifico principio di diritto, soltanto quelle che ritiene ricorrenti e utili alla
decisione.
Per i motivi che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato
inammissibile: ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento, a
favore della Cassa delle ammende , di una somma che, alla luce del dictum
della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di

ha fornito per il momento adeguate giustificazioni – fanno ritenere che le

colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuaH e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Il
( M.

a camera di consiglio del 12 aprile 2013

ConsiIiee
dei)

Il P
(A

sidente
chia)

Così de iso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA