Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33226 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33226 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Melfi nel procedimento penale contro
Vitale Giancarlo nato a Foggia il 16.06.1988
avverso l’ordinanza del;Tribunale del riesame di Potenza del 14.11.2012
visti gli atti, il provvedienento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci , che ha concluso per l’annullamento con rinvio del ricorso

RITENUTO IN FATI-0

Data Udienza: 12/04/2013

1.Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Potenza,
annullava l’ordinanza del GIP del Tribunale di Melfi , in data 18.10.2012, di
applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Vitale
a) delitto p. e p. dall’art. 648 c.p. poiché, al fine di procurarsi un profitto, acquistava
e comunque riceveva l’autocarro marca Fiat mod. 684 targato BY099HY, provento del
furto commesso in danno di ARCHIDIACONO Giovanni e da lui denunciato in data
3.2.2012, senza avere concorso in tale delitto;
in luogo imprecisato in data anteriore e prossima al 17.2.2012;
b) delitto p. e p. dagli att. 56, 110, 628 commi 1 e 3 nn. 1) e 3 bis) c.p. poiché, in
concorso con soggetti allo stato ignoti, per procurarsi un profitto, compiva atti idonei e
diretti in modo non equivoco ad impossessarsi – mediante la minaccia delle armi – del
denaro e dei valori presenti all’interno della filiale di Lavello del Banco di Napoli; in
particolare, avuta la disponibilità dell’autocarro marca Fiat mod. 684 targato BY099HY,
descritto al precedente capo a), si occupava della sua custodia, spostandolo all’interno
del centro abitato di Lavello ed altrove, e lo metteva poi a disposizione degli ignoti
individui che, muniti di armi .da fuoco a canna lunga e con il volto travisato da
passamontagna, in data 21.2.2012 davano l’assalto alla filiale di Lavano del Banco di
Napoli provando a guglagnare l’accesso al suo interno attraverso il tentativo di
sfondamento di una dalle vetrate esterne realizzato mediante ripetute e violente
collisioni del retrotreno dell’autocarro, non riuscendo nel loro intento per la resistenza
della superficie su cui l’automezzo impattava nonché per l’intervento di più persone
attirate dai rumori provocati dall’autocarro;con le aggravanti di aver commesso il fatto
in più persone riunite, con l’impiego di armi, in un luogo destinato anche in parte a
privata dimora, con il volto travisato da passamontagna; in Lavello ed altri luoghi in
data anteriore e prossima e comunque sino al 21.2.2012; con recidiva specifica ed
infraquinquennale.

1.1 Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore della Repubblica di
Melfi, chiedendo l’annullamento del provvedimento e deducendo a motivo il
vizio di motivazione nn avendo il Tribunale adeguatamente valutato l’indizio
costituito dall’essere stato visto, il Vitale, alla guida del l’autocarro rubato,con
Il quale si era tentato di sfondare le vetrine della banca, qualche giorno prima
della rapina, pur essendo egli sfornito di titolo abilitativo alla guida ed
essendo, pertanto, sicuramente pervenuto alla detenzione dell’autocarro in
modo illecito.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso é manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato
inammissibile.
2.1 Le argomentazioni dedotte dal ricorrente, lungi dal dimostrare una
contraddittorietà della motivazione del Tribunale , appaiono assertive e
dirette ad accreditare una diversa ricostruzione fattuale degli elementi
indizianti ed una diversa valutazione degli stessi.
Va peraltro ricordato che, secondo l’orientamento consolidato di questa
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Giancarlo in ordine alle seguenti ipotesi delittuose :

Corte, che il Collegio condivide, “l’ordinamento non conferisce alla Corte di

Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali
delle vicende indagate, ivi compreso Io spessore degli indizi, ne’ alcun
potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi
compreso l’apprezzamento delle esigenze caute/ari e delle misure ritenute
adeguate, trattandosi Oi apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e
insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura
cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui
al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno
di carattere positivo ,e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto
incensurabile in sedè di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significetive che Io hanno determinato; 2) – l’assenza di
illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del proyvedimento.”

(Cass. Sez. 6^ sent. n. 2146 del

25/05/1995 dep. 16/06/1995 rv 201840).
e che “il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di

riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a
.verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato
argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indageto e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tale controllo, stabili4o a garanzia del provvedimento, non involge il
giudizio ricostruttivo el fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito
circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la condudenza dei risultati
del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed
esente da errori logici è giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordirwza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità,
quando non risulti “prtma facie” dal testo del provvedimento impugnato,
restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità
della motivazione sulle questioni di fatto.” (Cass. Sez. 1^ sent. n. 1700 del
20/03/1998 dep. 04/05/1998 rv 210566).
Alla luce di tali principi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M

3

punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo; esame dell’atto impugnato

Dichiara nam issibile il ricorso .
camera di consiglio del 12 aprile 2013

Il Consi re ,
( M.

Il P esidente
( A.

cchia)

Così dec

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