Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33225 del 12/06/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33225 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Coltellacci Luisa, nata il 05.08.1938
Data Udienza: 12/06/2014
avverso la sentenza 1406 /2013 della Corte d’appello di Roma,lla
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Luigi Riello , che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente
all’aumento della recidiva ;
RITENUTO IN FATTO
1
Il
1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Roma ,
confermava la sentenza Tribunale della stessa citta , in data 14.5.2008 ,
che aveva condannato Coltellacci Luisa , alla pena di giustizia, per il reato
Artt. 99, 648 c.p. per avere, a fini di profitto, acquistato o comunque
ricevuto e negoziato, consegnandolo a Carrara Giuseppa, l’assegno di
conto corrente n.14923750/10, tratto sul conto 10050895 della Cassa di
Risparmio di Viterbo, provento del reato di abusivo riempimento in quanto
denunziato smarrito in data 19.5.99 da Giannini Roberto . Con la recidiva
specifica, reiterata infraquinquennale.In Roma 20.5.1999
1.1Avverso tale sentenza propone ricorso personalmente l’imputata,
sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce erronea
applicazione della legge penale ed il vizio della motivazione in relazione
all’applicazione dell’art.69 cod.pen. nel giudizio di bilanciamento. Lamenta
al riguardo che andava fatto il giudizio di bilanciamento tra la ritenuta
attenuante speciale di cui all’art.648 cod.pen. e la recidiva, non essendo
contraddittoria sul punto la motivazione della Corte di merito che,
nonostante la pena sia stata computata ai sensi del capoverso dell’art.648
cpv cod.pen., ha ritenuto la recessività di tale attenuante rispetto alla
recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 motivo di ricorso è fondato.
2.1Ritiene questa
Corte che sia intrinsecamente contraddittoria la
motivazione con la quale i secondi giudici hanno ritenuto che si potesse
mantenere l’aggravamento di pena ,nonostante la ritenuta attenuante
speciale della ricettazione ed il regolamento sanzionatorio che ,come
di seguito indicato
computo procede,di fatto, dalla misura di pena attenuata.
2.2Deve,ritenersi, pertanto che nel computo della pena, il primo giudice ha
implicitamente ritenuto la prevalenza dell’attenuante sulla contestata
recidiva ; ciò determina, quale effetto indotto , che il reato deve essere
dichiarato prescritto , essendo stata escluso l’aggravamento di pena per la
recidiva ed essendo pertanto, alla data di pronuncia della sentenza di
appello,i1 12.2.2013, già decorso il termine massimo di prescrizione del
reato, pari ad anni dieci a decorrere data di commissione del reato.
2
ti
2.3Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione
Così d4iso Ro a, il 12 giugno 2014