Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3322 del 18/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3322 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
nei confronti di :
CANZIANI RUGGERO N. IL 12.02.1945,
Avverso la sentenza in data 27.05.2011 TRIBUNALE DI TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
viste le conclusioni del PG in persona del dott. Alfredo Pompeo Viola che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca
del veicolo

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27 maggio 2011 il Tribunale di Trieste applicava la pena
concordata a Canziani Ruggero, imputato del reato p. e p. dall’art. 186, 2° comma lett.c,
2 bis e 2° comma sexies Codice della Strada per essersi posto alla guida in stato di
ebbrezza (tasso alcolemico rilevato all’accertamento 1,95 gr/lt).
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratoe Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di Trieste, censurando la gravata sentenza nella parte in cui
aveva omesso di disporre la confisca dell’autovettura con cui era stato commesso il reato

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. La disposizione normativa di cui all’art. 186 C.d.S. è stata
parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, recante “Disposizioni in
materia di sicurezza stradale”. In particolare, lo specifico richiamo nell’art. 186, come
novellato, all’art. 224 ter C.d.S., introdotto dalla richiamata L. n. 120 del 2010 (intitolato
“Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca
amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato”), fa
fondatamente ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle norme di
riferimento, che la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza

1

Data Udienza: 18/12/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del
veicolo, con rinvio al Tribunale di Trieste

Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2012
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(nonché per il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e di guida sotto l’influenza di
sostanze psicotrope), è ora qualificata come sanzione amministrativa e non più penale,
come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte
(Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv. 247042) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n.
196/2010). Dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura
amministrativa della confisca dl cui all’art. 186 C.d.S. in riferimento alle ipotesi di reato
sopra ricordate. Ma, pur con l’entrata in vigore della ennesima modifica al C.d.S., è
rimasto fermo l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge anche prima
dell’ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto introdotto con la riforma del
2008) per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione amministrativa accessoria, al
pari della sospensione della patente di guida) nel caso di sentenza di condanna o di
applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale
ulteriore conseguenza. Dunque, analogamente a quanto avviene già per l’applicazione
(obbligatoria) della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il
giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in
copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2, come novellato), salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea al reato. La trasformazione della natura giuridica
del vincolo reale da penale ad amministrativo non implica la violazione del principio di
legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, in tema di sanzioni amministrative.
Invero, il citato art. 1 recita “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della
violazione”, quest’ultima da intendersi, ovviamente, “amministrativa”. Ma la violazione,
per il caso che ci occupa (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c)), non integra un’ipotesi di
condotta illegale amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che per essa si applica
anche una sanzione che ha natura amministrativa (confisca).
4. La sentenza impugnata va pertanto in relazione a tale profilo annullata con rinvio sul
punto al Tribunale di Trieste

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