Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33218 del 02/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 33218 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 02/07/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL HASSANI ABDELLATIF N. IL 01/01/1970
avverso l’ordinanzaln. 213/2013 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
01/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA

MARINELLI;

lettzisentite le conclusioni del

Dott.

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Cez-Ze°

Udit i difensor Avv.;

/27

Il Tribunale del riesame di Venezia in data 1.03.2013
pronunziava ordinanza con la quale rigettava l’istanza di
riesame proposta ex art. 309 c.p.p. da Jammoua Ahmed e El
Hassani Abdellatif indagati in ordine al reato di cui
all’art. 73 D.P,R. 309/90 e conseguentemente confermava
l’ordinanza applicativa della misura cautelare della
custodia in carcere emessa in data 7.02.2013 dal G.I.P.
presso il Tribunale di Verona.
Contro tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione
El Hassani Abdellatif, a mezzo del suo difensore,
chiedendone l’annullamento e la censurava per il seguente
motivo:
1) violazione di legge ex art.606 comma 1 lettere c) ed e)
c.p.p. in relazione al rigetto della eccezione relativa alla
violazione dell’art.309 coma 5 c.p.p. e in relazione alla
ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ex
art.273 c.p.p.. Secondo la difesa è infondata la tesi del
Tribunale del riepame che aveva ritenuto di escludere dagli
atti favorevoli all’indagato di cui all’art.309 comma 5
c.p.p. quelli favorevoli originati da investigazioni
difensive ed in generale quelli nella disponibilità del
difensore, limitandone al contrario il riferimento agli atti
acquisiti per effetto dell’attività investigativa del
pubblico ministero.
Quanto poi alla ritenuta sussistenza del requisito della
gravità indiziaria, secondo la difesa, la motivazione
dell’ordinanza impugnata doveva ritenersi insufficiente e
contraddittoria, dovendosi ritenere assolutamente credibili
le dichiarazioni del coimputato Jammoua Hamed che avevano
scagionato l’odierno ricorrente.

Considerato in diritto
Osserva la Corte di Cassazione che i proposti motivi sono
infondati.
Quanto al primo, il Tribunale del riesame di Venezia ha
evidenziato, citando anche puntuale giurisprudenza di questa
Corte in proposito, che l’obbligo dell’autorità procedente
di trasmettere, oltre agli atti di cui all’art.291 comma 1
c.p.p., anche tutti gli elementi sopravvenuti che possano
essere favorevoli all’indagato, deve essere limitato a
quegli atti che siano stati acquisiti per effetto
dell’attività investigativa espletata dal pubblico ministero
e di cui la difesa non abbia l’immediata disponibilità,
restando invece esclusi i risultati favorevoli derivanti
dalle indagini difensive, in quanto tali atti sono nella
immediata disponibilità del difensore e possono essere

Ritenuto in fatto

quindi da costui presentati direttamente al giudice.
Quanto poi al requisito della gravità indiziaria, il
Tribunale del riesame ha spiegato con chiarezza le ragioni
per cui
sussistono in capo al ricorrente El Hassani
Abdellatif gravi, precisi e concordanti indizi in ordine al
reato a lui contestato di cui all’art. 73 D.PR 309/90.
I Giudici del riesame hanno infatti evidenziato che il
ricorrente unitamente al coindagato Jammoua Ahmed era stato
arrestato in flagranza e che non appariva credibile la tesi
difensiva secondo cui lo Jammoua, come da entrambi gli
indagati riferito, avrebbe offerto un passaggio in macchina
per effettuare il viaggio Milano-Verona al suo conoscente El
Hassani, che sarebbe stato del tutto ignaro della presenza
della sostanza stupefacente nell’autovettura, in tal modo
ponendolo nella condizione di correre il gravissimo rischio
(come poi è successo) di essere sorpreso dalla polizia
giudiziaria
nella
detenzione
un
di
ragguardevole
quantitativo di cocaina. Il Tribunale del riesame sul punto
evidenziava infine come non potesse ritenersi che il
coindagato Jammoua non sapesse a quale grave rischio
esponeva l’odierno ricorrente, dal momento che entrambi
avevano esperienze di detenzione a fine di spaccio di
sostanze stupefacenti e, pertanto, se veramente El Hassani
non fosse stato suo complice nella illecita detenzione della
cocaina, lo Jammoua si sarebbe premurato di evitargli il
contatto con lo stupefacente.
La motivazione offerta dal provvedimento impugnato sul punto
appare pertanto logica e congrua.
Si osserva infatti (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del
2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della
motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la
decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei
fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto
l’art.606, comma l, lett.e) c.p.p. non consente a questa
Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio
di legittimità il controllo sulla correttezza della
motivazione in rapporto ai dati processuali.
Il ricorso deve essere quindi rigettato e il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento
sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario
competente perché provveda a quanto stabilito dall’art.94 c.1
ter disp.att. del c.p.p..

/9-7

Così deciso in Roma il 2.07.2013

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