Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33216 del 02/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 33216 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HAJIM YOUSSEF ‘N. IL 02/01/1979
avverso l’ordinanza n. 185/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
26/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
itittelsent’te le conclusioni del PG Dott. f\€{ 4-coat7t4; ( cuu

oz,

Udit i difensor Avv.;

,

c.e„,

Data Udienza: 02/07/2013

Ritenuto in fatto

Il Tribunale del riesame di Bologna in data 26.02.2013
pronunziava ordinanza con la quale rigettava l’appello
proposto ex art. 310 c.p.p. dalla difesa di Hajim Youssef,
indagato in ordine al reato di cui all’art. 73 D.P.R.
309/90, e conseguentemente confermava l’ordinanza del
Tribunale di Bologna in composizione monocratica in data
14.01.2013, con la quale era stata rigettata l’istanza di
revoca o sostituzione della misura degli arresti
domiciliari.
Contro provvedimento di cui sopra proponeva ricorso per
cassazione Hajim Youssef, a mezzo del suo difensore,
chiedendone l’annullamento e la censurava per i seguenti
motivi:
1) carenza di motivazione. Osservava la difesa che il
ricorrente era stato condannato in primo grado ad una
pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa ed
aveva già scontato quasi la metà della detenzione. Si
trattava inoltre di un fatto assai modesto, dal momento
che la droga detenuta era pari a 0,050 di principio
attivo. Nulla peraltro aveva detto sul punto il
Tribunale del riesame, motivando soltanto sul “periculum
libertatis”.
2) Inosservanza dell’art.275, coma 2, c.p.p. in quanto, ad
avviso della difesa, trattandosi di una contestazione di
estrema tenuità, avrebbe dovuto essere applicata una
misura più tenue.
3) Vizio di motivazione in quanto l’ordinanza impugnata si
riportava integralmente a quella del 28.12.2012, senza
un adeguato vaglio delle argomentazioni della difesa.
Inoltre vi sarebbe carenza di motivazione altresì in
ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze
cautelari di cui all’art.274 c.p.p. lettere a), b) e c)
in considerazione del rilevante tempo trascorso dalla
condotta contestata.
4) Inosservanza dell’art.275, coma 2 bis, c.p.p., non
potendo essere disposta la misura della custodia
cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza
possa essere concessa la sospensione condizionale della
pena.

Considerato in diritto
Osserva la Corte di Cassazione che i proposti motivi sono
infondati.
Quanto infatti alla modesta offensività del fatto, il
Tribunale del riesame evidenzia che l’odierno ricorrente,
pur non collocandosi ai vertici della catena di spaccio

ti

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 2.07.2013

delle sostanze stupefacenti, purtuttavia è dedito ad una
attività di “spaccio al minuto” di hashish, per quantitativi
modesti, che rappresenta la sua principale fonte di
sostentamento.
Quanto poi agli ulteriori motivi concernenti le esigenze
cautelari, i Giudici del riesame evidenziano che la misura
degli arresti domiciliari attualmente in atto è
assolutamente necessaria per fronteggiare il rischio di
recidiva, atteso che l’odierno ricorrente è gravato da due
precedenti per reati di cui all’art.73 co.5 d.PR.309/90
commessi nel 2011, oltre che da vari precedenti per reati
aspecifici, che denotano una personalità trasgressiva e non
incline al rispetto delle regole.
Il provvedimento impugnato inoltre rileva che il ricorrente
è soggetto privo di lecita occupazione e di stabile dimora,
che trae il proprio sostentamento dall’attività di spaccio.
Pertanto, secondo il Tribunale del riesame, soltanto la
disponibilità della sorella ad accoglierlo e a mantenerlo ha
rappresentato il fondamentale presupposto per l’attenuazione
della misura carceraria originariamente applicata.
Pertanto, se la misura degli arresti domiciliari fosse
revocata, con ogni probabilità, l’Hajim riprenderebbe
dell’attività illecita.
in considerazione della sussistenza delle
Infondato,
esigenze cautelari sulla base delle argomentazioni di cui
sopra, è infine il quarto motivo di ricorso.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

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