Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33214 del 02/07/2013


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 33214 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OSHODIN OSI BLESSED N. IL 25/09/1988
avverso la sentenza n. 5641/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
24/12/2012
sentitala relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
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lette/temile le conclusioni del PG e4ni
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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 02/07/2013

Ritenuto in fatto

Considerato in diritto
Il proposto ricorso è inammissibile, ex articolo 606,
comma
3,
perché
c.p.p.,
proposto
motivi
per
manifestamente infondati. Come questa Corte ha
ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione
della sentenza di applicazione concordata della pena va
conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, ovvero implicitamente, come appunto è
avvenuto nella fattispecie che ci occupa, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi
richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità
della sospensione condizionale della pena ove la
efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129
c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni
per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della
disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su
richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla
ed è tenuto, pertanto, a
base degli atti assunti

Oshodin Osi Blassed, imputato in ordine al reato di cui
comma 1 bis, lett.a) d.FR. 309/90, ricorre
per cassazione avverso la sentenza di applicazione
concordata della pena pronunciata dal Tribunale di Torino
in data 24.11.2012, deducendo carenza e illogicità della
motivazione della medesima in punto di responsabilità, in
quanto, a suo avviso, il giudice di prime cure avrebbe
omesso di motivare compiutamente in ordine alle
argomentazioni relative all’applicazione della pena.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
pagamento a tavore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1.500,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 2.07.2013

cause
di
anzidette
valutare
se
sussistano
le
proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla
richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
all’imputato,

al
dunque,
Non
consentito,
è
rappresentante del Pubblico Ministero, dopo l’intervenuto
e ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla
mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza
precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione
avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.

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