Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33210 del 02/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 33210 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LE DONNE PIETRO – RINUNCIA AL RICORSO N. IL 24/07/1967
avverso la sentenza n. 1104/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
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Udito il Procuratore Generale in persona d91 Dott a
che ha concluso per Iti,
, ,,Q,41.&” ØLIc.

1.~ r

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

,

Data Udienza: 02/07/2013

RITENUTO IN FATTO

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore
dell’imputato.
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in data 5.07.2012,
oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel
giudizio di primo grado.
Avverso la predetta sentenza Le Donne Mendez Pietro, a mezzo dei
suoi difensori, proponeva due distinti ricorsi per Cassazione
chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
l) Contraddittorietà della motivazione riguardo alla valutazione
di un elemento che avrebbe potuto incidere significativamente
sui criteri di rideterminazione della pena. Sul punto
riteneva il ricorrente che la Corte territoriale aveva dato
valutazioni contraddittorie circa il valore economico del
quantitativo di cocaina commissionato, avendo fatto
riferimento alla somma di euro 4.00, ma avendo escluso che il
quantitativo commissionato fosse limitato a tale valore.
2) Inosservanza dell’art.73 co.5 d.PR. 309/90 in sede di
rideterminazione della pena. Secondo la difesa erroneamente
la sentenza impugnata aveva escluso l’ipotesi di cui al comma
quinto
dell’art.73
d.PR.309/90,
in
quanto
sussisteva
l’eventualità che il valore della cocaina realmente
commissionato fosse esiguo.
3) Violazione dell’art.192 c.p.p., commi 1 e 3, in rapporto agli
articoli 125, 438 e 546 dello stesso codice e mancanza e
contraddittorietà della motivazione ex art.606, primo comma,
lett.e)
c.p.p.,
poiché l’imputato era stato ritenuto
responsabile del fatto ascrittogli sulla base della sola
chiamata in correità effettuata da Ingris Luces Coromoto, non
confermata da alcun riscontro esterno individualizzante ed
autonomo e per non avere il giudice operato il necessario
giudizio di attendibilità delle dichiarazioni stesse.
4) Violazione dell’art.192 c.p.p., commi l e 3, in rapporto agli
articoli 125,438 e 546 stesso codice e mancanza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione poiché l’imputato era
stato ritenuto responsabile del fatto ascrittogli sulla base
di parziali risultanze probatorie di per sé incongruenti e
poiché il giudice di appello non aveva motivato in merito
alla omessa valutazione dei residui elementi probatori.
5) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale di
cui al d.PR. n.309 del 1990 n.73, nonché manifesta illogicità
della motivazione perché, da un lato, dalle intercettazioni

Con sentenza del 22 febbraio 2012 il G.U.P. del
Tribunale di
Bologna dichiarava Le Donne Mendez Pietro responsabile in ordine
al reato di cui agli articoli 110 c.p. e 73 d.PR.309/90 commesso
in concorso con Luces Gonzalo e Le Donne Mendez Riccardo e lo
condannava alla pena di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di
multa, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la
confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.

t

telefoniche utilizzate per provare la presunta attività
illecita non emergeva che l’imputato ponesse in essere
un’attività di traffico di sostanze stupefacenti e,
dall’altro, perché tali elementi, contenendo dichiarazioni
dello stesso propalante imputato ed essendo interpretate
sempre dallo stesso, avrebbero dovuto essere considerate
parte integrante delle sue dichiarazioni e non invece quale
valido riscontro esterno.
Lamentava il ricorrente che la chiamata in correità
effettuata da Ingris Luces Coromoto non risultava confermata
da alcun riscontro esterno individualizzante ed autonomo,
essendo evidente la volontà della dichiarante di raffigurare
se stessa come correo costretto ad effettuare un viaggio in
Spagna per volontà dell’odierno ricorrente al fine di
realizzare la condotta indicata nel capo di imputazione. Né,
secondo la difesa, comproverebbero la responsabilità penale
dell’odierno ricorrente le circostanze che Le Donne Mendez
Pietro fosse presente all’arrivo del fratello Riccardo e
della Coromoto alla data dell’arresto, che i tre avessero
intrattenuto conversazioni telefoniche dalle quali non
emergeva alcun profilo penale, che la Coromoto e il Ricardo
avessero con sé la droga.
La sentenza impugnata sarebbe viziata da una motivazione
incongrua e contraddittoria, come evidenziato dalle
conversazioni telefoniche intercettate indicate in ricorso,
dalle quali non sarebbe emerso che l’imputato avesse posto in
essere un’attività di traffico di sostanze stupefacenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Tanto premessa si osserva che è stata ritualmente acquisita
al processo la dichiarazione di rinunzia dell’imputato Le
Donne Mendez Pietro al ricorso proposto.
La rinunzia risulta ritualmente presentata ex art. 589
c.p.p. comma 3.
Pertanto, ai sensi dell’art. 591 co. 1 lett.d) c.p.p., il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 300,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di E.
300,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 2.07.2013

0.

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