Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3321 del 14/01/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3321 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Fiorillo Michele, nato a Vibo Valentia il 12/3/1986
avverso la ordinanza 8/7/2013 del Tribunale per il riesame di Reggio
Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Paolo Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Pietro Asta, quale sostituto processuale dell’avv.
Anselmo Torchia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza in data 8/7/2013, Il Tribunale per il riesame di Reggio
Calabria, respingeva l’appello, avanzato nell’interesse di Fiorillo Michele,
imputato per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., avverso l’ordinanza
12/2/2013 del Tribunale collegiale di Locri, con la quale era stata rigettata la
richiesta di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti
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Data Udienza: 14/01/2014
domiciliari.
2.
Il Tribunale, a fronte della richiesta del padre detenuto di sostituzione
della misura al fine di prendersi cura del figlio minore di tre anni, riteneva
non sussistente l’ipotesi di impossibilità assoluta della madre di dare
assistenza alla prole, considerando che il quadro patologico della stessa non
le impedisse di prendersi cura del figlio minore.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo
difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 275, comma IV, cod. proc.
pen. Al riguardo deduce che la moglie del ricorrente è affetta da uno stato di
depressione post partum e che l’oggettiva patologia che affligge la sig.ra
Fiorillo comporta seri problemi nella gestione morale e materiale del figlio e
pregiudica le esigenze di sviluppo e di formazione di un bimbo di pochi mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti
nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
2.
Il thema decidendum del presente ricorso verte intorno alla
circostanza se la madre del bambino, figlio dell’imputato ricorrente, sia o
meno “assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole”. Il
Tribunale del riesame ha confermato le valutazioni del Tribunale di Locri
competente che aveva già respinto analoghe istanze dell’interessato,
giudicando che le condizioni psico-fisiche della madre non fossero di gravità
tali da comportare l’assoluta impossibilità di prendersi cura del minore. Il
Tribunale ha osservato che la documentazione sanitaria prodotta dalla
difesa è risalente nel tempo e da essa non si può desumere l’assoluta
impossibilità della madre a dare assistenza alla prole.
3.
Il ricorrente, a sua volta, eccepisce che lo stato di depressione della
madre è circostanza di gravità tale da pregiudicare lo sviluppo psico-fisico
del bambino. è evidente che tale questione attiene alla valutazione di
circostanze di fatto che non possono essere oggetto di rivalutazione in sede
di legittimità. Le censure del ricorrente tendono a provocare un intervento
in sovrapposizione argomentativa di questa Corte rispetto alle decisioni
3.
legittimamente assunte dai giudici del merito in quanto fondate su
motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici e per questo devono
ritenersi inammissibili.
4.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
5.
Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione
in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1
ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94 Disp. Att. Cod. proc. pen.
Così deciso, il 14 gennaio 2014
Il Presidente
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.