Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33209 del 02/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 33209 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO D1
BRESCIA
nei confronti di:
GENERALI MARCO N. IL 04/03/1984
avverso la sentenza n. 1006/2011 GIP TRIBUNALE di CREMONA, del
13/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il ProcuratoreGenerale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 02/07/2013

l)

Il GUP del Tribunale di Cremona, con sentenza del
13.07.2012, applicava a Generali Marco, ai sensi degli
articoli 444 e seguenti cod.proc.pen., in ordine al reato
di cui all’art. 186 commi l e 2 lett.c) e sexies D. L.vo
30.4.92 n. 285 commesso in Cremona il 27.02.2011, la pena
di mesi due e giorni venti di arresto ed curo 2.000,00 di
ammenda, sostituita con 88 giorni di lavoro di pubblica
utilità, con la sospensione della patente di guida
dell’imputato per il periodo di anni uno.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
appello di Brescia e concludeva chiedendo alla Corte di
Cassazione di volerla annullare limitatamente alla parte
relativa alla omessa confisca del veicolo con ogni
conseguente statuizione.
Il Procuratore generale ricorrente censurava la sopra
indicata sentenza per il seguente motivo:
Violazione dell’art.186, comma 2, lett.c) del Codice della
Strada in quanto erroneamente il G.I.P. del Tribunale di
Cremona aveva omesso di disporre la confisca
dell’autovettura condotta dall’imputato e di sua proprietà,
sebbene l’art.186, comma 2, lett.c) del Codice della Strada
stabilisca che all’accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo condotto dal trasgressore.
Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Il G.I.P. del Tribunale di Cremona infatti erroneamente ha
omesso di disporre la confisca dell’autovettura condotta e
di proprietà dell’imputato, sebbene la norma di cui
all’art.186, comma 2, lett.c) del Codice della Strada
stabilisca che all’accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo condotto dal trasgressore.
Trattasi di confisca che va obbligatoriamente ordinata con
la sentenza di applicazione della pena ex art.444 c.p.p.,
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al
reato. Nessuna preclusione potrebbe poi discendere dalla
natura della sentenza di patteggiamento, essendo questa
equiparata ad una sentenza di condanna.
Quanto poi alla modifica operata dalla legge n.120/2010,1
secondo cui la confisca deve essere qualificata cora&
sanzione amministrativa e non più penale, si osserva che
secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale di(
questa Corte, anche se la legge 29.07.2010 n.120, con’

Ritenuto in fatto

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla
questione concernente la confisca del veicolo al Tribunale
di Cremona.
Così deciso in Roma il 2.07.2013

l’articolo 224 ter del Codice della Strada, ha trasformato
da penale ad
la natura giuridica del vincolo reale
amministrativo, il giudice è tenuto ad applicare la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, senza che ciò comporti la violazione del principio
di legalità previsto dall’art.1 della legge n.689/1981.
Infatti, la novella legislativa non ha affatto inciso sulla
misura della confiscabilità del veicolo, ma si è limitata
ad attribuire alla stessa una diversa qualificazione,
amministrativa anziché penale, conservando integralmente al
giudice di merito, in presenza della accertata sussistenza
delle condizioni che la legittimano, il potere-dovere di
disporla; non diversamente avviene per altra sanzione
amministrativa accessoria, quella della sospensione della
patente di guida, che il giudice è ugualmente obbligato a
disporre (Sez.4, 6.10.2010, n.41080, in CED Rv.248912).
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata
limitatamente alla questione concernente la confisca del
veicolo con rinvio al Tribunale di Cremona.

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