Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33204 del 04/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33204 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Colli Eros

nato il 6.2.1967

avverso l’ordinanza del 26.3.2013
del Tribunale di Perugia
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Nicola Lettieri, che ha
chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato

1

Data Udienza: 04/07/2013

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione Colli Eros, a mezzo del difensore, denunciando, con un unico motivo,
la Inosservanza dell’art.324 co.6 con riferimento all’art.178 lett. c) c.p.p..
Deduce che la cancelleria del Tribunale di Perugia, sez. riesame, in data 21.3.2013 comunicava
al P.M. e notificava all’indagato ed ai suoi difensori avviso di fissazione dell’udienza camerale,
indicata nel 26.42013, per deliberare in ordine alla richiesta di riesame proposta nell’interesse
del Colli.
Risulta dagli atti, però, che contrariamente a quanto indicato nell’avviso, l’udienza camerale
veniva celebrata il 26.3.2013.
L’ordinanza emessa dal Tribunale, stante la palese violazione dei diritti di difesa, è pertanto
nulla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Risulta dagli atti che l’avviso di fissazione di procedimento in camera dì consiglio, notificato
all’indagato ed ai suoi difensori, indicava come data dell’udienza camerale, per la deliberazione
in ordine alla richiesta di riesame, il 26 aprile 2013 ore 9,00.
L’udienza camerale, in contrasto con quanto indicato (evidentemente per errore) nell’avviso
notificato, veniva però tenuta, in assenza dell’indagato e dei difensori, il 26 marzo 2013.
Risulta violato pertanto l’art.324 co.6 c.p.p. che prevede che il procedimento davanti al
Tribunale si svolga, nelle forme dell’art.127 c.p.p., nel contraddittorio tra le parti.
Non essendo stati l’indagato led i suoi difensori posti nella condizione di partecipare all’udienza,
si è determinata una nullità riconducibile alla previsione dell’art.178 co.1 lett.c) c.p.p.
3. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Perugia perchè proceda a nuova trattazione della richiesta di riesame.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Perugia.
Così deciso in Roma il 4.7..2013

1. Con ordinanza In data 26.3.2013 il Tribunale di Perugia accoglieva parzialmente la richiesta
di riesame proposta nell’interesse di Colli Eros avverso il decreto di convalida del sequestro,
eseguito in via di urgenza dalla p.g., emesso il 4.3.2013 dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Forti.

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