Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33203 del 05/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 33203 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI NICOLANTONIO ENRICO N. IL 11/03/1964
avverso l’ordinanza n. 3545/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
11/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
1le sentite le conclusioni del PG Dott.

ttiLts..

i

Udit• i (difensor.eAvv.

4r&

3r

Data Udienza: 05/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza datata 11/12/2013 il Tribunale di Roma, per quanto rileva in
questa sede, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di Enrico
Di Nicolantonio avverso il provvedimento del locale G.i.p. che aveva applicato nei
confronti dello stesso la misura degli arresti domiciliari.
La posizione del Di Nicolantonio è stata inserita all’interno di una più ampia
vicenda, concernenti fatti di usura, ascritti a Vittorio Di Gangi, unitamente a
Bruno Galante e Luciano Primi, incontrati personalmente e quasi

Al ricorrente, in particolare, sono contestati i fatti di cui ai capi 8 e 10
dell’imputazione provvisoria, commessi in danno di Antonio Panzironi.
Il Tribunale, quanto al fumus commissi delicti, ha valorizzato le dichiarazioni del
Panzironi, il contenuto delle intercettazioni telefoniche, il rinvenimento, presso
l’abitazione del ricorrente, di un assegno di 50.000 euro, del quale aveva parlato
il medesimo Panzironi, che aveva riferito di essersi accorto che, benché lo avesse
dato a Primi e Galante, era stato in realtà intestato al Di Nicolantonio.
Quanto alle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato ha sottolineato che
al Di Nicolantonio, seppure a fronte di un’operatività delimitata, non era mancata
la capacità di reiterare le condotte delittuose o di beneficiare i coindagati (con
particolare riferimento al Galante) di contatti con soggetti interessati ad ottenere
in tempi rapidi un prestito.
2. Nell’interesse dell’indagato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta inosservanza o erronea applicazione di
norme processuali nonché vizi motivazionali, con riguardo alla ritenuta
sussistenza delle esigenze cautelari, fondata dal Tribunale su una mera (e, in
alcuni passaggi, contraddittoria) illustrazione del ruolo di mediatore che
l’indagato avrebbe assunto, quale anello di congiunzione tra i supposti usurai e il
soggetto usurato, desunta dalla dichiarazione con la quale un terzo non
specificato aveva indicato il Di Nicolantonio come colui che alcuni anni prima gli
aveva riferito che il Galante era persona in grado di dargli dei soldi, qualora ne
avesse avuto bisogno.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere il Tribunale
omesso di esaminare le doglianze difensive sollevate in relazione alla sussistenza
delle ritenute esigenze cautelari.
In particolare, il ricorrente sottolinea, quanto al pericolo di inquinamento
probatorio: a) che esso era stato rappresentato in termini collettivi e meramente
presuntivi, non supportati da elementi di fatto concretamente riferibili alla sua
posizione, anche alla luce della sua incensuratezza e alla condotta di vita
1

quotidianamente dalla figlia del primo, Romina.

serbata; b) che l’ipotesi che gli indagati potessero prendere contatto al fine di
concordare la versione da fornire agli inquirenti non è elemento che possa, di per
sé, giustificare un periculum per la genuinità della prova; c) che i supposti
legami del ricorrente con ambienti criminali in grado di interferire sulle indagini
erano totalmente sforniti di riscontri probatori; d) che egli aveva subito il
sequestro di tutti i conti bancari, delle quote societarie e dei beni a lui intestati,
talché le fonti di prova erano totalmente nella disponibilità degli inquirenti; e)
che il pericolo per la genuinità della prova non può fondarsi sulla generica

coi mputati .
Quanto al rischio di reiterazione, il ricorrente rileva: a) che l’unico episodio
contestato non poteva essere elevato ad indice di pericolosità; b) che le
valorizzazione delle dichiarazioni rese da Massimo Giovannoni, altra vittima delle
condotte attribuite al Galante e al Primi, rivelava un profilo di intrinseca
contraddittorietà della decisione, dal momento che, per tale episodio, già il G.i.p.
aveva escluso il coinvolgimento dell’indagato; c) che la misura applicata sarebbe
comunque anacronistica, in ragione del fatto che le vicende contestate risalgono
al 2008 e che nessuno dei pericoli prospettati si era concretizzato tra la data
della richiesta della misura (giugno 2013) e la data della sua applicazione
(novembre 2013).
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali e inosservanza o erronea
applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen., contestando le conclusioni raggiunte
dal Tribunale in ordine al contributo che l’indagato avrebbe fornito alla
realizzazione del delitto, in ragione del fatto che la stessa vittima aveva riferito di
avere ricevuto un illecito sostegno finanziario solo ed esclusivamente dal
coindagato Galante.

Considerato in diritto
1. Esaminando preliminarmente, per ragioni di ordine logico, il terzo motivo di
ricorso, che investe la gravità del quadro indiziario, rileva la Corte che esso è
inammissibile, dal momento che il provvedimento impugnato ha razionalmente
desunto il contributo fornito dall’indagato alla commissione dei reati attribuiti dal
contenuto delle intercettazioni, che dimostrano, come emerge anche dal titolo
genetico, continui e attenti contatti del Di Nicolantonio con il Primi e il Galante
(al punto che, in un’occasione, l’odierno ricorrente segnala al Primi di essere
stato avvertito che il suo telefono ha qualche “problemino”, talché avrebbe
cercato di usarlo il meno possibile), e dal fatto, come s’è sopra ricordato, che egli
è stato anche il beneficiario di un assegno versato dalla persona offesa.

2

ragione che l’indagato possa predisporre una strategia difensiva con gli altri

Del resto, va osservato che i contatti telefonici permangono sino al 2012,
rivelando l’esistenza di operazioni finanziarie comuni tra il Primi e il Galante, da
un lato, e l’indagato, dall’altro.
Il motivo di ricorso, lungi dal confrontarsi con siffatti elementi, genericamente
prospetta un ruolo marginale del Di Nicolantonio, talché non può che rilevarsene
l’assoluta assenza di specificità.
2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro
stretta connessione logica, sono infondati.

confermato dall’ordinanza impugnata con riferimento ai contatti tra l’indagato, il
Primi e il Galante, da un lato, e con il Panzironi, dall’altro, in vista della
concertazione di una linea difensiva.
Da ciò discende, in primo luogo, l’irrilevanza delle misure patrimoniali in danno
del Di Nicolantonio, che non elidono in alcun modo siffatta esigenza.
In secondo luogo, va poi osservato che il pericolo attuale e concreto per
l’acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l’emissione di una misura
cautelare personale dall’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. (peraltro, persino
riferibile non solo a condotte proprie dell’indagato, ma anche a quelle di
eventuali coindagati: Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013, Vivolo, Rv. 257598) è
ravvisabile in tutte le condotte volte ad inquinare, nell’interesse comune, il
quadro probatorio emergente nella fase delle indagini preliminari.
Ne discende che, impregiudicato il diritto dell’indagato di mentire o di
predisporre la linea difensiva che ritenga più idonea a tutelare i suoi interessi,
assume certo significato, ai fini che qui rilevano, il tentativo, indiscusso nella
specie, di contattare una persona offesa, per concordare quanto avrebbe dovuto
riferire in caso di convocazione da parte degli inquirenti.
Quanto al pericolo di reiterazione, osserva la Corte che contatti rivelatori della
non occasionalità del rapporto tra l’indagato e il Primi e il Galante si rinvengono
ancora nel febbraio 2012, laddove il fatto che non risultino condotte illecite tra la
data di richiesta della misura e la data di adozione del provvedimento coercitivo
è profilo di nessun rilievo, in ragione della prudenza palesata, anche in
precedenza dal Nicolantonio (si veda l’episodio sopra ricordato in cui temeva che
il proprio telefono fosse sotto controllo) e del fatto che il Panzironì nel maggio
2012 ha dichiarato che era stato contattato dal Primi per essere “indottrinato”
circa la versione da fornire agli inquirenti e che successivamente aveva
incontrato il Primi, il Galante e il Di Nicolantonio.
In tale contesto di non episodicità di rapporti, perde rilievo, ai fini della
valutazione della specifica esigenza cautelare, il fatto che siano emersi gravi
indizi di reità in relazione alle ipotesi concernenti il solo Panzironi.
3

Il pericolo di inquinamento probatorio è stato prospettato dal titolo genetico e

D’altra parte, la vicenda, cui pure l’indagato risulta penalmente estraneo,
concernente il Giovannoni (soggetto talmente identificabile che lo stesso
ricorrente ne fa menzione nel secondo motivo), è piuttosto dimostrativa di un
rapporto risalente del Di Nicolantonio con gli altri coindagati, ciò che conferma,
sul piano logico, il rilievo contenuto nell’ordinanza genetica, relativamente alla
evidente propensione dei protagonisti della complessa attività usuraria a non
accompagnarsi a complici occasionali o a dilettanti.
4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 05/06/2014

Il Componente estensore

Il Presidente

del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA