Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33203 del 04/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33203 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Savona
avverso l’ordinanza del 20.3.2013
del Tribunale di Savona
nel confronti di:
1) Bracali Davide

nato I’11.3.1968

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Nicola Lettieri, che ha
chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata
sentito il difensore, avv. Paolo Marson, che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso

Data Udienza: 04/07/2013

1. Il Tribunale di Savona, con ordinanza del 20.3.2013, in accoglimento dell’appello proposto
nell’interesse di Bracall Davide, annullava il provvedimento cori cui il Tribunale di Savona in
data 16.2.2013 aveva rigettato la richiesta di restituzione di quanto in sequestro.
Premetteva il Tribunale che il Bracall era indagato per il reato di cui all’art.2 D.L.vo 74/2000
(per aver utilizzato nelle dichiarazioni del redditi dal 2003 al 2008 fatture emesse dalle Imprese
Ecoblu relative ad operazioni inesistenti) e che in data 7.6.2011 era stato disposto il sequestro
finalizzato alla confisca per equivalente.
Tanto premesso, rilevava Il Tribunale che erano state prodotte In atti le decisioni (non
definitive) della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, con le quali si evidenziava che
gli elementi raccolti dalla G.d.F. non davano alcuna certezza nei confronti del ricorrente, per
cui il fumus commissi delicti non era tale da giustificare il mantenimento del sequestro.
2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Savona, denunciando la Inesistenza e/o
mancanza assoluta di motivazione e/o motivazione apparente.
Premette che li GIP aveva disposto il sequestro preventivo di beni e denaro nei confronti del
Bracali, indagato per aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti, conseguendo indebiti
vantaggi fiscali, e che il predetto era stato,poi,già rinviato a giudizio davanti al Tribunale di
Savona.
Il Tribunale ha accolto l’appello del Bracali omettendo completamente di spiegare le ragioni
dell’annullamento del provvedimento impugnato, se non facendo riferimento alla decisione
della Commissione Tributaria, peraltro non definitiva, che non può vincolare il Giudice penale
non configurandosi alcuna pregiudiziale tributaria.
Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.321, 322, 322 bis e
324 c.p.p., avendo il Tribunale apoditticamente affermato la insussistenza del fumus, pur
essendo già intervenuto il decreto che dispone il giudizio.
3. Con memoria in data 26.6.2013 la difesa chiede che venga dichiarato inammissibile, per
contrasto con l’art.325 c.p.p., o, comunque, rigettato (stante l’infondatezza del motivo e la
congruità e logicità della motivazione del provvedimento impugnato) il ricorso del P.M.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come ricordato anche dalla difesa con la memoria, a norma dell’art.325 c.p.p., il ricorso per
cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, per cui non possono essere
dedotte con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione..
Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n.2/2004, Terrazzi), nel concetto di
violazione di legge può, però, comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la
presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise
norme processuali, quali ad esempio l’art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le
ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo
mezzo di annullamento dall’art.606 lette) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non
risultante dai testo del provvedimento.
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932
del 29.5.2008-Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia
gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da
rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o
privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
3. La motivazione, con cui il Tribunale, in accoglimento dell’appello, ha annullato il
provvedimento impugnato è apodittica e meramente apparente, come tale riconducibile alla
violazione di legge.

2

RITENUTO IN FATTO

4. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Savona, che,
tenendo conto dei principi sopra enunciati e della dedotta (con la memoria) modificazione del
capo di imputazione all’udienza del 7.6.2013, procederà a nuovo esame dell’appello proposto
dal Bracali.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Savona.
Così deciso in Roma il 4.7.2013

Il Tribunale infatti, senza neppure esaminare il provvedimento con cui era stata rigettata la
richiesta di dissequestro, non ha indicato le ragioni per cui non era più giustificato il
mantenimento del sequestro medesimo.
Si è limitato, invero, a richiamare le decisioni della Commissione Tributaria Provinciale
(peraltro non definitive) senza esaminarne il contenuto (per eventualmente far proprie le
ragioni su cui erano fondate); Ipotizzando, quindi, una sorta di pregiudiziale tributaria
pacificamente insussistente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal P.M. ricorrente, invero,
“spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l’ammontare
dell’imposta evasa, da intendersi come l’intera imposta dovuta, attraverso una verifica che
può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente
effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale
tributaria” (Cfr. ex multis Cass.pen.sez. 3 n.21213 del 26.2.2008; Cass. Pen. Sez. 3 n.36396
del 18.5.2011).
3.1. Per di più il Tribunale non ha tenuto conto che, in sede di riesame o di appello di una
misura cautelare reale,non è proponibile la questione relativa alla sussistenza del fumus del
reato, quando sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato (giurisprudenza
pacifica: dr. ex plurimis Cass. Pen. Sez. 5 n.4906 del 21.7.1998;Cass. Sez. 2 n. 805 del
12.11.2003; Cass. Sez. 5 n.30596 del 17.4.2009).

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