Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33202 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 33202 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTALDO VINCENZO N. IL 29/04/1956
avverso l’ordinanza n. 4871/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
27/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
1.tté/sentite le conclusioni del PG Dott. r(. 4,,

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Data Udienza: 05/06/2014

Ritenuto in fatto
1. A seguito dell’annullamento con rinvio dell’ordinanza del 12/10/2012, con la
quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile per carenza di
interesse la richiesta di riesame proposta nell’interesse di Vincenzo Castaldo
avverso il provvedimento applicativo della misura degli arresti domiciliari, il
medesimo Tribunale, con ordinanza del 27/01/2014, ha annullato il
provvedimento genetico, con esclusivo riferimento al capo o).
Per quanto ancora rileva, l’ordinanza impugnata con il presente ricorso per

capo n), relativo alla falsità del verbale dell’indagine amministrativa del
26/01/2007, condotta dalla commissione interna presieduta dal Castaldo,
direttore sanitario.
2. Nell’interesse del Castaldo è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 479 cod. pen. e 273 cod.
proc. pen., per avere il Tribunale omesso di considerare le censure prospettate
con i motivi depositati il 27/01/2014 e, in particolare, le critiche che
sottolineavano

la “inattendibilità ed inutilizzabilità dell’accusa”, otre che

l’assoluta irrilevanza, per innocuità, della relativa falsità. Si aggiunge che il
contenuto della verbalizzazione consentiva di escludere la stessa sussistenza del
falso contestato.

Considerato in diritto
1. Rileva, preliminarmente, la Corte che l’ordinanza impugnata va annullata
perché risulta emessa da un collegio, la cui composizione non coincide con quella
del collegio che aveva riservato la decisione all’esito dell’udienza camerale.
Tale soluzione si impone, in quanto il principio di immutabilità del giudice è
applicabile anche con riferimento ai giudizi di impugnazione cautelare (Sez. 3, n.
43803 del 29/10/2008, Marcucci e altri, Rv. 241501)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 05/06/2014

Il Componente estensore

Il Presidente

cassazione ha ritenuto sussistente la gravità del quadro indiziario, in relazione al

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