Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33201 del 05/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 33201 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GANGI ROMINA N. IL 24/02/1980
avverso l’ordinanza n. 2/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
17/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
leitt/sentite le conclusioni del PG Dott. no,v.,
,

Data Udienza: 05/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 17/02/2014 il Tribunale di Roma ha respinto l’appello
proposto nell’interesse di Romina Di Gangi, indagata per fatti riconducibili al
reato di cui all’art. 644 cod. pen., avverso il provvedimento del locale G.i.p. che
aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con
gli arresti domiciliari.
Il Tribunale ha rilevato che la mera possibilità di concludere un contratto di
locazione relativamente ad un’abitazione sita nel territorio dei Castelli romani,

ordine all’effettiva conclusione del contratto, non era elemento idoneo a superare
le ritenute esigenze cautelari, giacché il pericolo di reiterazione di reati della
stessa specie, fondato sulla numerose condotte poste in essere, non era
ancorato ad uno specifico territorio.
2. La Di Gangi ha proposto personalmente ricorso per cassazione, fondato su un
unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt.
275, comma 3, cod. proc. pen.
In particolare, si critica il fatto che il Tribunale, con motivazione meramente
apparente, abbia trascurato di considerare che nell’ordinanza genetica il pericolo
di reiterazione era correlato proprio al fatto che l’indagata era molto conosciuta
nel territorio di appartenenza e per questo era ritenuta un soggetto affidabile, ciò
che, unitamente alla giovane età e all’assenza di precedenti, avrebbe giustificato
l’accoglimento della richiesta di sostituzione presentata.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato, per l’assorbente ragione che il titolo genetico non ha
affatto attribuito un ruolo centrale, rispetto al pericolo di reiterazione dei reati, al
radicamento dell’indagata nel territorio di appartenenza.
A tacer del fatto che, nei confronti della Di Gangi sono stati ritenuti sussistenti
anche il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga, deve comunque
rilevarsi che l’idoneità della sola misura custodiale in carcere a fronteggiare i
suindicati pericula è stata argomentata dalla provata professionalità nell’esercizio
dell’usura, quale attività organizzata, stabile nel tempo, sorretta da ingenti
disponibilità e non disgiunta da atteggiamenti intimidatori nei confronti delle
vittime.
Ne discende che non è dato cogliere alcun vizio motivazionale nella valutazione
espressa dal Tribunale.
2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

1

con conseguente allontanamento da Roma, oltre a non fornire alcuna garanzia in

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1

ter disp.

att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 05/06/2014

Il Presidente

Il Componente estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA