Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33200 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 33200 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPRIOTTI ALESSANDRO N. IL 04/08/1971
avverso l’ordinanza n. 3850/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
17/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
le)t& rsentite le conclusioni del PG Dott. h. 42,..
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Uditi difensor vv.;

Data Udienza: 05/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 17/02/2014 il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello
proposto nell’interesse di Alessando Capriotti avverso il provvedimento del locale
G.i.p., che aveva disatteso la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in
carcere con quella degli arresti donniciliari.
Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del coindagato Enrico Persichini non
fossero idonee a confutare l’articolato quadro indiziario valorizzato dal titolo
genetico, giacché, al contrario, corroboravano gli elementi già emersi,

creazione della liquidità necessaria alla gestione della 250 Supercars s.r.l.
Quanto al profilo legato alle condizioni di salute, l’ordinanza impugnata ha
rilevato che le conclusioni cui era giunta la più recente delle tre relazioni mediche
acquisite (rispettivamente del 19/12/2013, del 20/12/2013, del 13/01/2014)
non apparivano coerenti con la disamina dei dati informativi forniti ed erano
fondate su una valutazione espressa da altro medico, non presente agli atti e
comunque non attuale, perché risalente a sette mesi prima, e inoltre trascurata
dal medesimo estensore della relazione nell’elaborato precedente del
20/12/2013. Il Tribunale ha, infine, sottolineato che nella relazione non era
spiegato perché l’assunzione del farmaco prescritto dovesse avvenire in stato di
libertà e che neppure erano stati prodotti gli esiti della colonoscopia
programmata per il giorno 16/01/2014.
2. Nell’interesse del Capriotti è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta inosservanza o erronea applicazione degli
artt. 42, comma secondo, 43, comma primo, cod. pen., 192, 273 cod. proc.
pen., 216, comma primo, n. 1 e 2, 219, comma secondo, 223 I. fall., nonché vizi
motivazionali.
In particolare, si rileva che le dichiarazioni rese dal coindagato Persichini, cui era
formalmente riconducibile la società fallita, avevano confermato l’estraneità del
ricorrente alla gestione della società, corroborando l’assunto difensivo del
Capriotti, il quale aveva sempre sostenuto dì essersi limitato ad eseguire alcune
operazioni di cambio assegni, in favore del primo, al fine di agevolarne la
liquidità. Lo stesso Persichini, in sede di interrogatorio, aveva documentato la
presenza di altro procedimento penale, nel quale soltanto lui era imputato in
relazione a fatti di bancarotta per distrazione relativi alla medesima società.
Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata, oltre a trascurare tali dati, non solo
non aveva affrontato il tema degli elementi giuridico – fattuali, idonei ad
attribuire al Capriotti il ruolo di amministratore di fatto, ma era giunta a ribaltare
le premesse del titolo genetico della misura custodiale, laddove aveva
1

confermando il contributo continuativo fornito dal Capriotti al Persichini nella

circoscritto la funzione dell’indagato al mero contributo continuativo finalizzato a
creare liquidità, in tal modo lasciando, peraltro, irrisolto il problema della
mancata dimostrazione del dolo.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta inosservanza o erronea applicazione della
legge penale, con riferimento agli artt. 275, 299, comma 4 ter, cod. proc. pen.,
per avere il Tribunale, a fronte delle relazioni mediche acquisite, tutte concordi
nel ritenere le condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario,
disatteso tali indicazioni, senza disporre gli accertamenti medici prescritti dall’art.
ter,

cod. pen. e comunque trascurando la presunzione di

inapplicabilità della custodia cautelare in carcere, prevista dai commi 4 bis e 4
ter dell’art. 275 cod. proc. pen.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che, come emerge dal titolo genetico, il Capriotti è indagato, per
quanto qui rileva, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e
documentale, quale titolare dì fatto della fallita 250 Supercars s.r.l.
L’ordinanza impugnata non limita affatto il contributo del Capriotti alla mera
creazione di liquidità in favore di quest’ultima società, della quale il Persichini
risulta amministratore di diritto, in quanto ribadisce che le dichiarazioni rese da
quest’ultimo nel suo interrogatorio non sono idonee a confutare l’articolato
quadro indiziario valorizzato nel provvedimento originario impositivo della
misura.
In effetti, rispetto ai dati valorizzati dall’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di
Roma [a titolo esemplificativo: a) maggiore caratura criminale e disponibilità di
capitali del Capriotti, il quale risulta beneficiario, direttamente o indirettamente
di parte significativa della somme distratte, b) dichiarazioni di Massimo Lanzi ed
esiti di intercettazioni dalle quali risulta il ruolo direttivo dell’odierno ricorrente;
c) emersione del complessivo disegno perseguito dal Capriotti, destinatario di
misura di prevenzione e di sequestro di beni, nonché in attesa dell’esecuzione di
condanna per traffico di stupefacenti, di svuotare di attività e di liquidità la
società poi fallita, per proseguire l’attività con altra società], il fatto che il
Capriotti cambiasse assegni per conto del Persichini, per assicurargli liquidità, è
stato ragionevolmente ritenuto dal provvedimento impugnato elemento idoneo a
corroborare il ruolo centrale del primo nella gestione della società.
Né in senso contrario rilevano a) l’esistenza di un procedimento a carico del solo
Persichini, quale amministratore di diritto, giacché siffatta situazione, in sé
considerata, in nulla menoma la gravità del quadro indiziario a carico del
Capriotti, b) il fatto che il Persichini abbia ribadito di essere il solo titolare della
società fallita, in quanto tali dichiarazioni, non minando il fondamento degli
2

299, comma 4

elementi probatori sopra ricordati, non rappresentano altro che la prosecuzione
dell’originario disegno criminoso, teso ad occultare il ruolo del ricorrente nella
gestione delle varie attività economiche.
2. Fondato è, invece, il secondo motivo.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dal Collegio,
in tema di misure coercitive, nel caso in cui il giudice non ritenga di accogliere,
sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia
cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute

adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici,
nominando un perito, secondo quanto disposto dall’art. 299, comma quarto ter,
cod. proc. pen. Pertanto, è consentito al giudice di delibare sull’ammissibilità
della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare
che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall’art.
275, comma quarto, cod. proc. pen., senza la possibilità di alcuna valutazione di
merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via
preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo
all’accertamento peritale che offre il parametro di comparazione. (Sez. 5, n. 132
del 11/10/2011 – dep. 09/01/2012, Dell’Asta, Rv. 252655).
Ne segue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato che non si è
attenuto al suindicato principio di diritto.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla tipologia della misura cautelare
con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il
ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 05/06/2014

Il Componente estensore

Il Presidente

incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire

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