Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33200 del 04/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33200 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Curinga Spasimlna, [nata a Cittanova il 22/02/1971

avverso l’ordinanza iIn data 14/01/2013 del Tribunale di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola
Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputata l’avv. Antonio Galati, in sostituzione dell’avv. Guido
Contestabile, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

‘RITENUTO IN FATTO

1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato
il decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni immobili e mobili
disposto dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 17/12/2012 nei confronti di
Curinga Spasimina, indagata dei reati a) di cui agli art. 81 cpv. c.p. e 3 del D.
Lgs n. 74/2000; b) di cui agli art. 81 cpv. c.p. e 2) del D. Lgs n. 74/2000; c) di
cui agli art. 81 cpv. e 2 del D. Lgs n. 74/2000, d) di cui all’art. 10 quater del D.

Data Udienza: 04/07/2013

Lgs n. 74/2000, a lei ascritti per avere, quale titolare dell’omonima ditta, al fine
di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o elementi passivi
fittizi, avvalendosi di mezzi fraudolenti per l’anno di imposta 2007, di fatture per
operazioni inesistenti relativamente ai redditi degli anni 2008 e 2009, nonché per
non avere versato le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non
spettanti negli anni 2008 e 2009.
Il Tribunale del riesame ha ravvisato il fumus dei reati oggetto della

corrispondeva al profitto dei reati ovvero all’ammontare C 396.048,00 delle
imposte evase.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagata, tramite il difensore,
che la denuncia con due mezzi di annullamento.
2.1 Violazione degli art. 25, comma 2, della Costituzione, 2 c.p., 321 c.p.p.,
2, 3 e 10 del D. Lgs n. 74/2000 e 1, comma 143, della L. n. 244/2007.
In sintesi, si deduce che il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo di beni
non contemplati nella richiesta del P.M. e per un valore complessivo superiore
all’ammontare di C 281.308,22 indicato nella predetta richiesta.
2.2 Violazione del principio di irretroattività della legge penale con
riferimento alla L. n, 244/2007 ed alla nuova formulazione dell’art. 3 del D. Lgs
n. 74/2000.
Si deduce che; stante lirretroattività della legge che ha introdotto la
possibilità di confisca per equivalente in materia di reati tributari, non poteva
essere disposto il sequestro preventivo in relazione a condotte consumatesi
nell’anno di imposta 2007. Si aggiunge che prima delle modifiche dell’art. 3 del
D. Lgs n. 74/2000, introdotte dalla L. n. 148/2011, ai fini della configurabilità del
reato, l’ammontare degli elementi sottratti all’imposizione doveva essere
superiore a E 3.000.000.000, con la con seguente insussistenza del reato riferito
alla indicata annualità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. E’ stato già definitivamente affermato da questa Suprema Corte che “Il
sequestro preventivo può essere disposto esclusivamente su richiesta del
pubblico ministero.” (Sez. U, sentenza n. 4 del 26/04/1990, Serio, Rv. 184624)
La richiesta del P.M., benché espressamente richiamata dal solo art. 321,
comma 1, cod. proc. pen., è presupposto necessario anche dell’ordinanza di

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imputazione provvisoria e rilevato che il valore dei beni sequestrati

sequestro preventivo finalizzato alla confisca. (sez. 3, sentenza n. 39323 del
13/07/2009, Pepe, Rv. 244614; conf. sez. III, n. 39330 del 2009).
La necessità dell’impulso processuale della pubblica accusa, deve essere
riferita anche alla individuazione, ove contenuta nella richiesta del P.M., dei beni
da sottoporre a sequestro ed alla estensione della misura.
Orbene, emerge dal raffronto tra la richiesta del P.M. ed il provvedimento
del G.I.P. che la misura cautelare ha avuto ad oggetto anche autoveicoli, mezzi
meccanici, depositi bancari non indicati nella richiesta del P.M., mentre non vi è

terreni contenuti nell’una e nell’altra.
Non vi è inoltre rispondenza tra l’ammontare economico dei beni che il P.M.
ha chiesto di sottoporre a sequestro e quello oggetto della misura.
Sul punto non si evince con certezza se il minore ammontare indicato dal
P.M. è meramente indicativo della valutazione dei beni contemplati nella richiesta
o limitativo della richiesta stessa; né risulta accertato che l’originaria richiesta sia
stata successivamente integrata dalla pubblica accusa.
Occorre, pertanto, un ulteriore accertamento da parte del giudice di merito
al fine di verificare se il G.I.P. abbia provveduto ultra petita.
3. Il secondo motivo di ricorso, invece, è manifestamente infondato.
Il reato di cui all’art. 3 del D. Lgs n. 74/2000 si consuma nel momento e nel
luogo in cui viene presentata la dichiarazione non veritiera e non nelle date in cui
viene predisposta la documentazione fraudolenta da inserire nella dichiarazione
(sez. 1, sentenza r. 25483 del 05/03/2009 Rv. 244155; sez. 2, sentenza n.
42111 del 17/09/Z010, De Seta, Rv. 248499; sez. 3, sentenza n. 626 del
21/11/2008 Cc. (dep. 12/01/2009), Zipponi, Rv. 242343 sia pure con
riferimento all’analoga fattispecie di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 74/2000), attività
priva di rilevanza penale ai sensi del D. Lgs n. 74/2000.
Sicché il reato relativo alla dichiarazione per l’anno di imposta 2007 è stato
commesso il 30 settembre 2008, dopo l’entrata in vigore della norma che
consente la confisca per equivalente.
Inoltre, anche nella formulazione dell’art. 3 del D. Lgs n. 74/2000,
previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito
con modificazioni nella L. n. 148/2011, ai fini della sussistenza del reato,
l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche
mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi, doveva superare il 5%
dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione o,
comunque, essere superiore ad C 1.549.370,70.
Si tratta con tutta evidenza di due condizioni alternative, sicché è
sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, che l’ammontare degli elementi

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neppure totale coincidenza tra i dati catastali identificativi degli immobili o

attivi sottratti all’imposizione superi il 5% per cento di quelli dichiarati,
circostanza che risulta puntualmente contestata nell’imputazione provvisoria.
La previsione del superamento dell’ammontare di C 1.549.370,70 è
sussidiaria rispetto alla condizione indicata nella previsione precedente nel senso
che opera anche se non sia superato il 5% dell’ammontare degli elementi
dichiarati.
4. In accoglimento del primo motivo di ricorso l’impugnata ordinanza deve
essere annullata limitatamente alla quantificazione del sequestro ed alla

dei rilievi che precedono e dei principi di diritto enunciati.
Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza limitatamente alla quantificazione del
sequestro con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 04/07/2013.

individuazione dei beni oggetto della misura per un nuovo esame in applicazione

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