Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3320 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3320 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Foggia Carlo, nato a Palermo il 27/12/1979
avverso la ordinanza 13/6/2013 del Tribunale per il riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Paolo Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 13/6/2013, Il Tribunale per il riesame di

Palermo, respingeva l’appello proposto nell’interesse di Foggia Carlo,
imputato di tentata estorsione aggravata ex art. 7 D.L. n. 152/1991, avverso
l’ordinanza 15/5/2013 della Corte d’Appello di Palermo che aveva respinto
l’istanza di dichiarare l’intervenuta estinzione della misura per decorso della
sua durata massima.
2.

Osservava il Tribunale, correggendo la motivazione del provvedimento

di rigetto della Corte d’appello, che gli effetti della misura cautelare
andavano fatti decorrere dalla data di notifica del provvedimento
1

1

M–

Data Udienza: 14/01/2014

(14/5/2009), ma doveva tenersi conto dei periodi di sospensione del decorso
dei termini di custodia (nel caso di specie 90 giorni), con la conseguenza che
il termine di durata massima della custodia cautelare non era ancora
scaduto.
3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso personalmente l’imputato

deducendo la violazione dell’art. 300, comma IV cod. proc. pen. e dolendosi
di essere detenuto da anni 4, mesi 1 e giorni 10 a fronte di una pena

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente

infondati.

2.

Il Tribunale ha sostanzialmente accolto l’appello proposto

nell’interesse di Foggia Carlo osservando – in punto di diritto – che, a norma
del quinto comma dell’art. 297 cod. proc. pen., la custodia cautelare si
considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione pena ai fini
del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare. Di
conseguenza il Tribunale ha precisato che il computo dei termini di durata
massima della misura va effettuato a partire dalla notifica del
provvedimento (14/5/2009) e non dalla data finale del periodo di espiazione
della pena (25/9/2010), come aveva erroneamente statuito l’ordinanza
della Corte territoriale appellata dall’interessato.
3.

Non v’è dubbio, però, che per calcolare il termine massimo di durata

della custodia cautelare occorre prendere in considerazione anche i periodi
di sospensione del decorso del termine ed in particolare la sospensione di
giorni novanta, disposta con la sentenza d’appello del 5 dicembre 2011. Di
conseguenza tale termine non era ancora decorso alla data di pronunzia
dell’ordinanza del Tribunale per il riesame (13/6/2013).
4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.

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complessiva di anni 4.

186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso, il 14 dicembre 2014

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