Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 332 del 25/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 332 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte civile
Pisana Antonino, nato a Modica il 19/05/1952
nel procedimento a carico di
Modica Giovanni, nato a Pozzallo il 28/09/1945

avverso la sentenza del 06/12/2016 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;
udita la parte civile, avv. Carmelo Ruta, che hanno concluso insistendo nei motivi
di ricorso;
udito il difensore, avv. Vincenzo Rizza, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

Data Udienza: 25/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonino Pisana, quale parte civile, chiede l’annullamento della sentenza
indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa
Inferiore che aveva assolto Giovanni Modica dal reato abuso di ufficio perché il
fatto non costituisce reato.
1.1. All’imputato era stato contestato di aver, quale dirigente dell’Ufficio
contratti del Comune di Pozzallo, abusivamente favorito, nella procedura di asta

procedendo alla revoca dell’aggiudicazione prevista dal bando (non avendo
quest’ultima versato il prezzo di acquisto nei tempi e con le modalità stabilite,
con conseguente perdita della cauzione versata) e procrastinando la stipula del
rogito, oltre i termini previsti dal bando medesimo, così arrecando un danno
ingiusto a Antonino Pisana, secondo in graduatoria, e al Comune di Pozzallo, che
non incamerava la cauzione (in epoca prossima e anteriore al 10 febbraio 2009).
Entrambe le sentenze di merito convenivano sulla mancanza di prova del
dolo intenzionale, essendo emerso nel corso del dibattimento che l’imputato
avesse agito nel pubblico interesse, consistente nello stipulare il contratto con
colui che aveva offerto il più alto prezzo di acquisto (anche calcolando l’offerta
del secondo in graduatoria e la cauzione versata dal primo aggiudicatario) e non
essendo emersi invece elementi, neppure sintomatici, del dolo del reato di cui
all’art. 323 cod. pen.
In particolare, quanto all’evidenza della violazione di legge, la Corte di
appello riteneva plausibile che l’imputato si fosse rappresentato la liceità della
sua decisione, prevedendo il bando da un lato la sola facoltà di incameramento
della cauzione e dall’altro la possibilità di dilazione della stipula del contratto
oltre il termine stabilito.
1.2. Il ricorrente deduce motivi di violazione di legge e vizio di motivazione,
in relazione all’esclusione del dolo intenzionale, come di seguito enunciati nei
limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: la Corte di appello avrebbe
omesso di considerare che il dolo intenzionale non è escluso dalla presenza del
fine pubblico, quando quest’ultimo rappresenti una mera occasione o un pretesto
per occultare la condotta illecita; la stessa Corte territoriale avrebbe omesso di
considerare, quali elementi sintomatici, la missiva inoltrata dall’imputato al
ricorrente il 26 gennaio 2009 a giustificazione della dilazione concessa alla ditta
Kagis Costruzioni, nella quale erano stati esposti motivi né validi né giustificati
(quali i generici, sfuggenti ed incomprensibili motivi logistici, legati
all’attestazione ipocatastale dell’immobile; l’esigenza di consentire alla ditta
aggiudicataria di farsi assistere una un legale in sede di stipula, irrilevante per il

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pubblica per l’alienazione di un terreno, la società Kagis Costruzioni srl, non

ritardo nel pagamento del prezzo; lo svantaggio per l’amministrazione derivante
dalla revoca, stante la prevista revoca dell’aggiudicazione con incameramento
della cauzione e possibile richiesta di risarcimento del danno), nonché la
macroscopica illegittimità dell’atto compiuto, l’irragionevole interpretazione data
di norme amministrative, la specifica competenza professionale dell’agente, la
complessiva motivazione sui cui riposava il provvedimento amministrativo.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

considerarsi ampiamente inammissibile, in quanto generico e meramente
oppositivo.
È infatti inammissibile l’appello di una sentenza assolutoria che si limiti alla
mera riproposizione dei temi già valutati insufficienti o inidonei dal giudice di
primo grado senza specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli
argomenti svolti in sentenza, trattandosi di impugnazione inidonea ad orientare il
giudice di secondo grado verso la decisione di riforma (tra tante, Sez. 6, n.
25711 del 17/05/2016, V, Rv. 267011).
Tale principio si salda infatti con l’oramai consolidato orientamento in tema
di riforma da parte del giudice dell’appello della sentenza assolutoria (per tutte,
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 27620 del
28/04/2016, Dasgupta, in motivazione, § 7. 2); nel giudizio di appello, per la
riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi
sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già
acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di
colpevolezza, occorrendo una “forza persuasiva superiore”, tale da far venire
meno “ogni ragionevole dubbio”, posto che la condanna presuppone la certezza
della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza
dell’innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza. Principio
quest’ultimo applicabile anche alla riforma ai soli effetti civili (tra le tante, Sez. 3,
n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S, Rv. 262524).
Parimenti affetto dalle medesime censure è il ricorso proposto in questa
sede.
Anche a voler tacere dei dedotti travisamenti della prova neppure segnalati
nell’appello (nel caso di cd. doppia conforme non può superarsi il limite del
“devolutum” con recuperi in sede di legittimità, tra tante, Sez. 6, n. 5146 del
16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774), il ricorrente lamenta infatti la mera
illogicità della motivazione, senza neppure confrontarsi con il ragionamento
giustificativo della sentenza impugnata e comunque senza delineare gli
argomenti in ado di dimostrare, “oltre ogni ragionevole dubbio”, la

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2. 1. In primo luogo è da rilevare che già l’appello della parte civile era da

insostenibilità della soluzione adottata dai giudici di merito (cfr. Sez. 6, n. 39562
del 08/06/2017, Mori, in motivazione).

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di
sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 25/10/2017.

quantificare nella misura di euro 2.000.

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