Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33199 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 33199 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STENO CARMELO N. IL 12/11/1952
avverso la sentenza n. 1948/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
51._;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per C>.

Udito, per la parte civile, l’Avv
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Ar-4.5

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Data Udienza: 11/07/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 15/10/2012 la Corte d’appello di Firenze, per quanto ancora
rileva, ha confermato l’affermazione di responsabilità di Carmelo Steno, in
relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, quale
amministratore sino al 07/08/2003 della Impresa Cava Albegna s.r.I., dichiarata
fallita in data 20/05/2004, sottratto, con lo scopo di assicurare a sé un ingiusto
profitto, i libri e le scritture contabili, in modo da rendere impossibile la
ricostruzione del patrimonio.

dello Steno era stato regolarmente depositato e rinvenuto, ha sottolineato che
non era stato trovato alcun libro o registro obbligatorio o altra documentazione
atta ad individuare i beni posseduti dalla società falita o a consentire la
ricostruzione del movimento degli affari.
2. Nell’interesse dello Steno è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali ed erronea
interpretazione degli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma secondo, n. 1 e 223
I. fall., in relazione agli artt. 27 Cost. 43 e 110 cod. pen., per avere la Corte
territoriale fondato l’affermazione di responsabilità su un mero dubbio in ordine
al concorso nel reato contestato dell’imputato, il quale non aveva assunto alcuna
carica all’interno della società dopo il 07/08/2003.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali ed erronea
applicazione dell’art. 2 cod. pen., 25, comma secondo, Cost., in relazione agli
artt. 216 e 217 I. fall., per avere la sentenza impugnata omesso di argomentare
in ordine al necessario elemento soggettivo del reato ritenuto e in ordine alla
diversa qualificazione dei fatti nei termini della bancarotta semplice.

Considerato in diritto
1. Il primo, assorbente motivo di ricorso è fondato.
Posto che all’imputato è stata contestata la condotta di sottrazione delle scritture
contabili e che lo stesso, a partire dal 07/08/2003, non ha più ricoperto l’incarico
di amministratore della società, non è dato cogliere nella motivazione della
sentenza impugnata l’illustrazione delle ragioni che hanno condotto, nonostante
l’intervento di altra persona nel ruolo gestionale, ad attribuire allo Steno il fatto
per il quale è stata affermata la sua responsabilità.
Tale profilo appare di assoluta evidenza, soprattutto alla luce del fatto che la
medesima sentenza ha assolto l’imputato dal concorrente reato di bancarotta per
distrazione, sottolineando che l’amministratore a lui subentrato aveva posto in
essere atti distrattivi a lui solo attribuibili, talché non possono neppure cogliersi

1

La Corte territoriale, pur dando atto che il bilancio relativo all’ultima gestione

elementi rilevatori di un avvicendamento solo formale nella gestione della
società.
2. Ne segue che la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Firenze, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Firenze..I.A…- ms–.0v° –4,)0dvm— –

Così deciso in Roma il 11/07/2014

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