Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33198 del 27/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33198 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Vivacqua Antonio, nato il 06/10/1981

avverso l’ordinanza del 18/03/2013 del Tribunale della Libertà di Milano

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svelta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Aldo Policastro che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Uditi l’avv. Daria Pesce, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto
raccoglimento del ricorso.

Data Udienza: 27/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 18/03/2013 – provvedendo
sulla richiesta di Appello, ex art. 310 cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di
Antonio Vivacqua avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Milano, in data
14/02/2013, con la quale era stata respinta la richiesta di revoca /o modifica
della misura della custodia in carcere, applicata dal Gip con precedente
ordinanza del 16/04/2012 in ordine al reato di cui all’art. 416 cod. pen. ed altro;

2. L’interessato proponeva ricorso per Cessazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
esponeva:
a)che tutte le esigenze cautelar’ di cui all’art. 274 lett. a), b) e c) cod. proc.
pen. poste a base della custodia In carcere erano cessate /o notevolmente
attenuate;
b)che, comunque, l’ordinanza impugnata non era congruamente motivata
quanto alla sussistenza delle esigenze cautelar’.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
1.1. Antonio Vivacqua è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare
in carcere, disposta dal Gip del Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il
16/04/2012, in ordine, fra gli altri, al reato di cui all’art. 416, commi 1, 3 e 5,
cod. proc. pen. perché si associava con altri – tra cui Davide VivacquaA Gaetano
Vivacqua,./Paolo Vivacqua, quest’ultimo poi deceduto nelle more del processo quale promotore ed organizzatore del sodalizio, allo scopo di realizzare una serie
di reati, tra cui quelli di emissione di fatture per operazioni inesistenti, mediante
numerose società cartiere, come individuate in atti.
1.2. Antonio Vivacqua, all’esito del giudizio abbreviato, con sentenza del
12/02/2013 clUf
a del Tribunale di Milano, veniva condannato alla pena di ann
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quattrAi reclusione per il reato di cui all’art. 416 cod. pen.
Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, il Tribunale
ha evidenziato che:

il tutto come contestato in atti – respingeva il gravame.

a)Antonio Vivacqua, unitamente ai fratelli Davide e Gaetano, aveva un ruolo
fondamentale nel coadiuvare il padre, Paolo Vivacqua – fondatore e dirigente del
sodalizio criminale i- nel perseguire i fini illeciti dell’associazione, tra cui quello di
emissione di fatture per operazioni inesistenti, mediante società cartiere gestite
dai fratelli Vivacqua;
b)sussistevano tuttora tutte le esigenze di cui all’art. 274 lett. a), b) e c)
cod. proc. pen. , poste a base dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere,
tenuto conto che i fratelli Vivacqua erano stati inseriti a pieno titolo nel sistema

che prevedeva a livello apicale l’azione diretta dei fratelli Vivacqua, ed utilizzava
terzi soggetti fiduciari, parenti o conterranei, per la concreta operatività
dell’intero sistema (vedi, per tutti i punti sopra esposti, ord. impugnata pagg. 7 II).
Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché sostanzialmente
ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, ex art. 310 cod. proc. pen.
Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dal Tribunale di Milano.
Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge
e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp – costituiscono nella
sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi
logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito.
Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per
pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi
difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità
perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
[Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez.
U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv
210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del
14/04/2006, rv 233381].

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Antonio
Vivacqua con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

totalmente illegale e notevolmente redditizio realizzato dal padre (poi deceduto)

T.“

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 comma 1 ter
Disp. Att. cpp.

27 Giugno 2013.

Così deciso il

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