Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33198 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 33198 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Fraboni Luigino, nato a Roma, il 26/10/1963;

avverso la sentenza del 15/1/2013 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante
Spinaci, che ha concluso per krigette-E

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RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Roma, in totale riforma della pronunzia di primo grado e su appello di
tutte le parti, condannava Fraboni Luigino per il reato di lesioni personali ai danni di
Cardelli Daniela ed assolveva invece quest’ultima per le lesioni e le ingiurie commesse
ai danni dell’imputato nel medesimo contesto e per le quali era stata invece

Data Udienza: 11/07/2014

condannata dal Giudice di Pace. Conseguentemente il Tribunale provvedeva altresì alla
radicale modifica delle statuizioni civili assunte in prime cure, revocando quelle a carico
della Cardelli e condannando invece il Fraboni al risarcimento del danno cagionato a
quest’ultima.
2. Avverso la sentenza ricorre il Fraboni a mezzo del proprio difensore articolando
quattro motivi.

in particolare l’assenza di qualsiasi replica da parte del Tribunale alle obiezioni sollevate
dall’imputato con il suo appello incidentale e comunque il difetto di specifica
confutazione della motivazione della sentenza riformata in punto di attendibilità dei
testimoni le cui dichiarazioni sono state assunte a decisivo riscontro del racconto della
Cardelli.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’errata applicazione della legge penale
e correlati vizi motivazionali, rilevando come il certificato medico a sua volta indicato
come supporto alle dichiarazioni della persona offesa in realtà non avrebbe riscontrato
l’esistenza di alcuna effettiva conseguenza lesiva, ma si sarebbe limitato a riportare
esclusivamente quanto riferito dalla Cardelli. Conseguentemente il Tribunale avrebbe
ritenuto integrato il reato contestato in assenza di qualsiasi prova che dalla condotta
dell’imputato fosse derivata una malattia.
2.3 Con il terzo motivo eccepisce la nullità delle statuizioni civili assunte nei confronti
dell’imputato in difetto di appello della Cardelli sul punto. Non di meno il Tribunale
avrebbe omesso di pronunziarsi sull’inammissibilità della costituzione di parte civile
della medesima prospettata con l’appello incidentale in difetto di risposta da parte del
Giudice di Pace sull’analoga eccezione sollevata in prime cure. Infine la condanna al
risarcimento e al pagamento di una provvisionale sarebbe priva di qualsiasi
motivazione in ordine all’an e al quantum debeatur.
2.4 Con il quarto e ultimo motivo, nella sua diversa veste di parte civile nel simultaneo
processo per i reati contestati alla Cardelli, il ricorrente deduce il difetto di motivazione
in meritJ all’assoluzione di quest’ultima, avendo il Tribunale omesso di valutare le
dichiarazioni del Fraboni, quelle della stessa presunta persona offesa (la quale avrebbe
negato di aver reagito alle percosse dell’imputato), nonché il certificato medico
attestante le lesioni subite dallo stesso Fraboni, le quali sarebbero logicamente
incompatibili con la ricostruzione dei fatti assunta dalla sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente deve osservarsi che tutti i reati oggetto della sentenza impugnata
(sia quello addebitato al Fraboni, come quelli contestati alla Cardelli) si sono estinti per
prescrizione successivamente alla pronunzia della medesima. Ciò non di meno i motivi

2.1 Con il primo deduce vizi di motivazione del provvedimento impugnato, lamentando

di ricorso devono essere compiutamente esaminati attesa la presenza delle statuizioni
civili (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244273).
2. Ciò premesso deve ritenersi che il ricorso proposto dal Fraboni nella sua qualità di
imputato sia fondato nei limiti che di seguito verranno esposti.
2.1 In particolare fondato è il primo motivo.
2.2 E’ infatti doveroso ricordare l’insegnamento delle Sezioni Unite, per cui il giudice di

linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare
specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando
conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la
riforma del provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino,
Rv. 231679). Principi che questa Corte ha costantemente ribadito dopo il
pronunziamento del Supremo Collegio, premurandosi tra l’altro di precisare che il
giudice dell’appello non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio
probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 5,
n. 8361 del 17 gennaio 2013, p.c. in proc. Rastegar, Rv. 254638), ma deve provvedere
ad una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione
riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata
ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17 ottobre
2008, Pappalardo, Rv. 242330), giungendo ad affermare l’illegittimità della sentenza
d’appello che, in riforma di quella assolutoria condanni l’imputato sulla base di una
alternativa interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo
grado di giudizio, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore della motivazione,
tale da far cadere “ogni ragionevole dubbio” (Sez. 6, n. 49755 del 21 novembre 2012,
G., Rv. 253909). In definitiva il giudice d’appello, quando, immutato il materiale
probatorio acquisito al processo, afferma sussistente una responsabilità penale negata
nel giudizio di primo grado, deve confrontarsi espressamente con il principio dell’oltre
ogni ragionevole dubbio, non limitandosi pertanto ad una rilettura di tale materiale,
quindi ad una ricostruzione alternativa, ma spiegando perché, dopo il confronto
puntuale con quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto, il
proprio apprezzamento è l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in
ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano caratterizzato il
primo giudizio minandone conseguentemente la permanente sostenibilità.
3.2 Deve allora osservarsi come il Tribunale abbia fondato la riforma della decisione di
primo grado sulla ritenuta credibilità della Cardelli in quanto confortata dalle
convergenti dichiarazioni delle testimoni Braggio e Gigli e dalle risultanze del certificato
medico attestante le lesioni patite dalla prima. L’attendibilità delle due testimoni e il
significato probatorio del certificato erano però stati oggetto di specifici rilievi nell’atto

appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le

di appello incidentale dell’imputato e, soprattutto, nella motivazione della sentenza del
Giudice di Pace. Ma della confutazione di tali rilievi non vi è traccia nella sentenza
impugnata, il cui apparato giustificativo risulta dunque gravemente lacunoso e inidoneo
a sostenere la decisione assunta.
3.3 Non di meno, il ricorrente, lamentando la sostanziale apoditticità della valutazione
di attendibilità di testimoni invece ritenuti inattendibili nel primo grado di giudizio, ha
evidenziato implicitamente anche un altro vizio della decisione impugnata.

indipendenza e imparzialità del giudice in relazione al disposto dell’art. 6§1 CEDU, la
valutazione dell’attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente
non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate
(Corte EDU 5.7.2011, Dan c. Moldavia; in senso analogo v. anche 21.9.2010 Marcos
Barrios c. Spagna; 27.11.2007, Popovici c. Moldavia; 4 giugno 2013, Hanu c. Romania;
5 marzo 2013, Manolachi c. Romania ; 9 aprile 2013, Flueras c. Romania). In altri
termini il giudice che pronuncia condanna, per risultare indipendente e imparziale, deve
avere escusso personalmente la testimonianza sulla quale fonda (in positivo o in
negativo) la propria decisione prima di affermarne o escluderne l’attendibilità.
3.3.2 In adesione a tale principio questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il
giudice di appello, qualora intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, è
obbligato in base all’art. 6 CEDU – così come per l’appunto interpretato dalla Corte di
Strasburgo – alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per escutere, nel
contraddittorio con l’imputato, i testimoni a carico quando la prova testimoniale abbia
carattere di decisività ed il giudice di appello avverta la necessità di rivalutare
l’attendibilità del teste (ex multis Sez. 5, n. 47106 del 25 settembre 2013, Donato e
altro, Rv. 257585).
3.3.3 II Tribunale non si è all’evidenza attenuto a tali principi, essendosi limitato, come
già ricordato, nel caso di specie ad affermare in maniera apodittica l’attendibilità dei
testi a carico senza prima aver proceduto ad una nuova audizione del medesimo nel
contraddittorio delle parti facendo ricorso alla procedura prevista dall’art. 603 comma 3
c.p.p., disposizione che deve essere interpretata, in adesione agli illustrati principi, nel
senso per cui, qualora il giudice d’appello avverta l’esigenza di rivalutare l’attendibilità
di un testimone la cui deposizione è stata posta nel primo grado di giudizio a
fondamento dell’assoluzione dell’imputato, implicitamente riconosce l’assoluta necessità
di procedere a rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di riassumere la sua
testimonianza.
3.4 II secondo ed il terzo motivo rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo.

3.3.1 Come ripetutamente ricordato dalla Corte EDU nell’interpretare i requisiti di

4. Il ricorso proposto dal Fraboni nella sua veste di parte civile (corrispondente come
accennato al quarto motivo) avverso l’assoluzione della Cardelli deve ritenersi invece
inammissibile.
4.1 Se infatti non è in discussione la facoltà dell’imputato che abbia assunto nel
processo ad oggetto reati reciproci anche la qualità di parte civile di impugnare con
unico atto sia i capi della sentenza relativi alla sua condanna, che quelli riguardanti la
revoca delle statuizioni civili in precedenza assunte nei confronti della propria

requisiti dettati dalla legge processuale sia ex art. 571, che ex art. 576 c.p.p.
4.2 Ed in tal senso deve allora rilevarsi che il ricorso è stato sottoscritto personalmente
dall’imputato e dal suo difensore, il quale peraltro non risulta titolare di alcuna procura
speciale rilasciatagli dal primo nella sua veste di parte civile.
4.3 In proposito deve allora ribadirsi come sia inammissibile il ricorso per cassazione
proposto dal difensore della parte civile non munito di procura speciale (Sez. 5, n.
5238/14 del 22 novembre 2013, P.C. in proc. Pinna, Rv. 258719) e come parimenti
inammissibile sia il ricorso sottoscritto personalmente dalla parte civile (Sez. 3, n.
34779 del 22 giugno 2011, T., Rv. 251246).
4.4 Ad ogni buon conto deve osservarsi come il ricorso sarebbe comunque
inammissibile, essendosi limitato il ricorrente ad eccepire l’omessa valutazione di prove
solo genericamente indicate e soprattutto non allegate al ricorso medesimo, impedendo
così il compiuto apprezzamento del vizio denunciato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato ascritto al
Fraboni è estinto per prescrizione e, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal
Fraboni in qualità di parte civile.
Così deciso il 11/7/2014

controparte, deve però evidenziarsi come il medesimo atto debba corrispondere a tutti i

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