Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33197 del 27/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33197 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Vivacqua Davide, nato il 28/08/1988

avverso l’ordinanza del 18/03/2013 del Tribunale della Libertà di Milano

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale

dott.

Aldo Policastro che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Uditi l’avv. Daria Pesce, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 27/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 18/03/2013 – provvedendo
sulla richiesta di Appello, ex art. 310 cod. proc.’ pen., avanzata nell’interesse di
Davide Vivacqua avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Milano, in data
14/02/2013, con la quale era stata respinta la richiesta di revoca /o modifica
della misura della custodia in carcere, applicata dal Gip con precedente
ordinanza del 16/04/2012 in ordine al reato di cui all’art. 416 cod. pen. ed altro;

2. L’interessato proponeva ricorso per Cessazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
esponeva:
a)che tutte le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. a), b) e c) cod. proc.
pen. poste a base della custodia in carcere erano cessate /o notevolmente
attenuate;
b)che la decisione impugnata non era congruamente motivata sia quanto
alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia quanto alle precarie condizioni di
salute del ricorrente come esaustivamente evidenziato in atti.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha Oongruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
1.1. Davide Vivacqua è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare
in carcere, disposta dal Gip del Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il
16/04/2012, in ordine, fra gli altri, al reato di cui all’art. 416, commi 1, 3 e 5,
cod. pen. perché Sil associava con altri – tra cui Antonio Vivacqua e Gaetano
Vivacqua;vPaolo Vivacqua, quest’ultimo poi deceduto nelle more del processo quale promotore ed organizzatore del sodalizio, allo scopo di realizzare una serie
di reati, tra cui quelli di emissione di fatture per operazioni inesistenti, mediante
numerose società cartiere, come individuate in atti.
1.2. Davide Vivacqua, all’esito del giudizio abbreviato, con sentenza del
12/02/2013 del Gup del Tribunale di Milano, veniva condannato alla pena di anni
quattro di reclusione per il reato di cui all’alt. 416 cod. pen.

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il tutto come contestato in atti – respingeva il gravame.

Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, il Tribunale
ha evidenziato che:
a)Davide Vivacqua, unitamente ai fratelli Antonio e Gaetano, aveva un ruolo
fondamentale nel coadiuvare il padre, Paolo Vivacqua – fondatore e dirigente del
sodalizio criminale – nel perseguire i fini illeciti dell’associazione, tra cui quello di
emissione di fatture per operazioni inesistenti, mediante società cartiere gestite
dai fratelli Vivacqua;
b)sussistevano tuttora tutte le esigenze di cui all’art. 274 lett. a), b) e c)
tenuto conto che i fratelli Vivacqua erano stati inseriti a pieno titolo nel sistema
totalmente illegale e notevolmente redditizio realizzato dal padre (poi deceduto)
che prevedeva a livello apicale l’azione diretta dei fratelli Vivacqua, ed utilizzava
terzi soggetti fiduciari, parenti o conterranei, per la concreta operatività
dell’intero sistema;
c) le condizioni di salute di Davide Vivacqua non erano incompatibili con il
regime carcerario. L’intervento chirurgico relativo alla lussazione diagnosticata
non era stato ancora programmato (vedi, per tutti i punti sopra esposti, ord.
Impugnata pagg. 7 – 11).
Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto.
2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché sostanzialmente
ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, ex art. 310 cod. proc. pen.
Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dal Tribunale di Milano.
Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge
e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp – costituiscono nella
sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi
logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito.
Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per
pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi
difensiva del ricorreOte. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità
perché in violaziork della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
[Giurisprudenza coneolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez.
U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv
210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del
14/04/2006, rv 233381].

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cod. proc. pen. , poste a base dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere,

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Davide
Vivacqua con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 comma 1 ter
Disp. Att. cpp.
Così deciso il 27 Giugno 2013.

Ammende.

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