Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33195 del 27/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33195 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

1) Belfiore Rosaria Anna

nata il 28.3.1957

avverso l’ordinanza del 14.3.2013
del Tribunale di Catania
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Aldo Policastro, che ha
chiesto rigettarsi il ricorso

Data Udienza: 27/06/2013

1. Con ordinanza in data 14.3.2013 il Tribunale di Catania rigettava la richiesta di riesame
proposta nell’interesse di Belfiore Rasarla Anna avverso il decreto di sequestro preventivo
emesso il 19.2.2013 dal GIP del Tribunale di Catania ed avente ad oggetto “tutti i cani presenti
all’interno della proprietà della Belflore sita in Mascali”, ipotizzandosi nei confronti dell’indagata
i reati di cui agli artt.674, 727 e 544 bis c.p.
Il Tribunale, dopo aver ricordato che in tema di sequestro preventivo non è necessario
accertare la sussistenza del gravi indizi di colpevolezza, assumeva che correttamente il GIP
aveva desunto il fumus cornmissi delicti, oltre che dai verbali di sopralluogo e dall’attività di
Indagine della p.g., dalle denunce sporte da Occhipinti Salvatore, vicino di casa della Beifiore.
L’Occhipinti aveva descritto, con precisione, le condizioni in cui venivano tenuti i cani ed in
particolare le scene di aggressione, i laceranti latrati, l’abbandono di cani feriti.
Sussisteva inoltre il periculum in mora, essendo concreto ed attuale il pericolo di
aggravamento delle conseguenze dei reati o di agevolazione della commissione di altri reati
della stessa specie.
2. Ricorre per cassazione Beifiore Rosaria Anna, denunciando la violazione dell’art.191 c.p.p.
L’Occhipinti aveva allegato alle proprie denunce vari filmati che riproducevano la vita dei cani;
tali captazioni (che fuoriuscivano dalla videoripresa di comportamenti di tipo comunicativo)
effettuate in luoghi protetti dalla disposizione costituzionale dell’art.14 sono state acquisite
Illegittimamente e sono pertanto inutilIzzabili.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione arart.321 c.p.p. ed
all’art.125 co.3 c.p.p.
Il Tribunale si è limitato, senza compiere alcuna verifica, ad elencare i presupposti sui quali Il
GIP aveva fondato l’applicazione della misura.
In ordine al reato di cui all’art.674 c.p. non ha considerato che il numero dei cani, così come
riportato nell’imputazione, non era di 8 ma di 4, per cui la loro presenza in un fondo di mq
2000 non poteva certo arrecare disagio, fastidio o disturbo.
L’esistenza del fumus è stato desunta solo dalle denunce dell’Occhipinti senza tener conto dei
rilievi difensivi e soprattutto del verbale di accertamento dei medici dell’ASP dell’11.12.2012,
da cui emergeva che le prescrizioni, imposte alla ricorrente nel corso dei sopralluogo
precedente, erano state osservate.
dal
Il Tribunale ha, inoltre, omesso di motivare in ordine alla certificazione rilasciata
Veterinaio, dr.ssa Contarino, sulle condizioni “normali” in cui erano tenuti i cani.
In relazione al fumus del reato di cui all’art.727 c.p. la motivazione è meramente apparente,
avendo peraltro il Tribunale omesso di esaminare la documentazione offerta dalla difesa.
Infine, in ordine al reato di uccisione di animali, i Giudici del riesame hanno giustificato il
mantenimento del sequestro soltanto sulla base di quanto allegato dall’Occhipinti alle sue
denunce, senza tener conto
che, nel corso dei sopralluoghi effettuati dalle Autorità
competenti, non era stato rilevato aicunché.
Con il terzo motivo denuncio la violazione di legge con riferimento all’art.544 bis c.p., non
avendo il Tribunale effettuato accertamenti in ordine al fumus del reato sotto il profilo
oggettivo e soggettivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, ,pertanto, rigettato
2. Va premesso che, a norma dell’art.325 c.p.p., Il ricorso per cassazione può essere proposto
soltanto per violazione di legge.
Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n.2/2004, Terrazzi), nei concetto di
violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di
motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise norme
processuali, quali ad esempio l’art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le

2

RITENUTO IN FATTO

3. Quanto ai poteri del Tribunale del riesame, la giurisprudenza di questa Corte (cfr.in
particolare sez.unite 29.1.1997, ric. P.M. in proc.Bassi) ritiene che nei procedimenti incidentali
aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una “piena
cognitio” del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della
legittimità dell’esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi,
la correttezza del persegulmento degli obiettivi endoprocessuall che sono propri della stessa,
con l’assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell’accusa, potere questo riservato
al giudice del procedlmergo principale. Tale interpretazione limitativa della cognizione
incidentale risponde all’esigenza dl far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa
procedura per un preventivo accertamento sul “meritum causae”, così da determinare una non
consentita preventiva verifica della fondatezza dell’accusa il cui oggetto finirebbe per
compromettere la rigida attribuzione di competenze nell’ambito di un medesimo procedimento.
L’accertamento, quindi, della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo
della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano
fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno
valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono- in una prospettiva di
ragionevole probabilità- di sussumere l’Ipotesi formulata n quella tipica. Il Tribunale del
riesame non deve, pertanto, instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile
ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della
fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l’integralità dei presupposti che
legittimano il sequestro (ex multis Cass.pen.sez.,3 n.40189 del 2006- rfc.Di Luggo).
4. Il Tribunale si è attenuto a tali principi, richiamando / da un lato, per relationem il
provvedimento impugnato, e, dall’altro, evidenziando la infondatezza
delle deduzioni
difensive.
Ha osservato, Infatti, che il fumus del reati ipotizzati era desumibile, non tanto dal verbali di
sopralluogo e dall’attività svolta dalla p.g., su cui si erano appuntate le censure difensive, ma
timtlie denunce dell’Occipinti.
Tali denunce, ed in particolare quella del 7.1.2013, facevano riferimento a circostanze fattuali
(puntualmente riportate nell’Ordinanza) che consentivano di Ipotizzare il fumus di tutti i reati
contestati.
La ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazioni di legge, censura sostanzialmente
la motivazione dell’ordinanza impugnata; assume infatti che il Tribunale, da un lato, non ha
tenuto conto delle eccezioni di inutilizzabilità formulate e, dall’altro, non ha esaminato la
documentazione prodotta.
Si omette, però, di considerare che II Tribunale non ha certo utilizzato “captazioni
illegittimamente acquisite” ed ha ritenuto che i rilievi difensivi (“volti a dimostrare che la
Belfiore si sarebbe attenuta alle prescrizioni imposte all’esito del sopralluogo del 20.11.2012 e
che il sopralluogo del 3.1.2013 è da ritenere illegittimo”) non facevano venir meno la
valutazione della sussistenza del fumus desunto dalle “chiare, ripetute e puntuali denunzie
sporte dall’Occhpinti” (pag.3 ord.).

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27.6.2013

ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo
mezzo di annullamento dall’art.606 lett.e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non
risultante dal testo del provvedimento.
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932
del 29.5.2008-Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia
gli “errores in iudIcando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da
rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o
privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

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