Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33195 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 33195 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL PRETE NICOLA N. IL 15/04/1985
avverso la sentenza n. 1467/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
02/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
/
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. hi1utZ,04 )10~
che ha concluso per Jimut(444:14,. Win–«jgi.tAlnA)

Udito, per la parte civile, l’Avv
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ovo,kuit,

C •2

Data Udienza: 20/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 2 maggio 2013, ha
sostanzialmente confermato, convertendo la pena detentiva in quella pecuniaria,

minacce gravi in danno di Gili Roberto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità di motivazione riguardo
alla valutazione delle emergenze istruttorie e alla mancata applicazione
dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 2 cod.pen. nonché una violazione di legge
in merito alla configurazione del reato di minacce nella forma aggravata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.
2.

Evidente è il contrasto nell’impugnata sentenza, con particolare

riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante della
provocazione, tra la motivazione relativa all’odierno ricorrente, nella quale del
tutto genericamente si ritiene oggettivamente sussistente il contestato delitto di
minaccia (v. pagina 6 della sentenza) e la susseguente motivazione relativa al
coimputato Gili del quale si evidenziavano le molteplici aggressioni al Del Prete
nonché “la forza esagerata usata e la pervicacia mostrata nell’inseguire la vittima
fin sotto ed anzi dentro casa ysotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata”
(v. da pagina 7 a pagina 9 della sentenza).
A ciò si aggiunga come la Corte territoriale abbia confuso la richiesta
dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 2 cod.pen., che dovrebbe attenuare la
pena, con una non meglio indicata scriminante, che avrebbe dovuto al contrario
eliminare l’antigiuridicità del comportamento, nascente da un precedente
diverbio intercorso tra i due imputati.
In via generale, però, deve osservarsi, come peraltro riportato
nell’impugnata sentenza con riferimento al ricorso Gili (v. pagine 8 e 9 della
sentenza), che l’applicazione della circostanza attenuante della provocazione
richieda la prova dell’esistenza del permanere di uno stato di ira in ragione di un
fatto che giustifichi l’esplosione, in occasione di un ultimo episodio pur

1

la sentenza di prime cure che aveva condannato Del Prete Nicola per il reato di

apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si assume
sedimentata nel tempo (v. di recente, Cass. Sez. I 25 ottobre 2012 n. 29480).
Appare, pertanto, necessario disporre l’annullamento dell’impugnata
sentenza, con rinvio per nuovo esame circa la sussistenza dell’invocata
attenuante, alla Corte di appello di Perugia in quanto la Corte di appello di

P. T. M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla
Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.

Ancona non è dotata di più di una Sezione penale.

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