Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33194 del 20/06/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33194 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
NDIAYE BABA N. IL 24/12/1990
avverso la sentenza n. 573/2009 GIP TRIBUNALE di ARIANO
IRPINO, del 18/11/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per )1 diutin21,,,miud9 0,, _21-64
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 20/06/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP presso il Tribunale di Ariano Irpino con sentenza del 18
novembre 2009 ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Nduaye
Baba, indagato per i reati di cui agli articoli 474 cod.pen. e 171 ter comma 2 lett.
intervenuta espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 3 quater del
d.lgs.286/98.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in appello il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Napoli sostenendo una violazione di legge
nascente dalla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere prescindendo
dalla dimostrazione dell’avvenuta espulsione dello straniero.
3. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 4 febbraio 2014, ha
trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi degli articoli 428 e 593, comma 2
cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3 quater, stabilisce che
“Nei casi previsti dai commi 3, 3 bis e 3 ter, acquisita la prova dell’avvenuta
espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere”.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la pronuncia di una sentenza
di non luogo a procedere prima della emissione del decreto che dispone il
giudizio, nei confronti del cittadino straniero, sottoposto a procedimento penale
di cui sia provata l’avvenuta espulsione, è possibile, in base ad un’interpretazione
logico sistematica, oltre che letterale, della disposizione anche nei casi in cui il
P.M. abbia formulato una richiesta diversa da quella di rinvio a giudizio o da altra
forma di promovimento dell’azione penate prevista dall’art. 405 cod.proc.pen.,
comma 1” (v. Cass. Sez. III 23 giugno 2011 n. 29913).
È necessario, però, in ogni caso caso, come emerge dalla lettera e dalla
“ratio” della norma, che, al momento dell’adozione del provvedimento di chiusura
1
a) legge 633/41 in quanto l’azione penale non poteva essere proseguita per
atipica del procedimento, non sia stato ancora emesso il decreto che dispone il
giudizio o altro provvedimento equipollente.
Si osserva infine come debba aversi la prova dell’intervenuta espulsione
(v. Cass. Sez. VI 28 marzo 2012 n. 12830 e Sez. I 30 ottobre 2013 n. 47454).
2. Nella specie, sulla base di quanto emergente dall’impugnata sentenza,
si può affermare come entrambe le condizioni siano state esistenti all’atto della
pronuncia in quanto l’azione penale non era stata iniziata e l’espulsione era stata
Questore emesso ai sensi dell’articolo 14 del d.lgsv. 286/98.
Né, d’altra parte, il ricorrente si è premurato, al di là di una generica
affermazione circa la mancata dimostrazione dell’avvenuta espulsione, di fornire
elementi concreti in merito alla sussistenza della pretesa violazione di legge.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso del PM.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2014.
disposta con decreto del Prefetto del 28 gennaio 2009 ed eseguita con ordine del