Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33193 del 20/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 33193 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GATTI KRAUSS RICCARDO N. IL 20/02/1954
avverso la sentenza n. 4583/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nti
iiutAMs. 981:i
che ha concluso per –1,k Il:,
j1/41

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 20/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 4 ottobre 2012, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 13 ottobre 2010 che aveva
condannato Gatti Kraus Riccardo per il reato di bancarotta fraudolenta per
distrazione, quale amministratore di fatto della s.r.l. Protos, dichiarata fallita il 13

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, il quale lamenta quale unico motivo l’inosservanza
della legge penale e una motivazione illogica con riferimento all’inutilizzabilità
delle dichiarazioni eteroaccusatorie poste in essere da un coimputato prossimo
congiunto al Curatore fallimentare (nella specie il figlio Leonardo amministratore
unico della società decotta).
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Invero, secondo la costante e pacifica giurisprudenza di questa stessa
Sezione, che non si ritiene di modificare perchè fondata, le dichiarazioni rese dal
fallito al Curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’articolo 63
cod.proc.pen., comma 2, che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese
all’Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria da chi, sin dall’inizio, avrebbe
dovuto essere sentito in qualità di imputato, in quanto il Curatore non rientra in
queste categorie e la sua attività non può farsi rientrare nella previsione di cui
all’art. 220 norme coord. cod.proc.pen., che concerne le attività ispettive e di
vigilanza (v. Cass. Sez. V 18 aprile 2008 n. 36593 e da ultimo Cass. Sez. V 18
gennaio 2013 n. 13285).
La suddetta interpretazione è, inoltre, conforme ai principi della Norma
Fondamentale, come affermato dal Giudice delle Leggi con la sentenza del 27
aprile 1995 n. 136, con la quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto
l’inapplicabiltà dell’articolo 63 cod.proc.pen. alle dichiarazioni rese al Curatore e
ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale di tale articolo,
sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.
Inoltre, secondo la Corte costituzionale anche l’articolo 62 cod.proc.pen.,
“che preclude la testimonianza sulle dichiarazioni rese nel corso del
procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non può,
certo, coinvolgere le dichiarazioni rese al curatore” perché “è sicuramente da
1

settembre 2006.

escludere… che le dichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese
nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la
procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notizia criminis”.
Questa stessa Sezione ha ulteriormente precisato come sia utilizzabile,
quale prova a carico dell’imputato, la testimonianza indiretta del Curatore
fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie a lui rese da un coimputato non
comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso Curatore nella relazione redatta

n. 15218).
Quanto, poi, all’omissione dell’avvertimento relativo alla facoltà per i
prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre, essa determina una
nullità solo relativa, che, come tale, deve essere eccepita immediatamente dalla
parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i
termini fissati all’articolo 181 cod. proc. pen.. (v. cass. Sez. V 12 marzo 2010 n.
13591) e nella specie non sembra, dalla lettura dell’impugnata sentenza e dello
stesso ricorso, che la suddetta eccezione sia mai stata sollevata non essendo
stata assunta né avendo la difesa chiesto di assumere la testimonianza del figlio
del ricorrente.
Rileva, altresì, il Collegio come il richiamo al disposto dell’articolo 195
cod.proc.pen. sia da ritenere non sufficientemente congruo.
Infatti, nell’ipotesi in cui il referente del testimone indiretto sia persona
che rivesta la qualità di imputato tale norma non può trovare applicazione.
Come è stato già affermato da questa Corte Suprema, alle ragioni di
natura testuale o lessicale (esclusiva riferibilità a persone aventi la qualità di
testimoni della locuzione “chiamate a deporre” di cui al primo comma della
norma in esame, espresso riferimento al testimone “che abbia una diretta
conoscenza dei fatti” contenuto nella relazione al progetto preliminare del codice,
mancata previsione dell’esame dell’imputato nei casi di cui all’articolo 195
cod.proc.pen., a differenza di quanto previsto per gli imputati di reato connesso
dall’articolo 210, comma 1, cod.proc.pen.) si sommano quelle di natura
sistematico-interpretativa, apparendo del tutto incongruo estendere l’obbligo o la
facoltà del Giudice di escutere la fonte diretta ove questa si identifichi con
l’imputato, il quale, anche a prescindere dal suo formale esame, in forza
dell’articolo 494 cod.proc.pen., “ha facoltà di rendere in ogni stato del
dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, ed, in tal modo, di
interloquire sulle dichiarazioni della fonte indiretta e di controbattere le

2

ai sensi dell’articolo 33 della legge fallimentare (v. Cass. Sez. v 18 gennaio 2011

medesime (v. Cass. Sez. VI 11 maggio 2005 n. 33750 e 3 dicembre 2009 n.
49517).
Nè può essere, in proposito, utilmente invocato il divieto di testimonianza
sulle dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato, sancito dall’articolo 62
cod.proc.pen., essendo tale principio diretto ad assicurare l’inutilizzabilità di
quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore e
pervenuto attraverso la testimonianza di chi abbia ricevuto, in qualsiasi modo, le

procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo; il divieto, in
quest’ultima ipotesi, non può, infatti, operare, assumendo l’oggetto della
testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico percepito dal
teste e, come tale, valutabile dal Giudice alla stregua degli ordinari criteri
applicabili al detto mezzo di prova
È, infine, da aggiungere con riferimento al caso di specie e il dato è
assorbente, che, secondo quanto ricavabile dalla sentenza impugnata, le
dichiarazioni rese dal coimputato al Curatore non sono state ritenute di per sé
decisive ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, posto
che il Curatore è stato sentito in dibattimento ed ha anche confermato la
relazione depositata ex articolo 33 L.Fall. comprensiva, tra altro, delle
dichiarazioni del figlio dell’odierno ricorrente.
A ciò si aggiunga come le relazioni e gli inventari redatti dal curatore
fallimentare siano ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo
quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà
contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal

Eu ratore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le
vicende amministrative della società (v. di recente Cass. Sez. F. 26 luglio 2013 n.
49132).
3. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato, altresì,
al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.

dichiarazioni, presuppone che dette dichiarazioni siano state rese nel corso del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA