Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33192 del 27/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33192 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
nei confronti di:
Corsi Dumas, nato il 04/05/1933

avverso l’ordinanza del 13/02/2013 del Tribunale della Libertà di Firenze

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Aldo Policastro che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 27/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 13/02/2013 provvedendo sull’appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., proposto dal PM presso
il Tribunale di Firenze avverso l’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Firenze,
In data 22/11/2012, con la quale era stata respinta la richiesta di sequestro
preventivo – respingeva il gravame.

deducendo violazione di legge.
2.1. In particolare il PM esponeva che sussistevano le esigenze cautelari
prospettate in relazione ai reati contestati di cui agli artt. 256, commi 1 e 2,
d.lgs. 152/2006 e 44 lett. b) d.P.R. 380/2001; il tutto specie in riferimento alla
realizzazione di un parcheggio abusivo ad uso industriale ubicato in zona a verde
privato nell’interno della fascia di rispetto stradale.
Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
Impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
Il sequestro preventivo era stato richiesto in relazione ad area ubicata nel
Comune di Barberino Val d’Elsa ed in riferimento ai reati di cui agli artt. 256,
commi 1 lett. a), 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 per avere, Corsi Dumas,
trasportato una cospicua quantità di scarti di fonderia da utilizzare per realizzare
un’area da parcheggio in assenza della prescritta autorizzazione; nonché per
aver abbandonato una cospicua quantità di rifiuti di scarti di fonderia,
realizzando un deposito incontrollato.
Veniva contestato al Corsi anche Il reato di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R.
380/2001 per aver realizzato un parcheggio abusivo senza essere munito del
permesso di costruire.
1.1. Orbene il Tribunale del riesame, da un lato riteneva sussistere il fumus
commissi delicti relativo ai citati reati; dall’altro escludeva le esigenze cautelari
sia perché nella zona erano stati già realizzati altri parcheggi, sia perché, quanto
ai reati attinenti ai rifiuti, i relativi effetti negativi si erano già tutti realizzati.
Trattasi di motivazione apparente ed errata in diritto.
Invero, la realizzazione di un parcheggio abusivo in zona verde privata,
all’interno della fascia di rispetto stradale, con conseguente trasformazione
urbanistica dei luoghi, non esauriva i suoi effetti negativi con la sola ultimazione
dell’opera, stante l’evidente aggravio del carico urbanistico.
2

2.11 PM presso Il Tribunale di Firenze proponeva ricorso per Cassazione,

Parimenti il permanere del deposito incontrollato di rifiuti, senza una
rimozione degli stessi, costituiva un pericolo attuale e concreto per la tutela
dell’ambiente,
4.Va annullata, pertanto, l’ordinanza del Tribunale di Firenze, in data
13/02/2013, con rinvio a detto ufficio giudiziario per un nuovo esame.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze.
Così deciso il 27 Giugno 2013.

P.Q.M.

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