Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33192 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 33192 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA CORTE GIOACCHINO N. IL 20/02/1978
avverso la sentenza n. 2975/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

p

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 20/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 17 gennaio 2013, ha
confermato, per quanto d’interesse del presente giudizio, la sentenza del
Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Partinico del 3 giugno 2011 che

cod.pen. per aver illecitamente fabbricato e formato tredici palette con segni
distintivi e contrassegni di Corpi di Polizia.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, che lamenta, quale unico motivo una violazione di legge e una
motivazione illogica quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo
dell’ascritto reato pur in presenza di buona fede e ignoranza incolpevole della
legge penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da rigettare.
2. In diritto si osserva come la norma di cui all’articolo 497 ter cod.pen.
sia stata introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, articolo 1 ter (in sede, cioè,
di conversione, con modifiche, del D.L. n. 272 del 2005, sulla funzionalità della
Amministrazione dell’Interno).
L’articolo 1 ter è intervenuto a modificare, mediante previsione
aggiuntiva, il D.L. n. 144 del 2005, articolo 10 bis, conv. in L. n. 55 del 2005,
ossia il decreto contenente norme urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale, ed ha inteso punire la detenzione, la fabbricazione e l’uso di segni
distintivi dei corpi di polizia, sul presupposto della potenziale strumentalità di tale
condotta rispetto alla consumazione di delitti terroristici.
A ciò si aggiunga, questa volta in fatto, come il materiale di cui al
presente giudizio e cioè palette con contrassegni relativi a vari corpi di polizia sia
materiale la cui diffusione è, ordinariamente, affidata a canali ufficiali o ad
esercizi autorizzati, sulla base delle norme in tema di Pubblica Sicurezza, alla
vendita solo previa verifica del titolo di legittimazione personale.
Infondato si appalesa, quindi, il motivo di doglianza in merito alla
sussistenza di un errore idoneo ad eliminare la illecita soggettività dell’ascritto
reato.

1

aveva condannato La Corte Gioacchino per il delitto di cui all’articolo 497 ter

Invero, l’inevitabilità dell’errore su legge penale o la pretesa buona fede,
in base alla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, non costituisce
una causa indiscriminata di scusabilità, ma deriva da particolari situazioni in cui il
predetto errore è inevitabile: sicché esiste sempre un obbligo incombente su chi
svolge attività in un determinato settore di informarsi con molta diligenza sulla
normativa esistente (v. Cass. Sez. V 26 febbraio 2008 n. 22205).
Siffatto principio è pianamente applicabile al caso di specie proprio per la

impone, al quivis de populo ma anche a colui che produca o faccia commercio, di
conoscere l’impossibilità di una indiscriminata distribuzione del materiale (segni
distintivi, contrassegni o documenti d’identificazione) relativo all’esercizio delle
funzioni di Polizia.

3.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato

al pagamento delle spese processuali.

P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma il 20 giugno 2014.

“circolazione” del tutto limitata del materiale di cui al presente giudizio che

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