Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33190 del 27/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33190 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

Federici Letizia, nata il 16/05/1973
Marmori Renato, nato il 29/11/1953
Frascatori Elisa, nata il 30/01/1979

avverso la sentenza del 25/01/2013 del Tribunale della Libertà di La Spezia

visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Aldo Policastro che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Uditi gli avv.ti Daniele Caprara e Urciuoli Claudio, difensori di fiducia dei
ricorrenti, che hanno chiesto raccoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 27/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il 25/01/2013 provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di Letizia
Federici, Elisa Frascatore e Renato Marmori avverso il decreto di sequestro
preventivo di un fabbricato censito al mappale 53, sub 5, f. n. 6, sito nella via
Montalbano n. 213 del Comune di La Spezia, sequestro disposto dal Gip del

2. Gli interessati proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo
violazione di legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
2.1. In particolare i ricorrenti, mediante articolate argomentazioni,
esponevano che – in virtù della normativa regionale di cui all’art. 23 L.R.
16/2008, come modificato dalla L.R. 05/04/2012 n.4) – le opere in esame erano
realizzabili mediante DIA senza necessità di permesso di costruire.
Tanto dedotto i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono infondati.
Il Tribunale ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
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In particolare il giudice del VEM mediante un 19!”RA analiticrt ed
esaustivik delle risultanze processuali finora acquisite al procedimento, ha
accertato, allo stato degli atti, che Letizia Federici, Elisa Frascatore e Renato
Marmori (le prime due quali proprietarie e committenti, il terzo quale direttore
dei lavori) – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti avevano completamente demolito ed in parte ricostruito un fabbricato ubicato in
via Montalbano n. 213, con ampliamento dell’area di sedime, ampliamento in
elevazione e realizzazione di un piano sottotetto mediante semplice DIA n.
117945 del 02/12/2010 e Scia n. 63570 del 05/07/2012 e, per ultimo, mediante
DIA n. 66028 del 12/07/2012.
Trattavasi di attività edilizia per la quale era necessario il permesso di
costruire (vedi ordinanza impugnata pagg. 2 – 5).

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente
ripetitive di quanto esposto in sede di riesame. Sono altresì infondate, in fatto ed
in diritto, come già evidenziato nell’ordinanza impugnata.

2

Tribunale di La Spezia con decreto in data 27/12/2012 – respingeva il gravame.

In particolare va disatteso l’assunto difensivo principale secondo cui l’attività
edilizia realizzata dagli attuali ricorrenti era consentita tramite presentazione di
semplice DIA, ai sensi degli artt. 10 e 23 L.R. 16/2008, come modificata dalla
L.R. 05/04/2012 n. 9.
Invero la demolizione del preesistente fabbricato con realizzazione di un
manufatto di diversa sagoma ed ampliato nella volumetria andava sempre
autorizzata,con permesso di costruire.
La citata normativa di cui agli artt. 10 e 23 L.R. 16/2008, come
con modifiche di minore entità, sempre nel rispetto degli strumenti urbanistici
comunali, come vigenti all’epoca dei fatti. Accertamenti, questi ultimi – da
eseguire volta per volta nel caso concreto – non ancora espletati nella fattispecie
In esame, con conseguente necessità di ulteriori indagini nel giudizio principale di
merito.
3.Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti da Letizia Federici, Elisa
Frascatore e Renato Marmori con condanna degli stessi al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 Giugno 2013.

successivamente modificata, consentiva soltanto la ricostruzione del manufatto

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