Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33190 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 33190 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FLORIANI SIMONETTA N. IL 01/09/1970
avverso la sentenza n. 2396/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
04/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 05/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 04/11/2013 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la
decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia Simonetta
Floriani, avendola ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 81, 61, n. 5,
110, 624, 625, comma primo, n. 5, cod. pen., per avere, in concorso con altra
persona non identificata, sottratto somme di denaro a Luigi Spigolon, simulando
la qualità di incaricato di pubblico servizio e approfittando delle condizioni di
minorata difesa della vittima derivante dalla loro età.

circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5, rilevando che lo Spigolon, poi
deceduto a distanza di meno di due anni dal furto (commesso il 20/11/2001),
aveva al momento del fatto, una capacità di reazione limitata, oltre che dall’età,
trattandosi di persona comunque sessantasettenne, anche dal condizionamento
di essersi trovato davanti due persone sconosciute, asseritamente incaricate di
un pubblico servizio, una delle quali, ossia proprio la Floriani, mostrando
artatamente interesse alla sua salute e quasi volendolo sottoporre ad una visita
medica, lo aveva indotto addirittura ad abbassarsi i pantaloni.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi dai difensori dell’imputata.
3. Il ricorso proposto dall’avv. Dal Ben si affida ad un unico motivo, con il quale
si lamenta violazione dell’art. 61, n. 5, cod. pen., per avere la Corte territoriale
ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante, limitandosi a considerare
l’età della persona offesa, in assenza di ulteriori elementi valutativi. In senso
contrario, si aggiunge, non assume rilievo il fatto che gli autori del furto si
fossero presentati come incaricati dell’INPS, giacché tale profilo fattuale
comporta la ricorrenza dell’aggravante specifica di cui all’art. 625, comma primo,
n. 5, cod. pen. Da tali premesse, discenderebbe la conseguenza dell’estinzione
del reato, per intervenuta prescrizione.
4. Il ricorso proposto dall’avv. Carlo Augenti è affidato ad un unico motivo, con il
quale pure si lamenta erronea applicazione dell’art. 61, n. 5, cod. pen.,
sottolineando che, all’epoca del fatto, non era ancora in vigore la I. n. 94 del
2009 e ribadendo che, alla stregua della normativa applicabile ratione temporis,
l’età della persona offesa assume rilevanza, ai fini della configurabilità della
ritenuta circostanza aggravante, solo quando si accerti che essa abbia
determinato una situazione di maggiore vulnerabilità della vittima, della quale
l’autore abbia approfittato. Nel caso di specie, era invece rimasta ignota la causa
del decesso dello Spigolan e non erano documentate patologie o altre condizioni
personali che ne alterassero le facoltà, al contrario emergendo la lucidità, la
memoria, la capacità intellettiva del primo, che era stato in grado di riconoscere

1

La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto sussistente la

l’autore del fatto sia nell’immediatezza che tre mesi e mezzo dopo, nell’ambito
dell’incidente probatorio.

Considerato in diritto
1 I motivi dei due ricorsi, esaminabili congiuntamente in quanto prospettano
nella sostanza la medesima questione, sono fondati.
L’aggravante contestata, nel testo vigente prima delle modificazioni legislative
introdotte dalla legge n. 94 del 2009, non attribuisce all’età del soggetto passivo
rilievo autosufficiente, dovendo essa essere accompagnata da fenomeni di

personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano
un diminuito apprezzamento critico della realtà. (Sez. 2, n. 39023 del
17/09/2008, Cena e altro, Rv. 241454).
Nel caso di specie, ignote essendo le cause del decesso della vittima, mancano
ulteriori elementi indicativi di una carenza di discernimento critico, che appare, al
contrario, smentita dalle capacità dì riconoscimento manifestate e non
comprovata dal dato che la persona offesa sarebbe stata indotta ad abbassarsi i
pantaloni, in quanto dalla sentenza di primo grado, per come riportata nella
stessa sentenza impugnata, emerge piuttosto che era stata l’imputata ad
abbassare velocemente i pantaloni allo Spigolon.
2. In definitiva, a fronte di tale deficit motivazionale, la sentenza impugnata va
annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia per nuovo
esame.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Venezia per nuovo esateut,.
Così deciso in Roma il 05/06/2014

Il Componente este

Il Presidente

decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni

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