Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3319 del 18/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3319 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO
Nei confronti di :
BALA ROMEO N. IL 11.08.1977,
Avverso la ordinanza in data 19.03.2012 del TRIBUNALE DI TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
viste le conclusioni del PG in persona del dott. Tindari Baglione che ha concluso per
l’annullamento della impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Trento

1.

2.

3.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 679 del 2010, il Tribunale di Trento, su richiesta delle parti,
applicava a Baia Romeo, imputato del reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c)
e comma 2 sexies C.d.S. la pena di mesi due di arresto ed € 1500,00 di
ammenda (con sostituzione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità
per 100 ore). Successivamente con l’ordinanza impugnata il giudice così
provvedeva: ” Visto l’art. 130 c.p.p. dispone che nel dispositivo della sentenza
22.10.2010 n. 679 a carico di Baia Romeo…. dove si legge “per 100 ore di
attività” si legga in correzione “per giorni 76 pari ad ore 152 di attività”….
ha proposto ricorso il Procuratore della
Avverso tale provvedimento
Repubblica presso il Tribunale di Trento lamentando sotto più profili la
violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) per inosservanza od erronea
applicazione della legge penale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che il provvedimento di correzione di errore materiale è senz’altro
ricorribile per cassazione, come ritenuto dalla più recente giurisprudenza di
questa Corte (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 13590 de/ 2011; Cass. Sez. 1,
24 giugno 2009, Rv. 244319) atteso il richiamo contenuto nell’art. 130 c.p.p.

Data Udienza: 18/12/2012

Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2012
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

alla procedura camerale di cui all’art. 127 c.p.p. il cui atto decisorio è
espressamente ricorriblle, si osserva che il ricorso proposto è fondato. Al di là,
infatti, del problema del se e del come un intervento del tipo di quello operato
dal Tribunale di Trento potesse e possa essere fatto dal giudice
dell’esecuzione (v. sul punto Sez. 1, Sentenza n. 12453 del 03/03/2009 Cc,
dep. 19/03/2009, imp. PG in proc. Alfieri) e di quello relativo alla natura
dell’intervento correttivo adottato , non c’è dubbio che nella specie il percorso
prescelto sia assolutamente estraneo alla previsione di cui all’art. 130, 2
comma c.p.p. a mente del quale il giudice provvede in camera di consiglio a
norma dell’art. 127 c.p.p. e quindi con fissazione di apposita udienza e
conseguente avviso alle parti, il che non è avvenuto nel caso di specie.
Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato con rinvio al
4.
Tribunale di Trento
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Trento

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