Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3319 del 14/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3319 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Vicchi Maria Rosaria, nata a Prato il 6/10/1976 avverso il decreto di
archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Prato, in data 6/10/2011 nel
procedimento penale a carico di De Luca Rosario, nato a Napoli il
20/11/1963;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr.ssa Elisabetta
Cesqui, la quale ha concluso per l’annullamento del provvedimento
impugnato;

RITENUTO IN FATTO

Con decreto in data 6/10/2011 il GIP presso il Tribunale di Rrato disponeva
de plano l’archiviazione del procedimento penale a carico di De Luca Rosario
in conformità alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.
Avverso la riportata pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione Vicchi
Maria Rosaria, tramite il proprio difensore, dolendosi della mancata notifica
dell’avviso della richiesta di archiviazione alla parte offesa, che veniva in tal
modo privata della facoltà di proporre opposizione, ex art. 410 c.p.p.

1

Data Udienza: 14/01/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento in quanto la censura risulta fondata.
Invero l’omissione della notifica alla parte lesa dell’avviso della richiesta di
archiviazione, incidendo sul diritto di una delle parti di partecipare al
giudizio, è lesiva del principio del contraddittorio (quanto meno cartolare)

nonché dei successivi artt. 409 e 410 c.p.p. ed integra una nullità insanabile
ex art. 127 c.p.p., comma 5 che riverbera i suoi effetti sul decreto di
archiviazione indebitamente emesso nonostante tale carenza. Trattasi
invero di nullità di ordine generale relativa all’intervento ed al diritto di
difesa di una delle parti private che può essere fatta valere con ricorso per
cassazione, pur senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 c.p.p. (Cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1929 del 22/12/2009 Cc. (dep. 15/01/2010 )
Rv. 246040; Sez. 1, Sentenza n. 18666 del 01/04/2008 Cc. (dep.
08/05/2008 ) Rv. 240331; Sez. 2, Sentenza n. 46274 del 04/07/2003 Cc.
(dep. 02/12/2003) Rv. 226975).
Di conseguenza il decreto di archiviazione in questione deve essere
annullato senza rinvio; gli atti vanno trasmessi al P.M. competente per le
incombenze di cui all’art. 408,comma 2, c.p.p.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al P.M. presso il Tribunale di Prato per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 14 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

assicurato anche alla parte offesa ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 3

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA